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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05826/2024 del 05/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia trae origine da un rapporto di lavoro agricolo svolto da un lavoratore in più periodi tra il 2004 e il 2007 alle dipendenze della titolare di un'azienda agricola poi deceduta. Il lavoratore chiedeva il pagamento di differenze retributive assumendo di avere svolto le mansioni di "conduttore di trattori" e non quelle di operaio generico, con conseguente inquadramento in un livello superiore del CCNL agricoltura. In primo grado la domanda era stata respinta; in appello la decisione era stata riformata solo nei confronti di uno degli eredi, condannato nei limiti della quota ereditaria. Il ricorrente principale ha censurato la sentenza d'appello sostenendo che, trattandosi del medesimo debito ereditario, l'eccezione di prescrizione avrebbe dovuto operare per l'intero credito e nei confronti di tutti gli eredi; ha inoltre riproposto le difese sulla titolarità dell'azienda, sulla mancata chiamata di un altro erede, sull'indeterminatezza del ricorso introduttivo, sulla prescrizione e sulla prova delle mansioni di trattorista. Il ricorrente incidentale ha invece contestato la decisione nella parte in cui aveva ritenuto prescritti parte dei crediti, sostenendo che la richiesta di conciliazione alla DPL avesse interrotto la prescrizione e che, comunque, alla morte della datrice di lavoro il termine quinquennale dovesse decorrere nuovamente nei confronti degli eredi, sicché la notifica del ricorso nel 2015 sarebbe stata tempestiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondato il primo motivo del ricorso principale, confermando che, in presenza di più eredi, l'eccezione di prescrizione sollevata da alcuni soltanto non si estende automaticamente agli altri perché il debito ereditario è parziario e non solidale; ha inoltre escluso il litisconsorzio necessario tra gli eredi. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo del ricorso principale perché mirava a una rivalutazione del fatto e delle prove, preclusa in sede di legittimità. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha respinto la tesi secondo cui la sola presentazione dell'istanza di conciliazione alla DPL avrebbe interrotto la prescrizione: ha ribadito che, per i crediti di lavoro, l'effetto interruttivo deriva dalla comunicazione della richiesta alla controparte e che nel caso concreto non vi era prova rigorosa della spedizione e ricezione della missiva. Ha inoltre affermato che la morte del debitore non costituisce atto interruttivo della prescrizione e che il termine decorre da quando il diritto può essere fatto valere, non dalla data del decesso in sé. Le spese tra ricorrente principale e incidentale sono state compensate, mentre il ricorrente incidentale è stato condannato alle spese in favore dei controricorrenti rimasti vittoriosi nei suoi confronti.

Norme richiamate

  • art. 410 c.p.c.

    vecchia formulazione ratione temporis applicabile alla richiesta di conciliazione del settembre 2010

    Nella disciplina allora vigente la richiesta di tentativo di conciliazione era regolata dalla Commissione, ma l'effetto interruttivo della prescrizione si produce solo con la comunicazione della richiesta alla controparte e permane fino a 20 giorni dopo la conclusione della procedura conciliativa.

  • art. 2935 c.c.

    la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere

    La morte del de cuius non costituisce di per sé un atto interruttivo; il termine prescrizionale decorre da quando il credito era azionabile, salvo validi atti interruttivi.

  • art. 2948 c.c.

    Richiamato dal ricorrente incidentale per la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La doglianza sull'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione non è più sindacabile nel giudizio di legittimità nella formulazione vigente della norma.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge è deducibile solo nei limiti di una reale violazione o falsa applicazione, non per ottenere una nuova valutazione del fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nei debiti ereditari che ricadono pro quota sugli eredi, l'eccezione di prescrizione sollevata da alcuni coeredi non giova automaticamente agli altri, salvo che ricorra un vincolo di solidarietà tra le posizioni passive.
  • La mancata evocazione in giudizio di tutti gli eredi del debitore non integra, di regola, un'ipotesi di litisconsorzio necessario quando il credito azionato nei loro confronti si frazioni secondo le quote ereditarie.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione delle prove, poiché tali censure attengono al merito e non ai soli vizi di legittimità.
  • Per i crediti di lavoro, l'effetto interruttivo della prescrizione collegato al tentativo di conciliazione presuppone la comunicazione della richiesta alla controparte; la mera presentazione dell'istanza all'ufficio non è sufficiente se non risulta la ricezione da parte del destinatario.
  • L'onere di provare l'atto interruttivo della prescrizione grava su chi lo invoca e richiede prova rigorosa della spedizione e della ricezione della comunicazione.
  • La morte del debitore non sospende né interrompe automaticamente la prescrizione: il termine continua a decorrere secondo la regola generale dell'art. 2935 c.c., salvo validi atti interruttivi successivi.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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