Cassazione Civile, Ordinanza n. 05812/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il diritto, per l'anno 2014, all'indennità di disoccupazione introdotta dall'art. 2, commi 51 e seguenti, della legge n. 92 del 2012. La lavoratrice aveva dedotto di aver svolto due contratti di collaborazione coordinata e continuativa presso istituti scolastici pubblici, nell'ambito del progetto "Diritti a Scuola", finanziato in un quadro di accordo tra Regione e MIUR, e di trovarsi nelle condizioni per ottenere la prestazione. Il Tribunale aveva negato il diritto ritenendo che la norma si riferisse solo ai collaboratori di cui all'art. 61, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, esclusi però i rapporti con le pubbliche amministrazioni. La Corte d'appello aveva invece riconosciuto il beneficio valorizzando la conformità dei contratti ai requisiti dell'art. 7 del d.lgs. n. 165 del 2001 e ritenendo estensibile la tutela anche ai rapporti con la pubblica amministrazione. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell'art. 2, comma 51, della legge n. 92 del 2012, in relazione agli artt. 1, comma 2, e 61, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003 e all'art. 7, commi 6 e 6-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, sostenendo che la disciplina dell'indennità si applica soltanto alle co.co.co. regolate dal d.lgs. n. 276 del 2003 e non agli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni secondo la disciplina speciale del d.lgs. n. 165 del 2001.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'INPS. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Lecce perché aveva interpretato in modo troppo estensivo l'art. 2, comma 51, della legge n. 92 del 2012, ignorando il dato letterale del rinvio alle collaborazioni coordinate e continuative di cui all'art. 61, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003 e trascurando che tale decreto è espressamente inapplicabile alle pubbliche amministrazioni per effetto dell'art. 1, comma 2. La Corte ha quindi affermato che l'indennità non spetta a chi abbia ricevuto da una pubblica amministrazione incarichi disciplinati dall'art. 7, commi 6 e 6-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001. Ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, commi 51-56, L. 28 giugno 2012, n. 92
"ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276"
La disposizione istituisce una speciale indennità di disoccupazione, ma la limita in modo testuale ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 61, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003; non può essere estesa oltre questo perimetro soggettivo.
art. 61, comma 1, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276
È la norma di riferimento richiamata dalla legge n. 92 del 2012 per individuare i collaboratori beneficiari della prestazione; il richiamo ha valore selettivo e non include gli incarichi delle pubbliche amministrazioni.
art. 1, comma 2, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276
"Il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale"
Esclude l'applicazione del d.lgs. n. 276 del 2003 alle pubbliche amministrazioni, sicché anche l'art. 61 non può valere per i rapporti instaurati con esse.
art. 7, commi 6 e 6-bis, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Disciplina gli incarichi individuali di lavoro autonomo conferibili dalle pubbliche amministrazioni, che sono cosa diversa dalle collaborazioni coordinate e continuative richiamate dalla legge n. 92 del 2012.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro di legittimità invocato per denunciare la violazione di legge da parte della sentenza impugnata.
art. 375, secondo comma, n. 4-quater, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la decisione in camera di consiglio e per il deposito dell'ordinanza.
art. 385, terzo comma, c.p.c.
Attribuisce al giudice di rinvio la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Quando una norma attributiva di una prestazione previdenziale rinvia espressamente a una specifica figura contrattuale, il rinvio va interpretato in senso rigoroso e non può essere ampliato in via analogica a rapporti diversi, ancorché presentino tratti funzionali simili.
- Se il legislatore richiama una disciplina speciale e tale disciplina prevede espressamente la sua inapplicabilità alle pubbliche amministrazioni, il rinvio non può essere utilizzato per attrarre nel beneficio rapporti instaurati con la PA.
- Gli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 165 del 2001 non sono sovrapponibili alle collaborazioni coordinate e continuative regolate dal d.lgs. n. 276 del 2003, perché si fondano su un diverso assetto normativo e su un diverso rapporto tra soggetto conferente e prestatore.
- L'interpretazione sistematica di una norma va coordinata con il testo delle disposizioni da essa richiamate e con le eventuali esclusioni espresse contenute nella disciplina richiamata; il dato letterale del rinvio conserva valore decisivo quando la volontà legislativa risulta selettiva.
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