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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28846/2025 del 31/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione per imposta di registro relativo a un atto di risoluzione consensuale per mutuo dissenso di un precedente contratto di compravendita immobiliare. La società contribuente aveva impugnato l'atto impositivo sostenendo, in sintesi, che il mutuo dissenso non potesse essere trattato come un nuovo trasferimento imponibile in misura proporzionale oppure, in subordine, che la fattispecie dovesse essere attratta al regime IVA, con applicazione della sola imposta fissa di registro per il principio di alternatività IVA/registro. Con il primo motivo di ricorso per cassazione ha denunciato la violazione degli artt. 20 e 28, comma 2, d.P.R. 131/1986, dell'art. 1372 c.c. e degli artt. 3 e 23 Cost., censurando l'affermazione della CTR secondo cui il mutuo dissenso costituirebbe un nuovo contratto con effetti traslativi e quindi soggetto a imposta proporzionale di registro. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 1, 2 e 4 d.P.R. 633/1972, nonché degli artt. 28, comma 2, e 40 d.P.R. 131/1986, assumendo che il ri-trasferimento fosse soggetto a IVA e che pertanto fosse dovuta la sola imposta fissa di registro.

La decisione

La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo corretto il principio per cui la risoluzione di un contratto per mutuo dissenso, con retrocessione del bene, integra un nuovo contratto dotato di autonoma capacità contributiva e va tassato in misura proporzionale secondo il valore del bene al momento della retrocessione. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, quando il nuovo trasferimento immobiliare derivante da mutuo dissenso sia soggetto a IVA, opera il principio di alternatività IVA/imposta di registro e dunque l'imposta di registro non può essere applicata in misura proporzionale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    viene richiamato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto con entrambi i motivi di ricorso.

  • art. 20 d.P.R. 131/1986

    è invocato dalla ricorrente a sostegno della tesi interpretativa sull'imposta di registro, ma la Corte non accoglie la censura sul punto.

  • art. 28, comma 2, d.P.R. 131/1986

    è richiamato per contestare il trattamento fiscale della risoluzione consensuale; la Corte distingue il mutuo dissenso come nuovo contratto e poi rileva l'eventuale alternatività con IVA.

  • art. 1372 c.c.

    è richiamato dalla ricorrente per sostenere gli effetti della risoluzione consensuale; la Corte conferma che il mutuo dissenso è un nuovo accordo risolutorio con effetti propri.

  • art. 3 Cost.

    è invocato dalla ricorrente, ma non assume rilievo decisivo nella motivazione della Corte.

  • art. 23 Cost.

    è invocato dalla ricorrente, ma non assume rilievo decisivo nella motivazione della Corte.

  • art. 1 d.P.R. 633/1972

    richiamato per sostenere che il ri-trasferimento poteva ricadere nel campo di applicazione dell'IVA.

  • art. 2 d.P.R. 633/1972

    richiamato dalla ricorrente per la soggezione a IVA del trasferimento immobiliare.

  • art. 4 d.P.R. 633/1972

    richiamato dalla ricorrente per l'individuazione del presupposto soggettivo IVA.

  • art. 40 d.P.R. 131/1986

    la Corte richiama il principio di alternatività IVA/imposta di registro, affermando che opera quando l'atto di trasferimento immobiliare è soggetto a IVA.

  • art. 34 d.lgs. 346/1990

    richiamato come regola per determinare la base imponibile, fondata sul valore del bene nella sua oggettiva consistenza al momento della retrocessione.

Massime di principio

  • La risoluzione consensuale di un precedente contratto per mutuo dissenso, quando comporti la retrocessione del bene, integra un nuovo accordo con contenuto uguale e contrario a quello originario e con effetti retro-traslativi, autonomamente rilevante ai fini dell'imposta di registro.
  • In caso di mutuo dissenso avente ad oggetto beni immobili, l'imposta di registro si applica in misura proporzionale sulla base del valore del bene al momento della retrocessione, perché la fattispecie esprime autonoma capacità contributiva.
  • Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro opera anche per il ri-trasferimento immobiliare derivante da mutuo dissenso, quando l'atto sia soggetto a IVA; in tal caso non è dovuta l'imposta proporzionale di registro, ma solo quella fissa.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura che contesti la qualificazione fiscale del mutuo dissenso va distinta da quella che deduca l'assoggettamento del trasferimento a IVA: la prima può essere respinta, mentre la seconda può condurre alla cassazione se la sentenza di merito non abbia correttamente applicato il regime di alternatività.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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