Sentenza del 08/03/2017 n. 5911 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 25 dell’11 giugno 2008, che aveva confermato l’annullamento dell’accertamento IRES/IRPEG e IRAP relativo al 2002. L’accertamento, fondato su una verifica della Guardia di finanza del 26 settembre 2005 presso il Consorzio M., contestava alla cooperativa l’omessa fatturazione e regolarizzazione dei rapporti economici con il consorzio e una dichiarazione IVA infedele, a causa del ribaltamento di costi e ricavi tramite compensazione e senza fatturazione delle quote compensate. L’Agenzia deduceva, in sintesi, l’errata ripartizione dell’onere della prova e l’illegittimità della compensazione; contestava inoltre il mancato ribaltamento dei costi, l’esclusione delle autofatture, l’uso dell’esenzione IVA prevista per le provvigioni, l’asserita erroneità dei calcoli e vizi di ultrapetizione e motivazione.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibili il secondo motivo, relativo alla disciplina dei rapporti consortili e al ribaltamento, e il quarto, sulla qualificazione della trattenuta come provvigione: quest’ultimo non era decisivo, perché alla cooperativa non era stata assegnata alcuna commessa e non poteva quindi ipotizzarsi una provvigione a suo carico o favore. Ha rigettato come infondato il terzo motivo: la CTR aveva spiegato adeguatamente che, in assenza della delibera prevista dall’art. 6 dello Statuto e non essendovi state prestazioni o commesse per la cooperativa, questa non poteva autofatturare costi di cui non era a conoscenza. Il primo, il quinto, il sesto e il settimo motivo sono stati dichiarati assorbiti; per il primo è stato rilevato anche il difetto di decisività. La Corte ha dunque lasciato ferma la decisione favorevole alla cooperativa e ha compensato integralmente le spese, in considerazione dei recenti orientamenti giurisprudenziali.
Norme richiamate
la funzione mutualistica dei Consorzi desumibile dall'art. 2602 cod. civ. non è ostativa allo svolgimento, da parte della società consortile, di una distinta attività commerciale con scopo di lucro
La funzione mutualistica non impone che la società consortile operi esclusivamente senza fini di lucro: può svolgere anche una distinta attività commerciale lucrativa.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 3, comma 3, ultimo periodo, e art. 13, comma 2, lett. b)
Con specifico riguardo all'Iva hanno, altresì affermato, che, a norma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 3, comma 3, ultimo periodo e art. 13, comma 2, lett. b), deve esservi piena corrispondenza tra la base imponibile fatturata dalla società consortile al terzo committente e quella fatturata dall'impresa consorziata al Consorzio mandatario, salvo la rilevanza fiscale della eventuale provvigione, qualora il contribuente dimostri che la stessa sia stata formalmente pattuita.
Nei rapporti IVA tra società consortile operante come mandataria senza rappresentanza e consorziata deve esservi corrispondenza tra le basi imponibili fatturate al committente e al consorzio. L’eventuale provvigione può incidere sulla base imponibile solo se il contribuente prova che è stata formalmente pattuita.
La disposizione è richiamata in relazione alla censura di ultrapetizione, ma tale motivo è stato assorbito e la Corte non ne ha fornito un’interpretazione.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 1, 2, 7 e 36
Le disposizioni sono richiamate a sostegno della censura secondo cui la CTR avrebbe dovuto rideterminare l’imponibile anziché annullare l’accertamento; il motivo è stato assorbito e la Corte non ha deciso la questione.
Massime di principio
- La consorziata non è automaticamente tenuta a dichiarare o autofatturare quote di ricavi e costi riferibili a commesse alle quali non ha partecipato: occorre accertare in concreto le operazioni e il rapporto sottostante all’assegnazione dei servizi.
- La società consortile ha soggettività distinta dalle consorziate e può svolgere attività commerciale lucrativa; non è quindi sempre necessario trasferire integralmente a tutte le consorziate ogni costo e ricavo.
- Quando vi è una differenza tra quanto fatturato dal consorzio al committente e quanto fatturato dalla consorziata al consorzio, spetta alla consorziata provare che la differenza non è un ricavo imponibile oppure che corrisponde a provvigioni o servizi resi dal consorzio. La provvigione rileva fiscalmente se ne è provata la formale pattuizione.
- L’assenza di una delibera o di altro presupposto previsto dalle regole consortili, insieme alla mancata partecipazione a commesse e a prestazioni, può escludere che la consorziata fosse tenuta a emettere documentazione fiscale per costi non sostenuti né conosciuti.
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