Cassazione Penale, Sentenza n. 24083/2025 del 30/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso denunciava violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al requisito soggettivo (dolo specifico) della bancarotta fraudolenta documentale addebitata al ricorrente quale legale rappresentante della TS Engineering s.r.l. in liquidazione. Il ricorrente sosteneva che dalla sola mancanza delle scritture contabili non si potesse inferire il dolo specifico volto a recare pregiudizio ai creditori: andavano invece valutati il basso grado di scolarizzazione (che gli avrebbe impedito di comprendere quali scritture ricevere), le rassicurazioni dell'amministratore uscente, la denuncia presentata contro quest'ultimo e il ruolo di "testa di legno" a lui attribuito, che sarebbe incompatibile con la consapevolezza richiesta per il dolo specifico. Contestava, infine, che la prova della disponibilità delle scritture fosse fondata unicamente sul verbale di assemblea sottoscritto dall'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente inquadrato la condotta come bancarotta fraudolenta documentale "specifica" per sottrazione delle scritture contabili, e che dal complesso probatorio emergesse il dolo specifico richiesto: mancata produzione della gran parte della documentazione (salvo il libro delle assemblee parzialmente compilato fino all'8 marzo 2011 e stampe informatiche non formalmente valide), il drastico calo del fatturato della società dal 2011 (anno di ingresso del ricorrente) nonostante l'accumulazione di obbligazioni, e il coinvolgimento del ricorrente in altre società del gruppo. La Cassazione ha inoltre richiamato la giurisprudenza sul ruolo del giudicante nel valutare la specificità delle doglianze d'appello e ha rilevato l'assenza di specificità in alcune censure; ha confermato quindi la condanna e ha disposto che il ricorrente sia condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare
art. 216, comma 1, n. 2, legge fall.
Disciplina la bancarotta fraudolenta documentale: la sottrazione delle scritture contabili integra una fattispecie autonoma che richiede dolo specifico volto a recare pregiudizio ai creditori; la fraudolenta tenuta dei libri, invece, è distinta e presuppone l'esame di scritture effettivamente rinvenute (dolo generico).
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli
Principio secondo cui l'appello (e per analogia il ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità quando non enuncia e argomenta criticamente le ragioni di fatto o di diritto contro la decisione impugnata; l'onere di specificità è proporzionale alla specificità delle motivazioni del provvedimento impugnato.
Giurisprudenza di legittimità sulla distinzione fra sottrazione e tenuta fraudolenta
Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019 (Inverardi); Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017 (Rossi); Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017 (Autunno)
Conferma la distinzione tra la sottrazione fisica delle scritture (che richiede dolo specifico di danneggiare i creditori) e la fraudolenta tenuta dei libri (dolo generico); la valutazione dell'esistenza del dolo varia in funzione del tipo di fattispecie accertata e delle prove di disponibilità o occultamento delle scritture.
Massime di principio
- La sottrazione fisica delle scritture contabili integra la bancarotta documentale "specifica" solo se emerge il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori: l'assenza dei libri, se unita a elementi che dimostrino l'impossibilità di ricostruire il patrimonio e la volontà di occultamento verso gli organi fallimentari, è idonea a provare tale dolo.
- La mera firma su un verbale di assemblea può concorrere a provare la disponibilità delle scritture, ma va valutata insieme ad altri elementi probatori (mancata produzione di documenti, qualità delle copie prodotte, atteggiamenti dell'imputato, andamento economico della società).
- Il ruolo di "testa di legno" non esclude di per sé la responsabilità: chi ricopre formalmente cariche societarie deve avere almeno una consapevolezza generica dello stato delle scritture; l'assenza di tale consapevolezza deve essere provata in modo specifico per liberare da responsabilità.
- Fattori economico-aziendali (es. drastico calo del fatturato, continuità nell'accumulazione di debiti, collegamenti con altre società del gruppo) sono indicatori rilevanti per inferire l'elemento soggettivo quando le scritture mancanti impediscono la ricostruzione patrimoniale.
- Nel gravame di merito e in cassazione è essenziale che le doglianze siano specifiche e argomentate: censure vaghe o generiche sull'assenza di prova rischiano l'inammissibilità o il rigetto.
- Denunce o contestazioni rivolte all'amministratore precedente e la bassa scolarizzazione vanno valutate come elementi a favore dell'imputato solo se documentati e integrati in un quadro probatorio che effettivamente dimostri l'impossibilità di accesso o comprensione delle scritture.
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