Cassazione Penale, Sentenza n. 24041/2025 del 30/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente denunciava la violazione dell'art. 129 c.p.p. per omissione, da parte della Corte d'appello, della dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato di ricettazione. Le parti avevano sollevato la questione della prescrizione in sede di conclusioni in appello, ma la sentenza impugnata non l'ha esaminata. Il primo giudice aveva accertato che la ricettazione era avvenuta in epoca prossima al rilascio apparente della patente contraffatta; sulla base di tale accertamento la consumazione va indicata al 17 febbraio 2011 (e non al 22 gennaio 2015 indicato nell'imputazione). Anche assumendo quest'ultima data, il reato risulta prescritto alla data dell'odierna udienza. Non si applicano né la sospensione "Covid" dei termini né la sospensione introdotta dalla legge n. 103/2017 (questa ultima perché il fatto è anteriore al 3 agosto 2017).
La decisione
La Corte ha ritenuto non manifestamente infondato il primo motivo e ha constatato che la prescrizione non era stata valutata dalla decisione impugnata. Considerata la data di consumazione effettiva (17/02/2011) e, comunque, la prescrizione maturata anche rispetto alla data indicata nell'imputazione, e non potendosi applicare le sospensioni invocate, la Corte di legittimità ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando che il reato di ricettazione è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
La norma è stata richiamata per censurare l'omessa valutazione, da parte della Corte d'appello, dell'eccezione di prescrizione posta dalle parti: la sentenza di merito deve affrontare e decidere le questioni sollevate, e l'omissione costituisce motivo di annullamento quando incida sulla decisione.
legge n. 103/2017
La Corte ha ritenuto che le disposizioni di tale legge non si applicano al reato, essendo questo stato commesso anteriormente al 3 agosto 2017; quindi non è possibile beneficiare delle modifiche introdotte dalla legge per fatti anteriori alla sua data di applicazione.
sospensione dei termini per COVID-19 (decreti emergenziali)
La sospensione dei termini straordinaria legata all'emergenza COVID non è stata ritenuta applicabile al caso di specie, alla luce delle date processuali (la sentenza di primo grado è stata deliberata il 27/09/2019) e del conteggio dei termini della prescrizione; pertanto tale sospensione non ha impedito il maturare della prescrizione.
Massime di principio
- Se la prescrizione viene sollevata dalle parti, il giudice d'appello è tenuto a esaminarla e decidere; l'omissione può determinare l'annullamento della decisione.
- La data di consumazione del reato accertata nel fatto processo prevale sull'indicazione errata dell'imputazione per il calcolo dei termini di prescrizione.
- Le modifiche legislative (es. legge n. 103/2017) si applicano solo ai reati commessi dopo la data di entrata in vigore e non possono essere retroattivamente invocate per fatti anteriori.
- Le sospensioni eccezionali dei termini (es. quelle legate al COVID-19) devono essere valutate caso per caso; non sempre impediscono il decorso della prescrizione se, per le specifiche date processuali, non risultano applicabili.
- Quando l'unica conseguenza di un vizio è l'estinzione del reato per prescrizione, la Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio e dichiarare l'estinzione.
- Difesa: presentare e documentare tempestivamente l'eccezione di prescrizione in ogni grado di giudizio e insistere perché il giudice si pronunci espressamente sulla questione.
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