Cassazione Civile, Sentenza n. 3630/2020 del 13/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore e INPS)
La controversia
Un lavoratore già dipendente di un’impresa appaltatrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento del TFR maturato durante l’appalto, nei confronti dell’ex datore di lavoro e della società committente in solido ai sensi dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003. Il Tribunale di Alessandria, accogliendo parzialmente l’opposizione della committente, la condannava a pagare al lavoratore l’importo netto corrispondente alla somma lorda richiesta a titolo di TFR e riconosceva alla committente il diritto di chiedere all’INPS, Fondo di garanzia, il pagamento delle somme versate, in surrogazione legale. La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 500/2014 depositata il 19 giugno 2014, rigettava l’eccezione dell’INPS relativa al mancato previo esperimento della procedura amministrativa e quella di carenza di interesse, ma negava nel merito il diritto della committente di ottenere dal Fondo di garanzia il rimborso del TFR corrisposto. Dichiarava inoltre inammissibile l’appello incidentale condizionato della committente, ritenendolo tardivo in ragione della scindibilità delle cause. La committente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: (1) sosteneva che, avendo pagato il TFR al lavoratore in forza della solidarietà legale, aveva diritto di surrogarsi nella posizione del lavoratore anche verso il Fondo di garanzia; (2) contestava la declaratoria d’inammissibilità dell’appello incidentale e deduceva che, per le quote di TFR maturate dopo il 2007 e accantonate presso il Fondo gestito dall’INPS, il legittimato passivo sarebbe stato soltanto il Fondo; (3) sosteneva che la responsabilità solidale dell’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 non fosse applicabile agli appalti soggetti al codice dei contratti pubblici. L’INPS proponeva ricorso incidentale condizionato, denunciando l’improponibilità della domanda per mancanza di domanda amministrativa e il difetto d’interesse della società.
La decisione
La Cassazione rigetta il ricorso principale, esaminandone congiuntamente i motivi e ritenendoli infondati. Quanto alla pretesa verso il Fondo di garanzia, afferma che il committente che paga il TFR in adempimento della propria obbligazione legale solidale non è un avente diritto dal lavoratore ai sensi della L. n. 297/1982 e non può quindi ottenere l’intervento del Fondo; può invece surrogarsi nei diritti del lavoratore verso il datore di lavoro appaltatore ai sensi dell’art. 1203, n. 3, c.c. Quanto agli appalti pubblici, conferma che la solidarietà prevista dall’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 è applicabile ai soggetti privati assoggettati al codice dei contratti pubblici, anche quando si tratti di società partecipate pubbliche, mentre l’esclusione riguarda le pubbliche amministrazioni individuate dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001. Per le quote di TFR maturate dopo il 1° gennaio 2007, esclude l’obbligo del Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS se non è provato il versamento delle quote al Fondo da parte del datore di lavoro o del committente; il versamento è fatto estintivo della pretesa e deve essere provato da chi lo eccepisce. L’INPS non dimostra né chiede di dimostrare tale versamento, sicché permane l’obbligo solidale. Il ricorso incidentale condizionato dell’INPS è dichiarato assorbito per effetto del rigetto del ricorso principale. La committente è condannata alle spese in favore di ciascun controricorrente, liquidate in euro 5.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, accessori di legge ed euro 200,00 per esborsi; è inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 1203, n. 3, c.c.
Il committente adempie ad un’obbligazione propria nascente dalla legge, e, pertanto, non diviene avente diritto dal lavoratore e non ha titolo per ottenere l’intervento del Fondo di garanzia di cui della L. n. 297 del 1982, art. 2; è, piuttosto, legittimato a surrogarsi nei diritti del lavoratore verso il datore di lavoro appaltatore, ex art. 1203 c.c., n. 3.
Il committente che paga il TFR in adempimento dell’obbligazione solidale legale non può surrogarsi nei diritti del lavoratore verso il Fondo di garanzia, ma può surrogarsi nei diritti del lavoratore nei confronti del datore di lavoro appaltatore.
art. 2 L. n. 297/1982
Il committente adempie ad un’obbligazione propria nascente dalla legge, e, pertanto, non diviene avente diritto dal lavoratore e non ha titolo per ottenere l’intervento del Fondo di garanzia di cui della L. n. 297 del 1982, art. 2; è, piuttosto, legittimato a surrogarsi nei diritti del lavoratore verso il datore di lavoro appaltatore, ex art. 1203 c.c., n. 3.
Il Fondo di garanzia interviene a favore dei lavoratori o dei loro aventi diritto; il committente che abbia pagato il TFR in forza della propria obbligazione legale non rientra tra gli aventi diritto del lavoratore e non può chiedere al Fondo il rimborso.
art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003
La responsabilità solidale prevista dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma 2, è, invece, applicabile ai soggetti privati (nella specie Trenitalia s.p.a., società partecipata pubblica), assoggettati, quali “enti aggiudicatori”, al codice dei contratti pubblici.
La responsabilità solidale del committente prevista dall’art. 29, comma 2, si applica ai soggetti privati assoggettati al codice dei contratti pubblici, compresa una società partecipata pubblica, e non alle pubbliche amministrazioni escluse dalla disposizione.
art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001
La responsabilità solidale prevista dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma 2, è, invece, applicabile ai soggetti privati (nella specie Trenitalia s.p.a., società partecipata pubblica), assoggettati, quali “enti aggiudicatori”, al codice dei contratti pubblici.
L’esclusione dalla responsabilità solidale dell’art. 29, comma 2, riguarda le pubbliche amministrazioni individuate dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001; non si estende per il solo fatto della partecipazione pubblica a soggetti che conservano natura privata.
art. 2697 c.c.
Ne consegue che permane l’obbligo a carico del datore di lavoro-appaltatore e del committente, solidalmente responsabile D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29, comma 2, che non hanno provato, nè chiesto di provare di aver effettuato i relativi versamenti al Fondo.
Il versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria è un fatto estintivo della pretesa del lavoratore e deve essere provato da chi lo eccepisce; in mancanza della prova, permane l’obbligo del datore di lavoro e del committente solidale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti processuali, il ricorrente è tenuto al versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Il committente che paga il TFR dei dipendenti dell’appaltatore in forza della solidarietà legale adempie a un’obbligazione propria: non diventa per questo avente diritto dal lavoratore e non può chiedere l’intervento del Fondo di garanzia, ferma la surrogazione nei diritti del lavoratore verso il datore di lavoro appaltatore.
- La responsabilità solidale prevista dall’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 si applica ai soggetti privati assoggettati al codice dei contratti pubblici, anche se partecipati da enti pubblici; l’esclusione riguarda le pubbliche amministrazioni indicate dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.
- Per le quote di TFR maturate dopo il 1° gennaio 2007, l’avvenuto versamento al Fondo di Tesoreria è un fatto estintivo della pretesa del lavoratore e deve essere provato da chi lo invoca; in mancanza di tale prova permane la responsabilità del datore di lavoro appaltatore e del committente solidale.
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