Cassazione Civile, Sentenza n. 3466/2020 del 12/02/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per Euro 134.250,00, oltre accessori e spese, chiedendo al lavoratore la restituzione di quanto gli aveva corrisposto in esecuzione di una sentenza poi riformata in appello, concernente la riliquidazione dell’indennità di buonuscita e della pensione. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 25 febbraio 2011, revocò il decreto ingiuntivo ma condannò comunque il lavoratore al pagamento della stessa somma. La Corte d’appello di Roma, con sentenza pubblicata il 22 aprile 2015, accolse l’impugnazione del lavoratore e rigettò la domanda restitutoria, rilevando che la percezione della somma era stata contestata e che la società non aveva provato l’avvenuto pagamento: il ruolo paga prodotto non era sottoscritto e la missiva che disponeva il pagamento mediante assegno circolare non era accompagnata dalla copia dell’assegno. La società ricorse per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell’art. 115 c.p.c.: sosteneva che il lavoratore non avesse contestato la ricezione della somma e che tale fatto dovesse quindi considerarsi provato; aggiungeva che la contestazione, per essere rilevante, deve essere specifica. Il lavoratore eccepì l’improcedibilità del ricorso, poiché, essendo stata la sentenza d’appello notificata il 19 maggio 2015 e proposto il ricorso nel termine breve, la società non aveva depositato con il ricorso la relazione di notificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso, senza esaminare nel merito la censura relativa all’art. 115 c.p.c. Ha ritenuto che, pur avendo la ricorrente dichiarato che la sentenza impugnata era stata notificata il 19 maggio 2015, non avesse depositato tempestivamente la relazione di notificazione insieme alla copia autentica della sentenza, come richiesto dall’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Il difetto non era sanato dalla mancata contestazione della tempestività del ricorso, né dalla produzione della relazione dopo il termine previsto, né risultavano applicabili al caso le aperture giurisprudenziali riguardanti le notificazioni telematiche, trattandosi di notificazione cartacea. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
Ritiene il Collegio che il ricorso principale sia improcedibile per la violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, in quanto, pur avendo la stessa parte ricorrente dichiarato che la sentenza impugnata le è stata notificata in data 19.5.2015, non risulta però depositata copia autentica con la relazione di notificazione, avendo la parte solo depositato copia della sentenza di appello, ma senza che sia stata versata in atti anche la relazione di notificazione della stessa.
Quando il ricorso per cassazione è proposto assumendo che la sentenza impugnata sia stata notificata, il deposito della sentenza deve essere corredato dalla relazione di notificazione; la mancanza di tale relazione comporta l’improcedibilità del ricorso.
art. 369, comma 1, c.p.c.
Recentemente le Sezioni Unite di questa Corte sono intervenute, con la sentenza n. 10648 del 2017, precisando che l’unico modo per sanare il difetto è il deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 372 c.p.c., ma entro il termine di cui dell’art. 369 comma 1, circostanza non verificatasi nella presente fattispecie.
La carenza della relazione di notificazione può essere sanata mediante deposito ai sensi dell’art. 372 c.p.c., purché il deposito avvenga entro il termine stabilito dall’art. 369, comma 1, c.p.c.
art. 372 c.p.c.
Recentemente le Sezioni Unite di questa Corte sono intervenute, con la sentenza n. 10648 del 2017, precisando che l’unico modo per sanare il difetto è il deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 372 c.p.c., ma entro il termine di cui dell’art. 369 comma 1, circostanza non verificatasi nella presente fattispecie.
La relazione di notificazione omessa con il ricorso può essere depositata successivamente secondo la modalità prevista dall’art. 372 c.p.c., ma solo entro il termine di deposito del ricorso previsto dall’art. 369, comma 1, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Dichiarata l’improcedibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
L’importo aggiuntivo previsto dal comma 1-quater è pari al contributo unificato dovuto per il ricorso secondo il comma 1-bis, se dovuto.
Massime di principio
- Quando il ricorso per cassazione è proposto nel termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza, il ricorrente deve depositare, nei termini di legge, la relazione di notificazione insieme alla copia autentica della sentenza; la sola dichiarazione dell’avvenuta notificazione e il deposito della sola sentenza non soddisfano l’onere.
- L’improcedibilità derivante dalla mancata tempestiva produzione della relazione di notificazione è rilevabile d’ufficio e non è sanata dalla mancata contestazione, da parte del controricorrente, della tempestività dell’impugnazione, né dalla presenza della relazione nel fascicolo d’ufficio o dalla sua produzione oltre il termine di cui all’art. 369, comma 1, c.p.c.
- Il deposito successivo della relazione di notificazione ai sensi dell’art. 372 c.p.c. può sanare il difetto soltanto se avviene entro il termine previsto dall’art. 369, comma 1, c.p.c.
Come è indicizzato
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