Cassazione Civile, Ordinanza n. 25711/2024 del 26/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Una società correntista aveva convenuto una banca per ottenere la declaratoria di nullità/inefficacia di alcune clausole di conto corrente e di apertura di credito e la restituzione di somme asseritamente indebitamente addebitate per interessi ultralegali, anatocismo, commissione di massimo scoperto, valute fittizie e altre poste non dovute, oltre al risarcimento del maggior danno. La banca aveva chiamato in causa i fideiussori e aveva proposto domanda riconvenzionale per il saldo asseritamente dovuto. Sopravvenuto il fallimento della correntista, la curatela era subentrata nel giudizio. La corte d'appello aveva confermato in larga parte la decisione di primo grado, ritenendo ammissibile la domanda di ripetizione, respingendo l'eccezione di prescrizione e valorizzando l'esistenza di un'apertura di credito per facta concludentia e la natura ripristinatoria delle rimesse. In cassazione la banca ha dedotto, con i primi tre motivi, violazione dell'art. 2033 c.c., giudicato interno e motivazione apparente, sostenendo che non era proponibile una domanda di ripetizione di indebito in assenza di un pagamento tecnico, poiché il conto risultava ancora aperto e il saldo era passivo; con i motivi dal quarto al settimo ha lamentato violazione delle norme sulla prescrizione e dell'onere della prova, omessa/erronea motivazione sulla c.t.u. e violazione dei canoni di interpretazione contrattuale, contestando l'affermazione di un fido di fatto e la conseguente natura ripristinatoria delle rimesse.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi: ha affermato che, per poter ottenere la condanna della banca alla ripetizione di somme addebitate su un conto corrente ancora pendente, non basta l'accertamento di addebiti illegittimi e di un saldo ricalcolato, ma occorre che sia allegato e provato un pagamento in senso tecnico, cioè un versamento avente funzione solutoria; nel caso concreto mancava l'accertamento del presupposto stesso dell'azione di ripetizione, perché i giudici di merito avevano condannato la banca senza verificare se la correntista avesse effettivamente versato somme con tale funzione. Ha invece dichiarato inammissibili i motivi dal quarto al settimo, ritenendo che mirassero a una rivalutazione del merito e che le censure su prescrizione, c.t.u., motivazione e interpretazione contrattuale non superassero i limiti del giudizio di legittimità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
La ripetizione dell'indebito presuppone un pagamento in senso tecnico; non è sufficiente la sola illegittimità degli addebiti contabili su un rapporto non ancora definitivamente chiuso.
Nel conto corrente il correntista può disporre delle somme a credito, ma ciò non equivale automaticamente a un diritto alla condanna della banca per un saldo ricalcolato se non vi sia un pagamento solutorio.
La chiusura periodica del conto serve alla liquidazione del saldo e il saldo riportato a nuovo integra la prima posta della fase successiva.
Richiamato nelle contestazioni dei controricorrenti in relazione ai tassi e alle condizioni applicate sul conto.
Richiamato nelle contestazioni dei controricorrenti in relazione alla forma e trasparenza delle condizioni bancarie.
art. 127, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993
La nullità per difetto di forma nei contratti bancari successivi non impedisce, di per sé, la prova dell'apertura di credito se la nullità non viene fatta valere nei modi previsti.
Richiamati nel motivo sulla prescrizione, ma le relative censure sono state dichiarate inammissibili perché sollecitavano una nuova valutazione del fatto.
L'erronea valutazione delle prove non coincide con violazione dell'onere della prova, che ricorre solo se il giudice lo abbia attribuito alla parte sbagliata.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
La Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità: le censure devono indicare specificamente la violazione di legge o il fatto storico omesso; non è consentita una rivalutazione del merito.
In presenza di 'doppia conforme' è precluso il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo specifiche differenze nel percorso argomentativo di fatto.
L'interpretazione degli atti privati è riservata al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali o motivazione illogica/apparente.
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
Richiamato dalla ricorrente per sostenere il vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza di appello non apparente.
Richiamato nel motivo sul giudicato interno, ma la censura è stata assorbita/ricondotta nell'inammissibilità dei motivi di merito.
Richiamato nel motivo sul giudicato interno, ma senza esito favorevole alla ricorrente.
Richiamato nel motivo sul giudicato interno, ma senza esito favorevole alla ricorrente.
Massime di principio
- Nel rapporto di conto corrente bancario, la domanda di ripetizione dell'indebito non può essere accolta se non risulta un pagamento in senso tecnico: l'illegittimità degli addebiti contabili, da sola, consente al più una domanda di accertamento e rettifica del saldo, non la condanna restitutoria.
- Ai fini dell'azione di ripetizione, occorre distinguere tra versamenti solutori e versamenti ripristinatori della provvista: solo i primi integrano un pagamento ripetibile ex art. 2033 c.c.; i secondi non determinano uno spostamento patrimoniale definitivo in favore della banca.
- La mera esistenza di un conto con saldo ricalcolato favorevole al cliente o la contestazione di addebiti illegittimi non bastano a fondare una pronuncia restitutoria se il giudice di merito non accerta anche l'attualità del saldo e la natura dei versamenti.
- Nel conto corrente bancario, la chiusura periodica ha funzione di liquidazione del saldo e non coincide necessariamente con la cessazione del rapporto; tuttavia, la domanda volta alla condanna al pagamento di un saldo intermedio richiede prova rigorosa dei presupposti del credito azionato.
- La prova della natura ripristinatoria delle rimesse e dell'esistenza di un'apertura di credito può essere fornita anche per presunzioni nei rapporti anteriori alla disciplina di forma scritta introdotta dalla normativa bancaria, ma il controllo di legittimità non può trasformarsi in una rivalutazione del materiale istruttorio e dell'apprezzamento di merito.
- La censura per violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contesti soltanto l'apprezzamento del materiale probatorio.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile se il ricorrente non dimostra la diversità dei fatti posti a base delle due decisioni.
- L'interpretazione del contratto e degli atti negoziali è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione effettivamente mancante/apparente, non per la sola contrapposizione di una lettura alternativa più favorevole alla parte ricorrente.
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