Cassazione Penale, Sentenza n. 25021/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Napoli ha disposto la consegna di una persona richiesta alle autorità spagnole in esecuzione di un mandato di arresto europeo processuale emesso dal Tribunal de Instancia Seccion de Instruccion de Ibiza, relativo alla partecipazione a un'associazione/banda dedita all'organizzazione di rapine aventi ad oggetto orologi di pregio, fatti ricondotti alle fattispecie interne di cui agli artt. 416 e 628 c.p. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge: mancata indicazione, nel mandato, delle fonti di prova relative all'individuazione del ricorrente come autore dei reati indicati e difetto di motivazione sull'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, richiamando gli artt. 6, commi 3, 4, lett. a), 5, e 18, lett. t), l. n. 69 del 2005, nonché gli artt. 5 e 6 CEDU.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha rilevato che, dopo la modifica dell'art. 17, comma 4, l. n. 69 del 2005 operata dal d.lgs. n. 10 del 2021, la mancata indicazione dei gravi indizi di colpevolezza non costituisce motivo legittimo di rifiuto della consegna, neppure facoltativo. Ha inoltre affermato che il mandato d'arresto europeo deve contenere solo le informazioni formali minime sufficienti a consentire un rapido controllo da parte dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione, e che nel caso concreto la Corte di appello aveva accertato la presenza delle indicazioni necessarie su natura e qualificazione giuridica dei fatti, tempo, luogo e grado di partecipazione attribuito. La richiesta di integrazioni sulla gravità indiziaria non poteva incidere sulla decisione di consegna, sicché la mancata risposta dello Stato emittente non integrava motivo di rifiuto. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 6 l. n. 69 del 2005
Il mandato di arresto europeo deve contenere le informazioni formali minime necessarie a consentire all'autorità di esecuzione il rapido controllo richiesto dalla legge.
art. 17, comma 4, l. n. 69 del 2005
Dopo la modifica del d.lgs. n. 10 del 2021, la mancata indicazione dei gravi indizi di colpevolezza non costituisce motivo di rifiuto della consegna.
art. 18, lett. t), l. n. 69 del 2005
Richiamato dalla difesa come norma di rifiuto della consegna, ma ritenuto inconferente alla luce della disciplina vigente e del contenuto minimo del mandato.
art. 16 l. n. 69 del 2005
Non consente di richiedere allo Stato di emissione la trasmissione del provvedimento cautelare per valutare la gravità indiziaria, che è elemento irrilevante ai fini della decisione di consegna.
art. 22, comma 5, l. n. 69 del 2005
La Cancelleria deve curare gli adempimenti conseguenti alla decisione di inammissibilità della domanda di consegna.
art. 416 c.p.
Richiamato solo per la qualificazione interna dei fatti di partecipazione ad associazione/banda dedita alle rapine.
art. 628 c.p.
Richiamato solo per la qualificazione interna dei fatti di rapine oggetto del procedimento estero.
art. 5 CEDU
Invocato dalla difesa, senza che la Corte ne ricavasse un autonomo ostacolo alla consegna.
art. 6 CEDU
Invocato dalla difesa, senza che la Corte ne ricavasse un autonomo ostacolo alla consegna.
Massime di principio
- Nel procedimento di consegna sulla base di mandato d'arresto europeo, l'autorità giudiziaria italiana verifica la presenza degli elementi formali minimi del mandato e non può pretendere una motivazione equivalente a quella richiesta per misure cautelari interne.
- Dopo la riforma del 2021, la mancata indicazione o prova dei gravi indizi di colpevolezza non integra, di per sé, un motivo di rifiuto della consegna, né obbligatorio né facoltativo.
- La richiesta di informazioni integrative sulla gravità indiziaria non è decisiva ai fini della consegna; l'eventuale mancata risposta dello Stato emittente non legittima il rifiuto quando il mandato già consenta i controlli richiesti dalla legge.
- È sufficiente che il mandato indichi natura e qualificazione giuridica dei fatti, circostanze di tempo e luogo e grado di partecipazione attribuito, così da permettere il controllo funzionale alla celere esecuzione del mandato.
- In sede di ricorso per cassazione avverso la decisione di consegna, la deduzione di violazione di legge è infondata se mira a contestare requisiti ormai non richiesti dalla disciplina vigente o già verificati in termini minimi dal giudice dell'esecuzione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24910/2026 del 03/07/2026
- Sentenza penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24913/2026 del 03/07/2026
- Sentenza penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24914/2026 del 03/07/2026
- Sentenza penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 25015/2026 del 03/07/2026
- Sentenza penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 25019/2026 del 03/07/2026
- Sentenza penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 25020/2026 del 03/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →