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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 3483/2020 del 12/02/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (preponente)

La controversia

Il rapporto di agenzia, intercorso fino al 15 marzo 2010, era cessato per recesso della società. Il Tribunale di Milano aveva riconosciuto all’agente differenze per indennità sostitutiva del preavviso, indennità di risoluzione e suppletiva di clientela previste dall’AEC, provvigioni postume ex art. 1748, comma 3, c.c. e indennità ex art. 1751 c.c. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 84/2017 dell’8 febbraio 2017, aveva rideterminato il credito complessivo in Euro 358.645,51: per le provvigioni postume aveva computato gli importi risultanti dalle fatture effettivamente emesse per gli ordinativi di fornitura, riducendoli a Euro 81.432,23, e aveva riconosciuto Euro 194.798,27 a titolo di indennità ex art. 1751 c.c.; aveva inoltre confermato il criterio di calcolo dell’indennità di preavviso e l’esclusione degli interessi previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, trattandosi di contratto concluso prima dell’8 agosto 2002. L’agente ha proposto quattro motivi. 1) Ha contestato il mancato riconoscimento delle provvigioni postume sull’intero valore delle aggiudicazioni delle forniture ospedaliere, sostenendo che con l’aggiudicazione si concludeva un contratto di fornitura definitivo e che il giudice d’appello aveva confuso la maturazione della provvigione con la sua esigibilità; ha inoltre contestato il calcolo peritale. 2) Ha censurato la qualificazione dei contratti stipulati dalla preponente con le aziende sanitarie come accordi-quadro e lamentato la mancata acquisizione dei relativi documenti. 3) Ha sostenuto la nullità della clausola che riconosceva, durante il rapporto, un supplemento pari al 2% del fatturato netto quale corrispettivo del patto di non concorrenza post-contrattuale, chiedendone la riqualificazione come provvigione. 4) Ha invocato la disciplina sugli interessi moratori del D.Lgs. n. 231/2002, richiamata dall’art. 6 dell’AEC 2009. Le date e gli importi delle singole aggiudicazioni o delle ulteriori somme rivendicate non sono precisati nel testo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto il primo motivo perché non censurava specificamente l’interpretazione dell’art. 5 del contratto individuale adottata dalla Corte d’appello: in base a tale clausola le provvigioni erano calcolate sulle fatture emesse per gli specifici ordinativi di merce, non sull’aggiudicazione della gara. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito dal rigetto del primo; la Corte ha inoltre rilevato che i contratti di fornitura non erano stati trascritti nelle parti essenziali nel ricorso, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, e che non era quindi possibile valutarne la rilevanza. Il terzo motivo è stato respinto perché l’accertamento di merito aveva escluso, per difetto di prova, l’asserito accordo simulatorio volto a dissimulare ulteriori provvigioni; una possibile nullità della clausola avrebbe comportato, al più, la ripetibilità delle somme pagate senza titolo, e il ricorrente non aveva chiarito il proprio interesse alla pronuncia richiesta. Il quarto motivo è stato respinto perché il ricorso non trascriveva integralmente la clausola dell’AEC di cui denunciava la violazione, impedendo alla Corte di verificarne il tenore. Il ricorrente è stato condannato a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 10.000,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge. È stato inoltre dichiarato sussistente il presupposto processuale per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1748 c.c.

    Il momento di acquisizione è il momento in cui l’operazione promossa dall’agente è stata conclusa tra le parti; il momento di esigibilità è il momento in cui il preponente ha eseguito, o avrebbe dovuto eseguire, la prestazione.

    La disciplina distingue l’acquisizione del diritto alla provvigione, che deriva dalla conclusione dell’operazione promossa dall’agente, dalla sua esigibilità, collegata all’esecuzione o alla doverosa esecuzione della prestazione del preponente. Resta a carico dell’agente la prova della conclusione dei contratti promossi e la specificazione dei contratti e dei relativi ammontari.

  • art. 5 del contratto individuale di agenzia

    Ad avviso della Corte di appello, l’interpretazione delle clausole contrattuali avvalorava una lettura secondo cui le provvigioni erano dovute in relazione alle fatture emesse per gli “ordini” di forniture sanitarie nel periodo di riferimento.

    La clausola contrattuale esaminata collegava il calcolo delle provvigioni alle fatture emesse per gli specifici ordinativi di fornitura, non alla sola aggiudicazione della gara pubblica. La Cassazione ha lasciato ferma tale interpretazione, rilevando che il ricorso non l’aveva specificamente censurata.

  • art. 366 c.p.c., n. 6

    Va poi aggiunto che i contratti di fornitura (seppure prodotti in atti) non sono stati trascritti, almeno nelle parti essenziali, nel ricorso, in violazione del disposto di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, per cui non è neppure possibile valutarne la rilevanza ai fini del decidere.

    Il ricorrente che fonda una censura sul contenuto di documenti deve trascriverne nel ricorso le parti essenziali, così da consentire alla Corte di cassazione di valutarne la rilevanza.

  • art. 1751-bis c.c.

    Un volta esclusa tale causale della erogazione, la tesi della nullità della clausola – quand’anche fondata – comporterebbe unicamente l’effetto di ritenere le relative somme corrisposte sine titulo, come correttamente ritenuto dalla Corte di appello, e suscettibili come tali di ripetizione.

    Esclusa in fatto la prova che somme pagate durante il rapporto a titolo di patto di non concorrenza dissimulassero provvigioni, l’eventuale nullità della clausola non comporta la loro riqualificazione come provvigioni, ma soltanto la possibile ripetizione delle somme corrisposte senza titolo.

  • norme del contratto collettivo

    Quando sia denunziata in ricorso la violazione di norme del contratto collettivo la deduzione della violazione deve essere accompagnata dalla trascrizione integrale delle clausole, al fine di consentire alla Corte di individuare la ricorrenza della violazione denunziata.

    La denuncia di violazione di una clausola collettiva richiede la trascrizione integrale della clausola rilevante, affinché la Corte possa verificarne il contenuto e valutare la censura.

Massime di principio

  • Nel regime dell’art. 1748 c.c., il diritto alla provvigione si acquisisce quando l’operazione promossa dall’agente è conclusa tra preponente e terzo, mentre la sua esigibilità dipende dall’esecuzione, o dalla doverosa esecuzione, della prestazione del preponente.
  • Anche dopo la riforma dell’art. 1748 c.c., l’agente deve provare i fatti costitutivi del diritto alla provvigione e, in caso di pluralità di affari, individuare i contratti conclusi per effetto della sua attività e i relativi importi.
  • Quando il contratto individuale di agenzia collega le provvigioni alle fatture emesse per specifici ordinativi di fornitura, la sola aggiudicazione di una gara pubblica non basta a determinare il compenso, salvo che sia specificamente contestata in cassazione l’interpretazione della clausola contrattuale adottata dal giudice di merito.
  • Chi fonda un motivo di ricorso per cassazione sul contenuto di documenti deve trascriverne nel ricorso le parti essenziali; analogamente, la denuncia di violazione di una clausola collettiva richiede la trascrizione integrale della clausola rilevante.
  • Se non è provato che il corrispettivo pagato durante il rapporto per un patto di non concorrenza dissimuli provvigioni, l’eventuale nullità della clausola non ne determina la riqualificazione come provvigioni, ma può comportare la ripetizione delle somme prive di titolo.

Come è indicizzato

MaterieAgenziaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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