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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 3640/2020 del 13/02/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il ricorrente aveva svolto, da aprile 2005 a gennaio 2008, le funzioni di Direttore tecnico di stabilimento per la società. Nel febbraio 2008 era stato formalizzato un rapporto di lavoro subordinato con qualifica dirigenziale. Domandava che fosse riconosciuta la natura subordinata anche per il periodo precedente e che la società fosse condannata a pagare differenze retributive per complessivi Euro 232.198,26, oltre accessori. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 639/2016 depositata il 1° dicembre 2016, aveva confermato tale esito, ritenendo non provata l’eterodirezione da parte dei vertici aziendali. Con il primo motivo il ricorrente denunciava violazione degli artt. 2086, 2094, 2095 e 2104 c.c., sostenendo che l’inserimento stabile nell’organizzazione, i poteri di rappresentanza e commerciali, le direttive impartite ai dipendenti e la gestione di ferie e ordini di lavoro dimostrassero la subordinazione. Con il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 61 e seguenti del D.Lgs. n. 276 del 2003 e vizio di motivazione: gli accordi di consulenza del 2005 sarebbero stati collaborazioni coordinate e continuative prive di progetto oppure, in concreto, rapporti subordinati, con conseguente applicazione dell’art. 69 del decreto. Con il terzo motivo denunciava vizio di motivazione, lamentando che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente considerato le allegazioni sulla sua funzione essenziale nella struttura produttiva e l’organigramma del 4 aprile 2005, che lo indicava come Responsabile di stabilimento, subordinato all’Amministratore unico e sovraordinato agli altri dipendenti.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo: la subordinazione, anche nel lavoro dirigenziale, richiede l’assoggettamento, sia pure attenuato, alle direttive e ai controlli del datore e il coordinamento della prestazione con l’organizzazione aziendale; l’inserimento nell’organigramma e gli elementi relativi alla cosiddetta catena discendente non bastavano, in assenza di allegazioni e prove sui rapporti con i vertici e sulle direttive ricevute, a dimostrare l’eterodirezione. Ha inoltre rilevato che il terzo motivo, nella parte relativa al vizio motivazionale, non denunciava un’anomalia riconducibile al minimo costituzionale richiesto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., ma contestava la valutazione delle risultanze. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: contestava l’interpretazione degli accordi senza indicare la violazione di specifici canoni ermeneutici e non coglieva la ratio della sentenza d’appello, relativa all’inapplicabilità della disciplina del lavoro a progetto ai contratti di lavoro autonomo. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge; la Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2094 c.c.

    Il requisito della eterodirezione dell’attività, seppur interpretato con ragionevolezza in riferimento alle prestazioni intellettuali, è dunque il criterio decisivo per individuare la natura autonoma o subordinata del lavoro, come d’altronde evidenziato dalla lettera dell’art. 2094 c.c.

    L’eterodirezione è il criterio decisivo per distinguere il lavoro subordinato da quello autonomo, anche per le prestazioni intellettuali e dirigenziali, pur dovendo essere valutata con ragionevolezza in relazione alle caratteristiche della prestazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

    Il vizio motivazionale è deducibile in cassazione solo quando la motivazione presenti un’anomalia radicale, rilevabile dal testo della sentenza e attinente alla sua stessa esistenza; non è sufficiente contestare la valutazione delle prove o la sufficienza della motivazione.

  • artt. 61 e seguenti del D.Lgs. n. 276 del 2003

    E’ stato più volte affermato che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di Cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa.

    La Corte ha dichiarato inammissibile la censura relativa alla disciplina del lavoro a progetto perché non coglieva la ratio decidendi sulla sua inapplicabilità ai contratti autonomi; il giudizio di cassazione, a critica vincolata, non consente di ottenere una nuova valutazione del merito contrapponendo una diversa lettura dei fatti.

  • art. 91 c.p.c.

    Il ricorso va, pertanto, rigettato e le spese di lite sono regolate secondo il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.

    A seguito del rigetto del ricorso, le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico del ricorrente secondo il criterio della soccombenza.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013), ove dovuto.

    In caso di rigetto, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ove dovuto, di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • Per qualificare come subordinato un rapporto dirigenziale occorre accertare l’assoggettamento del lavoratore alle direttive, agli ordini e ai controlli del datore, anche in forma attenuata, nonché il coordinamento funzionale dell’attività con l’assetto e gli obiettivi aziendali; il potere direttivo può manifestarsi attraverso indicazioni generali e programmatiche, senza necessità di ordini e controlli continui.
  • L’inserimento stabile nell’organizzazione aziendale e gli indici relativi ai poteri esercitati dal dirigente verso i dipendenti sono elementi sussidiari e, isolatamente considerati, non dimostrano la subordinazione se non risultano allegati e provati i rapporti con i vertici aziendali e le direttive da questi impartite.
  • In sede di legittimità la qualificazione del rapporto è censurabile quanto ai criteri generali e astratti applicati; la valutazione delle risultanze processuali e la riconduzione del rapporto all’uno o all’altro schema contrattuale costituiscono accertamenti di fatto, non riesaminabili se adeguatamente motivati e privi di vizi logici o giuridici.
  • Il motivo di ricorso per cassazione che contesta l’interpretazione di un contratto deve indicare la violazione degli specifici canoni ermeneutici e confrontarsi con la ratio decidendi; la mera contrapposizione di una diversa lettura del contratto e dei fatti non consente il riesame del merito.
  • Dopo la modifica dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la censura motivazionale è limitata alle anomalie radicali che incidono sull’esistenza stessa della motivazione, quali la sua mancanza assoluta, l’apparenza, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione perplessa e incomprensibile; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza né è sindacabile la correttezza logica della valutazione probatoria.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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