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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24087/2025 del 30/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del tribunale del riesame di Catanzaro che aveva annullato la misura cautelare (arresti domiciliari) nei confronti di Andrea Niglia, imputato per concorso in truffa ai danni di ente pubblico aggravata da finalità di agevolazione mafiosa e abuso d'ufficio del coindagato Mazzeo. Il PM sosteneva che dalle intercettazioni e dagli atti amministrativi emergessero gravi indizi che Niglia avesse ricevuto e utilizzato le domande d'esame fornite da Mazzeo per ottenere una posizione utile in graduatoria e successiva assunzione presso il Comune di Zungri, secondo un piano criminoso collegato ad esponenti della ’ndrangheta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del Pubblico Ministero inammissibile. Il Collegio ha ritenuto che il tribunale del riesame, nel giudizio di rinvio, avesse esercitato correttamente i poteri di rivalutazione del compendio probatorio e avesse motivato in modo analitico e coerente la mancata sussistenza del requisito dei "gravi indizi" nei confronti di Niglia. In particolare la Corte ha condiviso che le intercettazioni, pur contenendo affermazioni rilevanti, non erano da sole sufficienti a fondare la misura cautelare senza un rigoroso esame della credibilità dei parlanti, delle fonti della loro conoscenza e della concatenazione logica degli indizi; inoltre è stato evidenziato che non risultavano collegamenti diretti tra Niglia e gli altri interlocutori né sufficiente certezza sull'effettiva utilizzazione delle domande. Pertanto l'ordinanza di annullamento della misura è rimasta efficace.

Norme richiamate

  • artt. 61 n. 9, 110, 416-bis, 640, comma 2 c.p.

    Norme penali indicate a descrivere i reati contestati: concorso, abuso d'ufficio, associazione mafiosa (416-bis) e truffa aggravata. Usate per inquadrare le imputazioni mosse a carico degli indagati.

  • art. 115 c.p.

    Richiamato dal tribunale del riesame in ordine alla rilevanza penale del mero accordo criminoso: il semplice accordo finalizzato al reato non è punibile se non è seguito da attività esecutiva (disciplina sul concorso di reati e tentativo). La valutazione sulla sussistenza del tentativo era controversa.

  • art. 326 c.p.

    Riferimento al reato di rivelazione o utilizzazione di segreti d'ufficio; il tribunale del riesame ha ritenuto provata la ricezione di informazioni sulle prove preselettive (eventuale profilo di 326) ma non la completa realizzazione del piano criminoso.

  • art. 9 L. 16 gennaio 2003, n. 3

    Norma sulle "Utilizzazioni degli idonei di concorsi pubblici" richiamata per spiegare la legittimità dell'utilizzo di graduatorie di altri enti nell'assunzione presso il Comune di Zungri e il rapporto di presupposizione tra graduatorie.

  • art. 3, comma 61 L. 24 dicembre 2003, n. 350

    Norma che regola le assunzioni tramite utilizzo di graduatorie di altri enti previo accordo: usata per spiegare la possibile utilizzazione della graduatoria di Cessaniti da parte di Zungri.

  • art. 192, comma 3 c.p.p.

    Richiamato in tema di valutazione delle intercettazioni: le conversazioni tra terzi possono costituire fonte probatoria diretta senza necessità di riscontri, ma il giudice deve valutarne attendibilità e significato logico.

Massime di principio

  • Nelle misure cautelari fondate su intercettazioni tra terzi è indispensabile un rigoroso esame della credibilità dei parlanti, dell'autonomia e solidità delle loro fonti di conoscenza e della convergenza degli elementi indiziari; la sola presenza di affermazioni accusatorie non basta se non corroborata.
  • La valutazione della sussistenza dei "gravi indizi" è riservata al giudice del merito (tribunale e riesame); la Cassazione valuta la legittimità e l'assenza di illogicità manifeste nella motivazione, ma non può sostituirsi al giudice su questioni di fatto se la motivazione è congrua.
  • Il mero accordo criminoso, senza attività esecutiva o almeno tentativo, può non integrare responsabilità penalmente rilevante ai sensi dell'art. 115 c.p.; occorre dimostrare una concretizzazione del piano criminoso o concatenazione indiziaria probante.
  • La concatenazione logica degli indizi (es. corrispondenza tra dichiarazioni intercettate e successivi atti amministrativi o esiti di graduatorie) può rafforzare il quadro indiziario, ma deve essere valutata globalmente e non in modo parcellizzato; se tale concatenazione manca o è contraddetta da elementi oggettivi, il quadro indiziario può risultare insufficiente.
  • Il giudice del rinvio ha pieni poteri di rivalutazione e può pervenire a decisioni diverse purché colmi le lacune indicate dalla Cassazione e non ripeta i vizi motivazionali: quindi, dopo annullamento per vizio di motivazione, è legittimo un nuovo apprezzamento che confermi l'annullamento se adeguatamente motivato.

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