Cassazione Civile, Sentenza n. 3639/2020 del 13/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il dipendente civile del Ministero della Difesa chiedeva di accertare il diritto a prestare servizio presso l’Ufficio dell’Addetto per la Difesa e per l’Esercito di Berlino a tempo indeterminato e senza un limite temporale, salvo il collocamento a riposo o una diversa disciplina collettiva. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 9848/2013 del 23 aprile 2014, aveva confermato il rigetto della domanda. Aveva qualificato l’assegnazione all’estero, avvenuta su domanda del lavoratore, come incarico temporaneo quinquennale con rientro programmato, e non come trasferimento definitivo; in subordine, aveva ritenuto che il rientro in Italia fosse giustificato da ragioni organizzative generali, connesse all’avvicendamento periodico del personale all’estero per esigenze di sicurezza nazionale, alla peculiarità dell’incarico e al trattamento economico previsto durante la permanenza fuori sede. Con il primo motivo, il lavoratore denunciava violazione delle norme sul lavoro pubblico contrattualizzato, dell’art. 2103 c.c. e di disposizioni processuali e costituzionali: sosteneva che l’ordinamento non contemplasse un trasferimento temporaneo, che l’assegnazione non fosse qualificabile come distacco, missione o trasferta e che il rientro dovesse quindi essere scrutinato come trasferimento ai sensi dell’art. 2103 c.c., senza che fossero state dimostrate ragioni tecniche, organizzative e produttive; contestava inoltre la natura vincolante degli atti del Comitato dei Capi di Stato Maggiore. Con il secondo motivo, deduceva violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., lamentando che la Corte d’appello non avesse esaminato la contestazione sulla ricezione delle comunicazioni relative all’assegnazione all’estero e che il Ministero non avesse allegato nei precedenti gradi una libera accettazione della temporaneità e della turnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato preliminarmente che la sentenza d’appello poggiava su due autonome rationes: la qualificazione dell’assegnazione come incarico temporaneo concordato e, in via subordinata, la legittimità del rientro anche se qualificato come trasferimento, perché giustificato da comprovate ragioni tecnico-organizzative ai sensi dell’art. 2103 c.c. Il ricorrente non aveva specificamente censurato questa seconda ratio, idonea da sola a sorreggere la decisione; perciò, l’eventuale accoglimento delle censure rivolte alla prima ratio non avrebbe inciso sull’esito. Anche il secondo motivo, relativo alla conoscenza delle comunicazioni e all’accettazione della temporaneità, riguardava la prima ratio e richiedeva una diversa valutazione delle risultanze di causa; è stato ritenuto inammissibile e comunque privo di interesse, data la mancata impugnazione dell’autonoma ratio sul trasferimento. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la novità delle questioni. È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Norme richiamate
La sentenza ha così motivato la ricorrenza in concreto delle “comprovate ragioni tecnico-organizzative” di cui all’art. 2103 c.c..
La Corte d’appello aveva ritenuto che il rientro in Italia fosse giustificato dalle comprovate esigenze organizzative indicate, anche qualora fosse qualificato come trasferimento; la Cassazione ha considerato tale ratio autonoma e non specificamente impugnata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, nella misura prevista per il ricorso e se dovuto.
Massime di principio
- Quando una decisione si fonda su più rationes decidendi autonome, ciascuna sufficiente a sorreggerla, il ricorrente per cassazione deve censurarle tutte in modo specifico; la mancata impugnazione anche di una sola ratio rende inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso contro le altre, poiché il loro eventuale accoglimento non potrebbe modificare l’esito.
- Le censure che richiedono una diversa interpretazione o valutazione delle risultanze di causa non possono essere veicolate come violazioni processuali o di legge quando, nella sostanza, sollecitano una nuova valutazione del merito.
- È priva di interesse la censura relativa a una ratio decidendi quando permane non impugnata un’altra autonoma ragione, sufficiente da sola a sostenere la decisione.
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