Cassazione Civile, Ordinanza n. 05821/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di merito in cui un dipendente aveva ottenuto solo parzialmente ragione: la Corte d'appello aveva riconosciuto una somma per differenze retributive con riflessi sul TFR, ma aveva escluso il compenso per lavoro straordinario per difetto di prova. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi: (1) nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 115 e 416 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., per asserita errata applicazione del principio di non contestazione sull'orario normale di lavoro; (2) violazione dell'art. 2697 c.c. per errata attribuzione al lavoratore dell'onere di provare lo straordinario; (3) omesso esame di fatti decisivi relativi a documenti che dimostrerebbero lo svolgimento continuativo e occasionale dello straordinario; (4) nullità per violazione degli artt. 115 e 132 n. 4 c.p.c. per erronea valutazione di prove orali e documentali; (5) violazione dell'art. 2909 c.c. e degli artt. 324 e 329 c.p.c. per mancato rispetto del giudicato formatosi su una precedente sentenza non definitiva quanto alla contestazione dei conteggi; (6) violazione dell'art. 2909 c.c. per mancato adeguamento al giudicato interno sulla contestazione dei conteggi. Prima di esaminare i motivi, il ricorrente ha chiesto la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., sostenendo che il deposito telematico iniziale del ricorso fosse andato a buon fine ma che il sistema avesse poi dato esito negativo per un problema tecnico e per un errore nell’indicazione dell’ufficio di destinazione; ha inoltre chiesto di valorizzare come tempestivo il successivo deposito. La Corte, però, ha rilevato che il deposito rituale era avvenuto oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del ricorso, che il ricorrente si era accorto dell’anomalia in tempo utile per reiterare il deposito nei termini e che non ricorrevano i presupposti di una causa non imputabile tale da giustificare la rimessione in termini.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ritenuto non fondata l'istanza di rimessione in termini perché l'impedimento non era assoluto né non imputabile: il difensore aveva indicato un ufficio errato e, ricevuto l’esito negativo dei controlli automatici, avrebbe potuto procedere a un nuovo deposito entro il termine di legge, senza attendere oltre. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il tempestivo deposito del ricorso per cassazione si consolida solo con l’esito positivo dei successivi controlli e con la ricevuta di accettazione della cancelleria; in mancanza, il tardivo deposito comporta improcedibilità rilevabile d’ufficio. Conseguentemente, ogni altra questione sul merito dei motivi è stata dichiarata superata. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la rimessione in termini richiede una causa non imputabile che impedisca in modo assoluto l'adempimento; non basta una mera difficoltà superabile reiterando l'attività entro il termine.
richiamato dall'istante nel contesto della richiesta di rimessione in termini per il deposito telematico.
invocato come parametro per censurare la pretesa errata applicazione del principio di non contestazione.
invocato per sostenere la censura sulla contestazione dell'orario di lavoro nel giudizio di merito.
richiamato sia per contestare l'onere probatorio sullo straordinario sia per la dedotta violazione in relazione alla non contestazione.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
utilizzato per dedurre nullità della sentenza o del procedimento.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
utilizzato per censurare l'omesso esame di un fatto decisivo.
richiamato in relazione alla motivazione e alla pretesa nullità della sentenza.
invocato per dedurre la violazione del giudicato esterno/interno formatosi sulla contestazione dei conteggi.
richiamato per sostenere l'esistenza di giudicato interno.
richiamato per sostenere la formazione del giudicato interno sulle questioni non impugnate.
richiamato per la definizione del procedimento camerale in Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il tardivo deposito del ricorso oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione comporta improcedibilità rilevabile d'ufficio, indipendentemente dalla mancata eccezione del controricorrente.
- La rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. presuppone un impedimento non imputabile, assoluto e non meramente difficoltoso: se l'errore o l'anomalia possono essere superati con una nuova attività tempestiva, il rimedio non è concedibile.
- Nel deposito telematico del ricorso per cassazione, l'effetto di tempestivo deposito non si consolida con la sola ricevuta di avvenuta consegna, ma richiede il positivo esito dei successivi controlli e la ricevuta di accettazione della cancelleria.
- Quando il giudice definisce il ricorso con una pronuncia di improcedibilità per ragioni processuali, l'esame dei motivi di merito resta assorbito.
- L'errore nell'indicazione dell'ufficio di destinazione del deposito telematico, se evitabile e correggibile nei termini, non integra di per sé una causa non imputabile idonea a giustificare la rimessione in termini.
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