Cassazione Civile, Ordinanza n. 05815/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore volta a ottenere l'accertamento della sussistenza, dal 1 gennaio 2003, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la società resistente, previa declaratoria di illiceità dell'appalto stipulato contestualmente alla cessione di un ramo d'azienda, asseritamente in violazione degli artt. 20-29 del d.lgs. n. 276/2003. Il lavoratore chiedeva inoltre che fosse dichiarata l'illegittimità della risoluzione del rapporto e che gli fosse riconosciuto il diritto alla reintegrazione nelle mansioni svolte sino al 31 marzo 2009. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto delle domande. Avverso tale decisione il lavoratore proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma nelle more depositava dichiarazione di rinuncia al ricorso, notificata alla controparte.
La decisione
La Corte rileva che è stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione da parte del ricorrente e che l'atto risulta notificato alla controricorrente. Ritiene quindi integrati i presupposti di cui all'art. 390 c.p.c. per dichiarare l'estinzione del processo. Dispone la compensazione delle spese di lite, valorizzando la tempestività della rinuncia e l'assenza di atti successivi della società volti a insistere sulla condanna del ricorrente alle spese di legittimità. Esclude inoltre la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, perché l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 si riferisce ai soli casi di rigetto o inammissibilità del ricorso e non anche all'estinzione.
Norme richiamate
artt. 20-29 d.lgs. n. 276/2003
Sono richiamati come norme che, secondo il ricorrente, sarebbero state violate dall'appalto stipulato contestualmente alla cessione del ramo d'azienda; il testo non sviluppa un'interpretazione nel merito perché il giudizio si estingue per rinuncia.
secondo comma, ult. parte
Consente la riserva della motivazione in camera di consiglio secondo il rito camerale richiamato nel provvedimento.
La rinuncia al ricorso, notificata alla controparte, consente la declaratoria di estinzione del processo.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto nei casi di estinzione del processo, essendo previsto solo per rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente depositata e notificata alla controparte, comporta l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c.
- L'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 non si applica nei casi di estinzione del giudizio di cassazione, ma solo quando il ricorso sia rigettato o dichiarato inammissibile.
- In presenza di rinuncia tempestiva e in assenza di attività della controparte finalizzate a insistere sulle spese, la Corte può disporre la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 5 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05812/2024 del 05/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 5 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05813/2024 del 05/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 5 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05819/2024 del 05/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 5 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05821/2024 del 05/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 5 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05823/2024 del 05/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 5 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05826/2024 del 05/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →