Cassazione Civile, Ordinanza n. 05819/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un dirigente del pubblico impiego contrattualizzato che aveva presentato istanza di trattenimento in servizio oltre il limite di età; l'amministrazione comunicò il diniego solo molti mesi dopo, quando l'interessato era vicino al compimento del 65° anno. Il lavoratore chiese il risarcimento dei danni asseritamente derivati dal ritardo, sostenendo che la tardiva risposta gli avesse impedito di programmare per tempo la cessazione del rapporto e di conseguire vantaggi economici, tra cui la liquidazione della buonuscita in un'unica soluzione. In appello, il Ministero ottenne la riforma della decisione di primo grado; il ricorrente propose quindi ricorso per cassazione con 13 motivi, deducendo: violazione della legge sul procedimento amministrativo e dei principi di correttezza e buona fede per mancata comunicazione di avvio del procedimento e mancato preavviso di rigetto; ultrapetizione e violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.; errata interpretazione dell'art. 39 CCNL dirigenti area I e dell'art. 72 d.l. 112/2008; omesso esame di fatti decisivi; illegittimo diniego del risarcimento e delle pretese economiche conseguenti. Il ricorrente invocava anche varie circolari amministrative e norme civilistiche sul preavviso e sul risarcimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi, affermando che nel pubblico impiego contrattualizzato gli atti di gestione del rapporto hanno natura privatistica e non si applicano direttamente la disciplina della legge n. 241/1990 sull'avvio del procedimento e sul preavviso di rigetto. Ha inoltre escluso che l'art. 39 del CCNL prevedesse un preavviso a carico dell'amministrazione per la cessazione del rapporto al raggiungimento del limite di età, chiarendo che il preavviso di tre mesi riguarda solo l'istanza del dipendente di permanere in servizio oltre tale limite. Ha poi rilevato che non esisteva un diritto soggettivo perfetto al trattenimento in servizio, che le circolari richiamate non erano comunque invocabili come norme violate in cassazione e che il danno lamentato non poteva ritenersi in re ipsa, dovendo essere provato. Conseguentemente ha confermato la decisione di merito sfavorevole al ricorrente e lo ha condannato alle spese, oltre al contributo unificato aggiuntivo se dovuto.
Norme richiamate
L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 1, comma 1-bis
nel pubblico impiego contrattualizzato gli atti di gestione del rapporto, salvo diversa previsione di legge, sono disciplinati dalle norme di diritto privato e non dalla disciplina procedimentale amministrativa in via diretta
L. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 7, 8 e 10-bis
non trovano applicazione diretta agli atti di gestione del rapporto di lavoro privatizzato; eventuali obblighi di trasparenza operano solo se coerenti con correttezza e buona fede
art. 97 Cost.
i principi di buon andamento ed efficienza possono rilevare nella controversia solo come espressione di eventuali violazioni dei doveri di correttezza e buona fede del datore di lavoro pubblico
regolano il comportamento del datore di lavoro pubblico nel rapporto privatizzato; eventuali obblighi di motivazione o trasparenza vanno misurati alla luce di correttezza e buona fede
art. 39 CCNL 21 aprile 2006 Dirigenti Area I
alla cessazione del rapporto per compimento del limite massimo di età non è previsto un preavviso a carico dell'amministrazione; il termine di tre mesi riguarda la domanda del dipendente di permanere in servizio oltre il limite di età
art. 72 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. in L. 6 agosto 2008, n. 133
comma 7; comma 8; comma 10; comma 11
la disciplina del trattenimento in servizio richiede una manifestazione di volontà inequivoca del dipendente e una successiva espressa manifestazione di accoglimento dell'amministrazione; i trattenimenti già autorizzati con effetto dal 1 gennaio 2010 decadono e occorre una nuova istanza; la previsione del preavviso di sei mesi riguarda l'ipotesi di cessazione al raggiungimento dei 40 anni di anzianità contributiva, non quella del limite di età
la regola del preavviso nel recesso dal contratto a tempo indeterminato non si applica alla cessazione del rapporto per raggiungimento del limite massimo di età
il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda, ma può e deve verificare se i fatti posti a fondamento della pretesa siano stati tempestivamente allegati
richiamato per contestare la valutazione delle allegazioni e delle prove, ma la Corte ha ritenuto corretta la verifica di sufficienza delle allegazioni di parte
richiamato per censurare il rilievo di questioni asseritamente nuove in appello, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile/infondata
le spese seguono la soccombenza
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
sussistendo i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, gli atti di gestione del rapporto di lavoro hanno natura privatistica; pertanto, la disciplina generale del procedimento amministrativo non si applica automaticamente, salvo espressa previsione di legge.
- L'obbligo di preavviso nella cessazione del rapporto va desunto dalla fonte contrattuale o legale applicabile: se la normativa prevede la cessazione automatica al raggiungimento dell'età massima, non può essere imposto un preavviso all'amministrazione in assenza di una specifica previsione.
- Il termine di preavviso previsto per l'istanza di trattenimento in servizio grava sul dipendente che chiede la prosecuzione del rapporto, non sull'amministrazione che neghi la domanda o disponga la cessazione.
- La richiesta di trattenimento in servizio non integra, di regola, un diritto soggettivo perfetto alla permanenza: occorre una domanda del dipendente e una successiva valutazione discrezionale dell'amministrazione, coerente con le esigenze organizzative.
- Il danno da ritardo o da mancata tempestiva comunicazione non può essere presunto in re ipsa: deve essere allegato e provato, anche per presunzioni, quanto alla sua esistenza e al nesso causale con la condotta dell'amministrazione.
- In cassazione non è prospettabile come violazione di legge la mera disapplicazione o errata applicazione di circolari amministrative, che non hanno rango normativo vincolante nei termini denunciati dalla parte.
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