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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10873/2025 del 24/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva confermato, in appello, la pronuncia di primo grado che aveva rigettato in parte i ricorsi avverso avvisi di accertamento per IVA e IRAP emessi nei confronti della società (per disconoscimento di taluni costi) e i conseguenziali accertamenti IRPEF nei confronti dei soci per i redditi di partecipazione. Nel ricorso per cassazione i contribuenti deducevano, in particolare, motivazione apparente (nullità della sentenza per difetto di motivazione) ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nonché violazioni di norme tributarie e costituzionali e vizi di valutazione probatoria (omesso esame di fatto decisivo, errata applicazione di norme fiscali e processuali).

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo (motivazione apparente) ritenendo che la sentenza impugnata si limitasse a una generica adesione alla decisione di primo grado e all'elenco delle fatture contestate senza fornire una motivazione autonoma e comprensibile. Per tale motivo la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame. Gli altri motivi sono stati assorbiti. La Corte ha demandato alla corte di merito rimessa la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, 4 e 5 c.p.c.

    Queste figure di ricorso per cassazione sono state indicate dai ricorrenti: n.4 (nullità della sentenza per mancanza o apparente motivazione) è stato ritenuto fondato; n.3 e n.5 (violazione di norme e omesso esame di fatto decisivo) sono state dedotte ma poi assorbite dopo l'accoglimento del motivo principale.

  • art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    Richiamato in relazione al requisito della motivazione: la sentenza deve esporre le ragioni del decisum; la sua carenza può determinare nullità per motivazione apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in tema di obblighi motivazionali del giudice tributario in appello; la Corte segnala che l'appello non può limitarsi a richiamare per relationem la sentenza di primo grado.

  • art. 36 e art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    Norme del processo tributario richiamate per affermare l'obbligo della Commissione tributaria di motivare specificamente le decisioni di grado di appello e di affrontare le censure sollevate dall'appellante; la loro violazione può determinare nullità della sentenza di appello.

  • art. 75, comma 1 TUIR

    Norma fiscale citata tra le dedotte violazioni: riguarda le rettifiche di elementi della base imponibile; nel caso è parte delle doglianze sostanziali che però non sono state esaminate in ragione del vizio motivazionale.

  • art. 109, comma 5 TUIR

    Citato dai ricorrenti tra le norme fiscali la cui applicazione sarebbe stata erronea; la Corte non è entrata nel merito per cassare per vizio motivazionale.

  • art. 24 Costituzione

    Richiamato fra le presunte violazioni costituzionali (diritto di difesa e giusto processo); la Corte ha valutato prevalentemente il profilo motivazionale.

  • art. 53 Costituzione

    Richiamato tra le dedotte violazioni (principio di capacità contributiva/uguaglianza fiscale); non esaminato nel merito a causa dell'accoglimento per motivazione apparente.

  • art. 12 legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)

    Richiamato dai ricorrenti per carenze nella motivazione e nella tutela del contribuente; la Corte ha osservato obblighi di motivazione connessi a principi di buona fede e trasparenza procedimentale.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Norme sul procedimento e sulle prove; citate dai ricorrenti nell'ambito delle doglianze probatorie (omesso esame di fatto decisivo), ma non approfondite dalla Corte dopo l'accoglimento del motivo principale.

  • artt. 2697 e 2727 c.c.

    Norme sul riparto dell'onere della prova e sull'apprezzamento della prova documentale; richiamate nelle censure ma non valutate nel merito per assorbimento.

  • art. 21 D.P.R. n. 633/1972

    Norma IVA richiamata dai ricorrenti (disciplinante la detraibilità/competenza delle fatture); la sua eventuale errata applicazione è stata dedotta ma non decisa a causa della cassazione per motivazione apparente.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza, e in particolare della sentenza di appello, deve essere autonoma, chiara e comprensibile: la mera adesione 'per relationem' alla decisione di primo grado o l'elenco di documenti contestati non sostituiscono una motivazione appropriata.
  • Se la motivazione è assente o appare contraddittoria o inidonea a far comprendere l'iter logico del giudice (motivazione apparente), la Corte di cassazione può cassare la decisione per violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 4, con rinvio per nuovo esame.
  • Quando il vizio motivazionale è rilevante e manifesta nel testo della sentenza impugnata, gli altri profili di doglianza (violazioni normative, contestazioni probatorie, omissioni di esame) possono risultare assorbiti e non essere esaminati nel merito dalla Corte di legittimità.
  • Nel contenzioso tributario le Commissioni devono affrontare espressamente le censure sollevate dall'appellante e spiegare perché le ritengono infondate, in ossequio agli artt. 36 e 61 d.lgs. 546/1992; l'inosservanza di tale obbligo può determinare la nullità della decisione di appello.
  • In situazioni analoghe, il contribuente convinto della carenza motivazionale dovrebbe evidenziare puntualmente le parti della sentenza che risultano incomprensibili o meramente ripetitive e dedurre il vizio ai sensi dell'art. 360 c.p.c.; il giudice di legittimità controllerà la motivazione in base al solo testo della sentenza impugnata senza integrazioni ipotetiche.

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