Cassazione Civile, Ordinanza n. 05813/2024 del 05/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore, già impiegato presso il Ministero della Difesa nel settore della bonifica e del rastrellamento di ordigni esplosivi, aveva chiesto il riconoscimento e il pagamento dei benefici economici previsti dall’art. 10, comma 1, del d.lgs. luogotenenziale n. 320 del 1946 per un numero di giornate maturate tra il 1974 e il 2006. Il Tribunale aveva ritenuto in parte cessata la materia del contendere e, per il resto, aveva rigettato la domanda, anche per prescrizione parziale. La Corte d’appello, accogliendo l’impugnazione del lavoratore, aveva riconosciuto il diritto all’indennità per 507 giornate maturate tra il 1998 e il 2006, con condanna del Ministero al pagamento del relativo importo da liquidarsi separatamente. In cassazione il Ministero ha dedotto, con un solo motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 e dell’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 2268 del d.lgs. n. 66 del 2010, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe potuto applicare l’art. 10 del d.lgs. luogotenenziale n. 320 del 1946, da considerarsi abrogato per effetto della privatizzazione del pubblico impiego e della sopravvenuta contrattazione collettiva; ha inoltre contestato la ricostruzione secondo cui la norma sarebbe rimasta vigente sino al 2010.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la questione proposta dal Ministero fosse nuova, perché non sollevata come eccezione nel giudizio di primo grado in termini idonei a mettere in discussione il fondamento normativo della domanda. In primo grado, infatti, il Ministero aveva riconosciuto almeno in parte il diritto all’indennità e aveva contestato solo la prescrizione e il numero delle giornate dovute; il Tribunale aveva accolto la parziale cessazione della materia del contendere e tale statuizione non era stata impugnata. Da ciò la Corte ha desunto la formazione del giudicato interno sull’an debeatur, con conseguente preclusione a contestare in cassazione l’esistenza stessa del presupposto normativo del diritto, potendo ormai discutersi soltanto del quantum. La Corte ha anche osservato che il parziale diniego di pagamento non era stato fondato sulla sopravvenuta abrogazione della norma, né il ricorrente aveva allegato che le giornate spontaneamente riconosciute fossero tutte anteriori al preteso effetto abrogativo. Spese di legittimità poste a carico del Ministero; escluso il raddoppio del contributo unificato perché la ricorrente era un’amministrazione centrale dello Stato.
Norme richiamate
art. 10, comma 1, d.lgs. luogotenenziale n. 320 del 1946
norma posta a fondamento del diritto all’indennità rivendicata dal lavoratore; la Corte non ne ha esaminato nel merito la persistente vigenza perché la contestazione sul punto era preclusa dal giudicato interno e dalla novità della questione
art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001
invocato dal Ministero come base dell’asserita abrogazione della disciplina previgente per effetto della privatizzazione del pubblico impiego
art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi dell’operatività della contrattazione collettiva e della conseguente incompatibilità della disciplina previgente
art. 2268, n. 258, d.lgs. n. 66 del 2010
richiamato dal ricorrente per sostenere che l’abrogazione espressa della normativa precedente sarebbe intervenuta solo nel 2010
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma del vizio dedotto in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge
art. 380-bis.1 c.p.c.
disposizione che ha consentito la trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato quando la parte ricorrente è un’amministrazione centrale dello Stato
Cass. S.U. n. 8980/2018
richiamata per osservare che la formula "cessazione della materia del contendere" è impropria in presenza di un mero adempimento parziale senza accordo sopravvenuto tra le parti
Massime di principio
- Se una parte, nel giudizio di primo grado, riconosce in parte il diritto avversario e contesta solo il quantum o singoli profili quantitativi, la statuizione che accolga la cessazione parziale della materia del contendere può consolidare un giudicato interno sull'an debeatur, precludendo in seguito la contestazione radicale del fondamento del diritto.
- In cassazione non può essere introdotta per la prima volta una questione incompatibile con la difesa svolta nei gradi di merito, quando essa presupponga il superamento di un giudicato interno formatosi su un punto già definito e non impugnato.
- La parziale erogazione o il riconoscimento spontaneo della prestazione, uniti a contestazioni limitate alla prescrizione e alla misura delle giornate dovute, non consentono di trasformare successivamente la difesa in una contestazione del titolo normativo dell'obbligazione.
- Quando il motivo di ricorso mira a negare in radice il diritto già riconosciuto almeno in parte in primo grado e non impugnato sul punto, il ricorso è inammissibile per novità della questione e per preclusione da giudicato interno.
- La formula 'cessazione della materia del contendere' è impropria se manca un accordo sopravvenuto tra le parti e vi è solo un adempimento parziale; tuttavia, ove la relativa statuizione non sia impugnata, essa può comunque produrre effetti preclusivi sul thema decidendum successivo.
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