Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25020/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Napoli aveva disposto la consegna di un cittadino italiano in esecuzione di un mandato di arresto europeo processuale emesso dalle autorità giudiziarie di Malta per procedimenti relativi a reati fiscali, falso in bilancio e riciclaggio. Il ricorrente ha impugnato tale decisione deducendo tre profili: primo, difetto di motivazione sulla proporzionalità della consegna rispetto alle esigenze del procedimento, sostenendo che non fosse stata valutata la necessità della presenza fisica e la possibilità di mezzi meno invasivi, come l'ordine europeo di indagine o la video-conferenza; secondo, violazione di legge per asserita mancanza di contestazione delle condotte di riciclaggio e insussistenza della doppia punibilità, perché sarebbe stato contestato solo il possesso di denaro proveniente da frode fiscale; terzo, violazione di legge per la divergenza tra gli importi di evasione indicati nella contestazione e quelli risultanti dalla documentazione allegata, oltre che per l'omessa attivazione di richieste informativi suppletive da parte della Corte di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che il mandato d'arresto europeo processuale, finalizzato all'esercizio dell'azione penale, non richiede che l'autorità dello Stato di esecuzione verifichi la necessità della presenza del consegnando né che l'autorità emittente motivi sulle ragioni del provvedimento coercitivo interno; ha escluso che l'esistenza dell'ordine europeo di indagine incida sulle condizioni di legittimità dell'euromandato. Ha reputato manifestamente infondato anche il secondo motivo, osservando che la contestazione era completa quanto alle condotte di occultamento del fatturato, omessa fatturazione e omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, e comunque che il riciclaggio rientra nel catalogo dei reati consegnabili anche senza verifica della doppia incriminazione, essendo sufficiente che la condotta sia punibile nello Stato emittente. È stato ritenuto infondato pure il terzo motivo, poiché il consegnando non può contestare il merito dell'addebito né sollevare questioni sull'entità dell'evasione davanti allo Stato di esecuzione, dovendo tali rilievi essere proposti dinanzi al giudice dello Stato emittente. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 1, par. 1, decisione quadro 2002/584/GAI

    «una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale o dell'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà»

    Il mandato d'arresto europeo può essere emesso e eseguito anche per finalità processuali, cioè per assicurare la presenza dell'imputato al processo nello Stato richiedente.

  • art. 1, comma 2, legge n. 69 del 2005

    Il mandato d'arresto europeo è eseguibile tanto ai fini dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale quanto ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privativa della libertà personale.

  • art. 2 decisione quadro 2002/584/GAI

    Il delitto di riciclaggio rientra tra i reati per i quali la consegna è consentita secondo il meccanismo del mandato d'arresto europeo, anche senza verifica della doppia incriminazione.

  • art. 18 legge n. 69 del 2005

    Invocato dalla difesa per contestare la consegna, ma ritenuto non idoneo a scardinare la decisione della Corte di appello nel caso concreto.

  • art. 7 legge n. 69 del 2005

    Invocato dalla difesa in relazione alla doppia punibilità, ma superato dalla disciplina speciale del mandato d'arresto europeo per i reati inclusi nel catalogo.

  • art. 16 legge n. 69 del 2005

    Invocato per lamentare la mancata richiesta di informazioni suppletive; la Corte ha escluso che lo Stato di esecuzione possa sindacare il merito dell'accusa o la reale entità dell'evasione.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa.

  • art. 22, comma 5, legge n. 69/2005

    Sono dovuti gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione sulla consegna.

Massime di principio

  • Nel mandato d'arresto europeo a fini processuali, lo Stato di esecuzione non deve valutare la necessità della presenza fisica della persona richiesta nel processo straniero, né sindacare le ragioni del provvedimento coercitivo interno posto a base della richiesta.
  • L'introduzione di strumenti cooperativi meno invasivi, come l'ordine europeo di indagine o l'audizione in videoconferenza, non modifica le condizioni di legittimità del mandato d'arresto europeo e non impone un giudizio di proporzionalità da parte dello Stato di esecuzione oltre i casi previsti.
  • Per i reati compresi nel catalogo del mandato d'arresto europeo, la consegna può essere disposta senza verifica della doppia incriminazione, purché la condotta sia configurabile come reato secondo la legge dello Stato emittente.
  • Davanti al giudice dell'esecuzione del mandato d'arresto europeo il consegnando non può introdurre contestazioni di merito sull'addebito, né far valere contrasti tra dati probatori o l'asserita minore entità del fatto: tali questioni restano devolute al giudice dello Stato emittente.
  • Quando il ricorso contro la decisione sulla consegna è dichiarato inammissibile, consegue la condanna alle spese e, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.