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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 3639/2020 del 13/02/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il dipendente civile del Ministero della Difesa chiedeva di accertare il diritto a prestare servizio presso l’Ufficio dell’Addetto per la Difesa e per l’Esercito di Berlino a tempo indeterminato e senza un limite temporale, salvo il collocamento a riposo o una diversa disciplina collettiva. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 9848/2013 del 23 aprile 2014, aveva confermato il rigetto della domanda. Aveva qualificato l’assegnazione all’estero, avvenuta su domanda del lavoratore, come incarico temporaneo quinquennale con rientro programmato, e non come trasferimento definitivo; in subordine, aveva ritenuto che il rientro in Italia fosse giustificato da ragioni organizzative generali, connesse all’avvicendamento periodico del personale all’estero per esigenze di sicurezza nazionale, alla peculiarità dell’incarico e al trattamento economico previsto durante la permanenza fuori sede. Con il primo motivo, il lavoratore denunciava violazione delle norme sul lavoro pubblico contrattualizzato, dell’art. 2103 c.c. e di disposizioni processuali e costituzionali: sosteneva che l’ordinamento non contemplasse un trasferimento temporaneo, che l’assegnazione non fosse qualificabile come distacco, missione o trasferta e che il rientro dovesse quindi essere scrutinato come trasferimento ai sensi dell’art. 2103 c.c., senza che fossero state dimostrate ragioni tecniche, organizzative e produttive; contestava inoltre la natura vincolante degli atti del Comitato dei Capi di Stato Maggiore. Con il secondo motivo, deduceva violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., lamentando che la Corte d’appello non avesse esaminato la contestazione sulla ricezione delle comunicazioni relative all’assegnazione all’estero e che il Ministero non avesse allegato nei precedenti gradi una libera accettazione della temporaneità e della turnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato preliminarmente che la sentenza d’appello poggiava su due autonome rationes: la qualificazione dell’assegnazione come incarico temporaneo concordato e, in via subordinata, la legittimità del rientro anche se qualificato come trasferimento, perché giustificato da comprovate ragioni tecnico-organizzative ai sensi dell’art. 2103 c.c. Il ricorrente non aveva specificamente censurato questa seconda ratio, idonea da sola a sorreggere la decisione; perciò, l’eventuale accoglimento delle censure rivolte alla prima ratio non avrebbe inciso sull’esito. Anche il secondo motivo, relativo alla conoscenza delle comunicazioni e all’accettazione della temporaneità, riguardava la prima ratio e richiedeva una diversa valutazione delle risultanze di causa; è stato ritenuto inammissibile e comunque privo di interesse, data la mancata impugnazione dell’autonoma ratio sul trasferimento. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la novità delle questioni. È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 2103 c.c.

    La sentenza ha così motivato la ricorrenza in concreto delle “comprovate ragioni tecnico-organizzative” di cui all’art. 2103 c.c..

    La Corte d’appello aveva ritenuto che il rientro in Italia fosse giustificato dalle comprovate esigenze organizzative indicate, anche qualora fosse qualificato come trasferimento; la Cassazione ha considerato tale ratio autonoma e non specificamente impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

    Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, nella misura prevista per il ricorso e se dovuto.

Massime di principio

  • Quando una decisione si fonda su più rationes decidendi autonome, ciascuna sufficiente a sorreggerla, il ricorrente per cassazione deve censurarle tutte in modo specifico; la mancata impugnazione anche di una sola ratio rende inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso contro le altre, poiché il loro eventuale accoglimento non potrebbe modificare l’esito.
  • Le censure che richiedono una diversa interpretazione o valutazione delle risultanze di causa non possono essere veicolate come violazioni processuali o di legge quando, nella sostanza, sollecitano una nuova valutazione del merito.
  • È priva di interesse la censura relativa a una ratio decidendi quando permane non impugnata un’altra autonoma ragione, sufficiente da sola a sostenere la decisione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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