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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24080/2025 del 30/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari lamentando violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato esame di un motivo nuovo di appello (depositato in cancelleria nei termini dell'art. 585, co. 4, c.p.p.) con il quale la difesa chiedeva il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131‑bis c.p., in ragione di un presunto subitaneo ravvedimento e ricomposizione del conflitto familiare; hanno inoltre dedotto, in via subordinata, la sussistenza della causa di improcedibilità per superamento del termine di durata massima di un anno ex art. 344‑bis c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto i rilievi manifestamente infondati, osservando che la Corte territoriale ha comunque affrontato la questione dell'applicabilità dell'art. 131‑bis e ha motivato la esclusione della particolare tenuità con riferimento alla particolare gravità della condotta (rissa caratterizzata da reciproca aggressione violenta, con lesioni e presenza di nipoti minori). La valutazione sulla tenuità è stata qualificata come apprezzamento di merito complesso non sindacabile in cassazione. Inoltre, essendo i ricorsi inammissibili, non è stato possibile pronunciare sulla eventuale improcedibilità ex art. 344‑bis. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131‑bis c.p.

    Norma che prevede la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha interpretato la norma richiedendo una valutazione complessa e congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o pericolo, e ha ritenuto tali elementi non sussistenti nel caso di una rissa caratterizzata da particolare violenza

  • art. 133 c.p.

    cfr. art. 133, primo comma, c.p.

    Articolo richiamato quale criterio di riferimento per valutare la tenuità (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo); la Corte territoriale ha selezionato e motivato gli elementi ritenuti rilevanti ai sensi di tale articolo

  • art. 585, co. 4, c.p.p.

    deposito in cancelleria nei termini previsti dall'art. 585, co. 4, c.p.p.

    Norma processuale che disciplina il deposito di motivi nuovi in appello; la Corte di cassazione ha ritenuto che, anche alla stregua di quanto dedotto dall'appello, la corte territoriale si sia occupata del tema sostanziale e non si sia sottratta all'argomentazione

  • art. 344‑bis, co. 2, c.p.p.

    Norma che prevede l'eventuale improcedibilità per superamento del termine massimo di durata del processo (uno anno, come introdotto dalla legge 27/9/2021, n. 134); la Corte ha rilevato che l'inammissibilità del ricorso impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale e quindi la declaratoria di improcedibilità

  • art. 616 c.p.p. (citato nella sentenza come "art. 6161 c.p.p.")

    Norma che riguarda la condanna alle spese per i ricorsi - la Corte ha ritenuto che l'evidente inammissibilità giustifichi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e di una somma alla cassa delle ammende

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131‑bis richiede una valutazione globale e articolata delle circostanze (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo) e la sua configurabilità dipende da un apprezzamento di merito che il giudice di merito svolge caso per caso
  • Le valutazioni di merito sulla sussistenza della particolare tenuità sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità, a meno che la motivazione non sia manifestamente illogica o contraddittoria
  • Se si deduce la mancata considerazione di un motivo nuovo in appello, è importante dimostrare concretamente l'omissione procedurale del giudice (ad esempio mancato ricevimento o mancata verbalizzazione); il semplice affidarsi a una diversa valutazione di merito non costituisce di per sé vizio di motivazione rilevabile in cassazione
  • L'eccezione di improcedibilità per superamento del termine ex art. 344‑bis può essere vagliata solo se esiste un valido rapporto processuale e l'impugnazione non è inammissibile; l'ammissibilità dell'impugnazione è quindi condizione preliminare per ottenere la declaratoria di improcedibilità
  • Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare sanzioni economiche (spese processuali e pagamento alla cassa delle ammende); il difensore deve valutare la solidità delle censure prima di proporre impugnazioni

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