Cassazione Civile, Ordinanza n. 05823/2024 del 05/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di lavoro relativo a differenze retributive maturate nel rapporto con una società poi fallita e con altri soggetti ritenuti obbligati in solido. In appello, secondo quanto dedotto dalla ricorrente, il gravame era stato proposto congiuntamente da due lavoratrici contro la sentenza di primo grado che aveva accolto solo in parte le rispettive domande; tuttavia la Corte d'appello, pur riformando parzialmente la decisione e pronunciando sul credito dell'altra appellante, avrebbe omesso di esaminare e decidere la specifica impugnazione della ricorrente, relativa a una distinta somma richiesta a titolo di ulteriori differenze retributive. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, formulato ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla propria domanda/impugnazione, evidenziando che l'errore non era correggibile con il procedimento di correzione di errore materiale ex art. 287 c.p.c., perché il provvedimento era equivoco e il vizio incideva sul contenuto decisorio e non sulla mera trascrizione materiale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso: ha accertato, sulla base degli atti richiamati e della specificità dell'impugnazione, che la Corte d'appello non aveva scrutinato il gravame della ricorrente ma si era limitata a pronunciarsi sulla sola posizione dell'altra appellante. Ha quindi escluso che potesse parlarsi di mero errore materiale emendabile ex art. 287 c.p.c., poiché mancava una chiara divergenza tra volontà del giudice e sua rappresentazione grafica. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, affinché esamini il motivo di appello omesso e valuti nel merito la fondatezza della pretesa retributiva della ricorrente; al giudice di rinvio è stata demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
il vizio di omessa pronuncia va denunciato come nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., consentendo alla Corte di legittimità l'esame diretto degli atti del giudizio di merito e dell'atto di appello
il giudice di merito deve pronunciarsi su tutte le domande, eccezioni e istanze ritualmente introdotte; l'omissione integra una violazione deducibile in cassazione ex art. 360, n. 4 c.p.c.
correzione di errore materiale
il rimedio è esperibile solo per rimediare a un mero difetto di corrispondenza tra ideazione del giudice e materiale rappresentazione grafica, senza incidere sul contenuto sostanziale della decisione; non è utilizzabile quando il provvedimento sia equivoco e il vizio riguardi la mancata decisione su una domanda
Massime di principio
- L'omessa pronuncia su una domanda, eccezione, istanza o motivo di appello ritualmente introdotto integra un vizio di nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e deve essere dedotta ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
- In sede di legittimità, la censura per omessa pronuncia richiede specificità e autosufficienza, con indicazione e produzione degli atti processuali rilevanti, affinché la Corte possa verificare direttamente l'esistenza della domanda o del motivo non esaminato.
- Il procedimento di correzione dell'errore materiale ex art. 287 c.p.c. non può essere usato per sanare un'omissione decisoria; esso è ammesso solo quando vi sia una mera divergenza grafica tra volontà del giudice e sua manifestazione testuale, chiaramente rilevabile dal provvedimento.
- Quando la sentenza di appello omette di esaminare una specifica impugnazione, la Corte di cassazione deve cassare la decisione e rinviare al giudice di merito per un nuovo esame della domanda o del motivo trascurato.
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