Cassazione Penale, Sentenza n. 24081/2025 del 30/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Spina impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Ancona chiedendo: 1) la sostituzione della pena detentiva breve con pena pecuniaria ai sensi dell'art. 20‑bis c.p., censurando il rigetto basato su una valutazione della sua "probabile inadempienza" per via dei precedenti giudiziali (anche per omesso versamento ritenute) e documentando invece il puntuale pagamento di una sanzione pecuniaria recente; 2) la illegittimità della determinazione degli aumenti di pena operati per continuazione da parte della Corte territoriale (aumento di 3 mesi per i capi A) e B)), per violazione del divieto di reformatio in pejus e per carenza/mancanza di motivazione sulla misura degli aumenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso: ha ritenuto fondato il primo motivo (rigetto della richiesta di conversione in pecuniaria) e ha annullato la sentenza con rinvio alla Corte d'Appello di Perugia per un nuovo giudizio esclusivamente sul punto della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, alla luce dei criteri indicati (valutazione ai sensi dell'art. 133 c.p. e senza automatica valutazione di solvibilità come ostacolo). Ha invece rigettato il secondo motivo, ritenendo corretta la determinazione degli aumenti per continuazione e non configurabile il divieto di reformatio in pejus; nessuna condanna alle spese per il ricorrente per il presente procedimento.
Norme richiamate
legge 24 novembre 1981, n. 689
La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato. [e] chi, nei cinque anni precedenti, è stato condannato a pena pecuniaria, anche sostitutiva, e non l'ha pagata...
La Corte precisa che l'ostacolo specifico previsto dall'art. 59 (condanna pecuniaria non pagata nei 5 anni) costituisce la presunzione di inadempimento; invece il comma sull'eventuale prognosi di inadempimento (art. 58) riguarda le pene sostitutive accompagnate da prescrizioni (semidetenzione, libertà controllata) e non la mera pena pecuniaria, che non contiene prescrizioni aggiuntive.
art. 133 cod. pen.
Il giudice che valuta la richiesta di sostituzione deve riferirsi ai criteri di determinazione della pena previsti dall'art. 133 (gravità, personalità, condizioni economiche e patrimoniali, finalità rieducative e preventive), potendo motivare sugli aspetti ritenuti decisivi e senza necessario esame di tutti i parametri.
art. 20‑bis c.p.
Norma invocata dal ricorrente come base per la richiesta di conversione della pena detentiva in pecuniaria nell'atto di appello.
art. 56‑quater
La disposizione (richiamata nella sentenza) fornisce parametri per il tasso di conversione giornaliero della pena pecuniaria, agevolando il giudice nel modulare l'importo in rapporto alle condizioni economiche del condannato.
d.lgs. n. 150 del 2022
Riforma della disciplina delle pene sostitutive che non ha mutato il principio secondo cui la pena pecuniaria sostitutiva non è ostata dalla presunzione di inadempimento prevista per le pene con prescrizioni; anzi favorisce una valutazione discrezionale calibrata dal giudice.
art. 545‑bis c.p.p. (ultimo periodo del primo comma)
Richiamato come strumento che consente al giudice di compiere indagini e acquisizioni utili a verificare le condizioni economiche e patrimoniali del condannato nell'ambito del giudizio di cognizione, per una decisione più puntuale sulla conversione.
art. 604 c.p.p.
Richiamato per affermare che la mancanza di motivazione in primo grado su un capo non determina automaticamente la nullità della sentenza appellata: il giudice di appello può integrare o redigere la motivazione senza ledere il diritto dell'imputato a un grado di giudizio.
art. 47 ord. pen.
Richiamato in relazione al fatto che una precedente condanna era stata scontata mediante affidamento in prova ai servizi sociali, elemento valutato nella personalità/rieducazione dell'imputato.
art. 71 e art. 103 (riferimento alla conversione per insolvibilità)
Citati come eccezioni che consentono la conversione della pena pecuniaria in misure alternative per casi di insolvenza, richiamati nel contesto delle ipotesi in cui la mancata esecuzione della pena pecuniaria non osti alla conversione.
Massime di principio
- La richiesta di sostituzione della pena detentiva breve con pena pecuniaria non può essere negata dal giudice sulla base di una mera prognosi di possibile inadempimento desunta dai precedenti giudiziali: l'ostacolo specifico è la condanna pecuniaria non pagata nei cinque anni precedenti (art. 59 l. 689/1981).
- Nella valutazione della conversione il giudice esercita un potere discrezionale che deve essere motivato richiamando i criteri dell'art. 133 c.p. (gravità del fatto, personalità del condannato, condizioni economiche e patrimoniali, finalità rieducative e preventive), senza necessità di esaurire tutti i parametri.
- La pena pecuniaria sostitutiva non implica prescrizioni aggiuntive: la previsione di 'probabili inadempienze' come ostativo è riferibile alle misure sostitutive con prescrizioni (semidetenzione/libertà controllata) e non alla mera pena pecuniaria.
- Se la difesa allega condizioni economiche o pagamenti recenti rilevanti, il giudice può e deve avvalersi dei poteri istruttori per accertare la reale capacità di adempimento prima di rigettare la conversione.
- La Corte d'appello, nell'esercizio dei suoi poteri di piena cognizione, può integrare o ridefinire la motivazione e la quantificazione della pena rispetto al giudice di primo grado (anche con applicazione della continuazione), senza configurare automaticamente reformatio in pejus se la modifica è adeguatamente motivata.
- La presenza di precedenti penali può influire sulla valutazione dell'adeguatezza della pena pecuniaria rispetto alle finalità rieducative e preventive, ma non deve essere usata come presunzione automatica di inadempimento nelle conversioni.
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