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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15211/2024 del 30/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società aveva presentato istanza di rimborso nel dicembre 2014 per il credito Ires maturato nell’anno d’imposta 2011, assumendo di aver fruito della detassazione prevista dalla cosiddetta "Tremonti Ambiente" per la realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto del proprio capannone. La società dichiarava di non avere operato nell’anno di competenza la variazione in diminuzione della base imponibile e chiedeva quindi il rimborso dell’imposta versata in eccesso. I giudici di merito avevano accolto la domanda. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., sull’eccezione relativa alla necessità di esibire la contabilità ordinaria 2011 per fruire del beneficio; con il secondo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. 602/1973, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 6, commi 13-19, L. 388/2000, sostenendo che la società avrebbe dovuto rappresentare l’investimento nel bilancio e che la mancata documentazione contabile comportava la decadenza dal credito. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la sentenza d’appello conteneva una motivazione incompatibile con l’eccezione e quindi un rigetto implicito, non configurandosi omessa pronuncia. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la sola perizia giurata non era sufficiente a provare i presupposti del rimborso e che occorreva verificare la documentazione contabile e la prova dell’effettivo versamento delle somme richieste, oltre al rispetto dei requisiti normativi dell’agevolazione. Di conseguenza la sentenza di merito è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria per l’Abruzzo – L’Aquila.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate limitatamente al secondo motivo, ha rigettato il primo motivo ritenendo insussistente il vizio di omessa pronuncia, ha cassato la sentenza della CTR che aveva riconosciuto il rimborso alla società e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria per l’Abruzzo – L’Aquila, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia verificando la prova dei presupposti dell’agevolazione e del rimborso richiesto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    "violazione dell'articolo 112 stesso codice"

    L’omessa pronuncia non sussiste quando la motivazione della sentenza è logicamente incompatibile con la questione sollevata, perché in tal caso l’eccezione deve intendersi implicitamente rigettata.

  • art. 360 c.p.c., n. 4

    "censura ai sensi dell'articolo 360 numero 4 del codice di procedura civile"

    È il vizio processuale denunciato per omessa pronuncia.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    "censura in relazione all'articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile"

    È il vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto con il secondo motivo.

  • art. 38 d.P.R. 602/1973

    È richiamato quale norma sulla base della quale si discute il rimborso dell’imposta asseritamente versata in eccesso.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte richiama la necessità che il contribuente assolva l’onere probatorio dei presupposti del rimborso e del beneficio invocato.

  • art. 6, commi 13-19, L. 388/2000

    È la disciplina agevolativa invocata dalla società per il credito/rimborso collegato all’investimento ambientale.

  • art. 57, comma 2, d.lgs. 546/1992

    In appello sono precluse solo le nuove eccezioni in senso tecnico; restano ammissibili le mere difese e le eccezioni in senso improprio dell’amministrazione finanziaria contro la domanda di rimborso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, non ricorre omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. quando la decisione di merito contiene una motivazione incompatibile con la questione dedotta, poiché l’eccezione deve ritenersi implicitamente respinta.
  • Nel contenzioso tributario, l’amministrazione finanziaria può difendersi in appello contro una domanda di rimborso anche deducendo il mancato assolvimento dei presupposti fattuali e documentali del credito, se si tratta di mera difesa o eccezione in senso improprio e non di nuova eccezione in senso tecnico.
  • Il contribuente che chiede il rimborso di un’imposta o il riconoscimento di un’agevolazione deve provare in modo adeguato tutti i presupposti costitutivi del diritto, non essendo sufficiente una prova generica o solo tecnica se mancano le scritture contabili e gli ulteriori riscontri richiesti dalla disciplina applicabile.
  • Quando l’agevolazione fiscale è subordinata a specifici adempimenti contabili o dichiarativi, la sola perizia di parte sull’esistenza e sul costo dell’investimento non basta se non dimostra anche l’effettivo rispetto delle condizioni previste dalla legge per il beneficio.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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