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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10853/2025 del 24/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva il pagamento di indennizzi previsti da polizze assicurative SARGA per danni atmosferici subiti il 6/7/2012 e il 29/7/2012; dopo sentenza di primo grado favorevole e riforma in appello che negava l'esistenza dei contratti, la società agricola propose ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 3073/2021. Il ricorso è stato però dichiarato improcedibile perché la ricorrente non ha depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica (o idonea prova della notificazione) della sentenza impugnata, come imposto dall'art. 369 c.p.c., impedendo alla Corte la verifica della tempestività dell'impugnazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per omesso deposito della relata di notifica della sentenza impugnata. Ha condannato la ricorrente a rifondere le spese di giudizio alle controricorrenti: ad Assiteam S.r.l. Euro 6.000,00 per compensi e Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge; alla Società Cooperativa Svizzera di Assicurazione contro la Grandine s.c. Euro 4.500,00 per compensi e Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge. Ha inoltre dato atto della sussistenza del presupposto per il versamento, da parte della ricorrente al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    Imposta l'obbligo del deposito, con il ricorso per cassazione, della copia della sentenza notificata completa della relata di notifica (o delle prove di spedizione/PEC); la mancata produzione determina l'improcedibilità del ricorso perché impedisce la verifica della tempestività dell'impugnazione.

  • art. 370 c.p.c., comma 3

    Prevede termini e modalità per la produzione di documenti in contraddittorio; la Corte osserva che la relata può essere prodotta dalla parte controricorrente nei termini di legge e, in tal caso, l'obbligo può ritenersi assolto se la documentazione è disponibile al giudice entro i termini stabiliti.

  • art. 325 c.p.c.

    Riguarda la notificazione e la decorrenza dei termini di impugnazione; la Corte sottolinea che la verifica della tempestività è essenziale e che non è possibile sanare l'omissione formale oltre i termini previsti.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Prevede l'eventualità di versamento di un ulteriore contributo unificato in sede di cassazione; la Corte dà atto che ricorrente deve provvedere all'ulteriore importo se dovuto.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6 § 1

    Richiamata tramite la sentenza CEDU Patricolo e altri c. Italia (23/05/2024): la CEDU ha ritenuto che la sanzione dell'improcedibilità per omissioni formali nella fase di cassazione non costituisce, di per sé, violazione dell'art. 6 § 1, considerando il ruolo limitato della Corte di cassazione e l'esigenza di formalità procedurali.

  • Cass. Sez. U, Sentenza n. 21349 del 06/07/2022

    Giurisprudenza di legittimità che conferma il principio per cui il mancato deposito della relata di notifica comporta improcedibilità del ricorso per cassazione, salvo eccezioni molto limitate.

  • Cass. Sez. 6-3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013

    Prevede un'eccezione giurisprudenziale sull'inapplicabilità della sanzione dell'improcedibilità quando la sentenza impugnata sia stata pubblicata non oltre sessanta giorni prima della notificazione del ricorso; la Corte ha ritenuto che tale condizione non ricorresse nel caso di specie.

Massime di principio

  • Per un ricorso per cassazione è obbligatorio depositare, insieme al ricorso, la copia della sentenza impugnata corredata della relata di notifica o la prova equivalente della notificazione (ad es. messaggi di PEC), altrimenti il ricorso può essere dichiarato improcedibile.
  • La mera disponibilità della copia della sentenza nel fascicolo d'ufficio non sostituisce il deposito della relata da parte del ricorrente, salvo che la relata sia prodotta tempestivamente dalla controparte nei termini previsti dall'art. 370 c.p.c.
  • La regola della improcedibilità per omissioni formali è considerata compatibile con l'art. 6 CEDU quando la funzione della Corte è di mera verifica di diritto e le parti hanno potuto agire nei gradi precedenti; pertanto l'osservanza delle formalità processuali in cassazione è particolarmente rigorosa.
  • Esiste una limitata eccezione giurisprudenziale se la sentenza impugnata è stata pubblicata non oltre sessanta giorni prima della notificazione del ricorso; in caso contrario, l'eccezione non opera.
  • Non è in genere possibile sanare il mancato deposito della relata con un deposito successivo: bisogna provvedere già al momento dell'introduzione del ricorso per cassazione.
  • Prima di notificare e depositare il ricorso per cassazione verificare sempre la corrispondenza tra data di notificazione indicata e documentazione probatoria disponibile (relata o PEC) e, in caso di dubbio, acquisire preventivamente la certificazione di avvenuta notifica dal notificante o dalla cancelleria.
  • Tenere conto anche degli effetti economici: l'improcedibilità comporta la condanna alle spese di giudizio e possibili obblighi aggiuntivi di contributo unificato.

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