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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 3465/2020 del 12/02/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguardava la contribuzione per maternità e malattia relativa al periodo luglio-ottobre 2012. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza depositata il 26 gennaio 2016, in parziale accoglimento dell’appello dell’INPS e detraendo euro 5.500,63 per sgravi, aveva dichiarato dovuta dal Consorzio la residua somma di euro 4.131,66. Il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, esaminati congiuntamente. Con il primo ha denunciato violazione del D.L. n. 125 del 1989, art. 1, comma 1-bis, e del D.L. n. 112 del 2008, art. 20, comma 2: a suo avviso, poiché la legge esclude che l’attività istituzionale dei consorzi di bonifica sia attività commerciale, il Consorzio non poteva essere qualificato come imprenditore commerciale né assoggettato alla norma contributiva rivolta alle imprese. Con il secondo ha sostenuto che l’art. 20, comma 2, riguarda soltanto enti che svolgono attività d’impresa e che il Consorzio non opera su un mercato esterno, ma a beneficio dei proprietari degli immobili interessati dalla bonifica; ha inoltre invocato decisioni della Commissione europea che avrebbero escluso che i consorzi di bonifica siano imprese attive in un mercato, contestando l’applicabilità del precedente di legittimità richiamato dalla Corte territoriale. Ha infine eccepito che l’obbligo contributivo dovesse escludersi perché il Consorzio erogava direttamente ai dipendenti i trattamenti di malattia e maternità previsti dal contratto collettivo.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi, ritenendoli infondati. Ha interpretato l’espressione «imprese dello Stato» dell’art. 20, comma 2, del D.L. n. 112 del 2008 in senso atecnico e non tassativo, includendovi le imprese partecipate da enti pubblici e le imprese pubbliche cui la disposizione estende l’obbligo di contribuzione per maternità e malattia. Ha considerato i consorzi di bonifica enti pubblici economici che operano con economicità e imprenditorialità; la disposizione del D.L. n. 125 del 1989 invocata dal Consorzio limita la qualificazione ai fini IVA e non esclude in generale la natura imprenditoriale dell’attività. Le decisioni europee sugli aiuti di Stato non impongono una diversa qualificazione ai fini contributivi, né la mancanza di un mercato esterno esclude l’impresa quando l’attività economica è organizzata secondo il criterio dell’economicità. L’obbligazione contributiva, di fonte legale e pubblicistica, non viene meno perché il datore eroga direttamente ai dipendenti le prestazioni di malattia e maternità in base al contratto collettivo, né è alterabile dall’autonomia privata. È rimasta quindi ferma la condanna al pagamento della residua contribuzione di euro 4.131,66 per luglio-ottobre 2012. Il Consorzio è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 1.700,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 20, comma 2, D.L. n. 112 del 2008, convertito in L. n. 133 del 2008

    Ne consegue che la suddetta espressione – tenendo conto anche degli artt. 11 e 117 Cost. – non può che essere intesa in senso atecnico, come riferita alle “imprese partecipate, in tutto o in parte, dallo Stato” (vedi INPS – Circolare n. 114 del 30 dicembre 2008 e INPDAP – Nota operativa n. 18 del 22 dicembre 2009 nonchè Nota 20 luglio 2011, n. 18) ed è, pertanto, evidente, che la stessa valenza atecnica debba essere attribuita alla restante parte dell’elencazione contenuta nel citato comma 2, che quindi va inteso nel senso di assoggettare alla contribuzione ivi prevista (da effettuare all’INPS): a) tutte le imprese degli pubblici e degli enti locali (di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni), che sono state interessate, per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, da processi di privatizzazione avviati nel corso degli anni 90 ed ancora in via di completamento e che hanno continuato ad essere assoggettate ad un regime previdenziale di tipo pubblicistico, nonchè a regimi speciali riconosciuti alle medesime in forza di specifiche disposizioni normative; b) tutte le imprese a capitale misto degli enti pubblici e degli enti locali; c) nonchè le imprese costituite a seguito di trasformazioni di enti ed istituti di diritto pubblico, i cui dipendenti già assoggettati a regimi previdenziali speciali sono poi confluiti nell’INPDAP.

    L’elencazione dell’art. 20, comma 2, non è tassativa e le espressioni relative alle imprese pubbliche vanno intese in senso atecnico. La norma assoggetta alla contribuzione per maternità e malattia le categorie di imprese pubbliche e partecipate individuate dalla Corte, tra le quali rientra il consorzio di bonifica avente natura imprenditoriale.

  • art. 1, comma 1-bis, D.L. n. 125 del 1989, convertito in L. n. 214 del 1989

    La disposizione invocata, inserita nelle “Disposizioni urgenti in materia di liquidazioni e di versamenti dell’imposta sul valore aggiunto. (GU n. 85 del 12-4-1989)”, si limita a negare ai fini tributari limitati alla imposta sul valore aggiunto, la qualificazione dell’attività imprenditoriale in termini di impresa commerciale e non ha certo la finalità di operare una qualificazione a qualsiasi fine dell’attività economica svolta dai consorzi di bonifica; dunque, essa non potrebbe mai assumere la valenza di norma di sistema tale da imporre l’interpretazione suggerita che, a ben guardare, va anche oltre la portata letterale della disposizione negando la natura imprenditoriale in sè.

    La disposizione esclude la qualificazione come attività commerciale soltanto ai limitati fini IVA; non costituisce una norma di sistema idonea a negare, per ogni altro effetto, la natura imprenditoriale dell’attività svolta dai consorzi di bonifica.

  • art. 3 Cost.

    il riferimento alle “imprese dello Stato” – secondo una interpretazione del testo costituzionalmente orientata al principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. – conduce a ritenere che all’elencazione in essa prevista non può essere attribuito carattere tassativo

    Il principio di ragionevolezza orienta a non considerare tassativa l’elencazione contenuta nell’art. 20, comma 2, del D.L. n. 112 del 2008.

  • artt. 106 e 107 TFUE

    l’espressione “imprese di Stato” che ricorre nel linguaggio comune, dal punto di vista giuridico – cioè come volta ad indicare lo svolgimento diretto da parte dello Stato di un’attività economica, costituita dall’offerta di beni e servizi in un mercato, a scopo di lucro – non ha cittadinanza negli Stati membri della UE, ponendosi in contrasto con gli artt. 106 e 107 TFUE, come interpretati dalla Corte di giustizia UE

    La Corte utilizza il quadro europeo per escludere che «imprese dello Stato» sia inteso nel senso tecnico di attività economica svolta direttamente dallo Stato; ciò sostiene la lettura atecnica della norma nazionale. Le fonti europee invocate in materia di aiuti di Stato non determinano, tuttavia, una qualificazione vincolante della natura dell’attività dei consorzi ai fini contributivi.

  • art. 59 R.D. n. 215 del 1933

    il R.D. n. 215 del 1933, art. 59, qualifica espressamente i consorzi di bonifica quali “persone giuridiche pubbliche”

    La norma qualifica i consorzi di bonifica come persone giuridiche pubbliche, qualificazione considerata dalla Corte nel ricostruirne la natura di enti pubblici economici.

  • art. 862 c.c.

    la medesima definizione è ribadita dall’art. 862 c.c.

    La disposizione ribadisce la qualificazione pubblicistica dei consorzi di bonifica, rilevante per la loro collocazione tra gli enti pubblici economici.

  • art. 2070, comma 1, c.c.

    la natura, industriale o agricola, dell’attività imprenditoriale svolta dal consorzi di bonifica va accertata non sulla base di criteri generali ed astratti – come quelli stabiliti, ai fini previdenziali, dal D.P.R. n. 797 del 1955, art. 33 e della L. n. 92 del 1979, art. 6, lett. b) o, in tema di determinazione del reddito agrario, dal D.P.R. n. 597 del 1973, art. 28 – ma, in conformità all’enunciazione dell’art. 2070 c.c., comma 1, posta in necessario collegamento con gli artt. 2195 e 2135 c.p.c., sulla base dell’attività effettivamente esercitata da tali enti (pubblici economici), da considerare, peraltro, dopo la soppressione dell’ordinamento corporativo, non già alla stregua di criteri meramente merceologici ma tenendo conto della valutazione operatane dalla contrattazione collettiva

    Ai fini della classificazione dell’attività dei consorzi di bonifica, la natura industriale o agricola va determinata in base all’attività effettivamente esercitata e alla valutazione della contrattazione collettiva, non in base a criteri astratti o meramente merceologici.

  • art. 2195 c.c.

    la natura, industriale o agricola, dell’attività imprenditoriale svolta dal consorzi di bonifica va accertata non sulla base di criteri generali ed astratti – come quelli stabiliti, ai fini previdenziali, dal D.P.R. n. 797 del 1955, art. 33 e della L. n. 92 del 1979, art. 6, lett. b) o, in tema di determinazione del reddito agrario, dal D.P.R. n. 597 del 1973, art. 28 – ma, in conformità all’enunciazione dell’art. 2070 c.c., comma 1, posta in necessario collegamento con gli artt. 2195 e 2135 c.p.c., sulla base dell’attività effettivamente esercitata da tali enti (pubblici economici), da considerare, peraltro, dopo la soppressione dell’ordinamento corporativo, non già alla stregua di criteri meramente merceologici ma tenendo conto della valutazione operatane dalla contrattazione collettiva

    La qualificazione dell’attività imprenditoriale dei consorzi va effettuata collegando la disciplina dell’attività commerciale a quella dell’attività agricola e facendo riferimento all’attività concretamente svolta, con riguardo anche alla valutazione della contrattazione collettiva.

  • art. 2116 c.c.

    Il legame tra contributi o prestazioni può anche mancare, come nel caso dei contributi di mera solidarietà (cfr. Corte Cost. n. 26 del 2003) o di contribuzione figurativa o, ancora, quando debba operare il principio di automaticità delle prestazioni, di cui all’art. 2116 c.c..

    Il rapporto tra contribuzione e prestazioni non è necessariamente sinallagmatico: l’obbligo contributivo può sussistere anche quando l’ente previdenziale non debba erogare determinate prestazioni a tutti o ad alcuni lavoratori.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti processuali, il ricorrente è tenuto al versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

    La disposizione individua il contributo unificato di riferimento per il calcolo dell’ulteriore importo dovuto in conseguenza del rigetto, quando dovuto.

Massime di principio

  • L’espressione «imprese dello Stato» contenuta nell’art. 20, comma 2, del D.L. n. 112 del 2008 va intesa in senso atecnico e l’elencazione non è tassativa; la disposizione assoggetta alla contribuzione per maternità e malattia le imprese pubbliche e partecipate comprese nella sua portata, tra cui i consorzi di bonifica che svolgano attività con caratteri di economicità e imprenditorialità.
  • La qualificazione prevista per l’attività istituzionale dei consorzi di bonifica ai limitati fini dell’IVA non esclude che la loro attività possa essere considerata imprenditoriale ai fini di altri rapporti giuridici, compreso quello contributivo previdenziale.
  • La natura imprenditoriale dell’attività di un ente pubblico non dipende necessariamente dalla destinazione a un mercato esterno: può ricorrere quando l’attività economica di produzione o scambio è svolta mediante un’apposita struttura organizzativa improntata all’economicità.
  • L’obbligazione contributiva previdenziale ha fonte legale e natura pubblicistica; non può essere modificata o esclusa da previsioni dell’autonomia privata, comprese quelle collettive che impongano al datore di lavoro di erogare direttamente ai dipendenti le prestazioni di malattia e maternità.
  • L’obbligo contributivo può permanere anche quando l’ente previdenziale non sia tenuto a erogare determinate prestazioni per tutti o alcuni lavoratori: la contribuzione previdenziale non è necessariamente legata da un rapporto di corrispettività alle prestazioni.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
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