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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 14790/2020 del 10/07/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

Un’azienda ospedaliera aveva bandito un concorso pubblico interamente riservato alle categorie protette ai sensi dell’art. 8 della L. n. 68/1999 per due posti di collaboratore amministrativo, categoria D. Il bando richiedeva, a pena di esclusione, che i candidati disabili fossero iscritti nell’elenco previsto dalla legge sia al momento della domanda sia al momento dell’assunzione. Il candidato, risultato vincitore, fu escluso dall’immissione in servizio perché nel frattempo non era più disoccupato e, quindi, non possedeva più il requisito per l’iscrizione nell’elenco. Dopo che il TAR Campania aveva declinato la giurisdizione, il candidato riassunse la causa davanti al Tribunale di Benevento, sostenendo che la previsione e la conseguente esclusione fossero discriminatorie, anche in confronto ai concorsi per non disabili e ad altri concorsi riservati nei quali il requisito non era previsto. Il Tribunale respinse la domanda; la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 4777/2018, depositata il 25 settembre 2018, la riformò, dichiarò illegittima l’esclusione e ordinò la rimozione degli atti pregiudizievoli, ma respinse la domanda risarcitoria per difetto di allegazione e prova. L’azienda propose ricorso principale articolato in quattro motivi: violazione della disciplina sul collocamento mirato, delle norme antidiscriminatorie, dei principi costituzionali e della lex specialis del bando, sostenendo che il requisito tutelasse prioritariamente il disabile ancora disoccupato; nullità per motivazione apparente, per mancata valutazione della posizione di quest’ultimo e del necessario bilanciamento; omesso esame della scelta di privilegiare i disabili ancora disoccupati e violazione di norme costituzionali, europee e internazionali; violazione dell’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 150/2011, perché la Corte d’appello aveva desunto la discriminazione da dati statistici relativi a bandi di altre amministrazioni. L’azienda chiese inoltre un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE su quattro questioni relative alla compatibilità della condizione di disoccupazione al momento dell’assunzione con il diritto antidiscriminatorio europeo. Il candidato propose ricorso incidentale condizionato, lamentando l’omessa decisione sulla domanda di tutela del diritto soggettivo all’assunzione dopo l’approvazione della graduatoria.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso principale, ritenendo che la controversia riguardasse un’azione antidiscriminatoria e che il confronto rilevante dovesse essere svolto tra candidati disabili in situazione comparabile, non tra disabili e non disabili. In un concorso interamente riservato, la richiesta che lo stato di disoccupazione sussista anche al momento dell’assunzione è diretta a tutelare il disabile che sia ancora privo di occupazione e trova fondamento nella disciplina del collocamento obbligatorio; non è quindi discriminatoria nei confronti del candidato disabile che, dopo la domanda, abbia trovato occupazione. La Corte ha escluso la necessità del rinvio pregiudiziale richiesto dall’azienda, ritenendo la disciplina nazionale interpretabile in modo conforme ai principi europei, e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato. Ha cassato la sentenza d’appello e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria. Le spese dell’intero processo sono state compensate per l’esito alterno della causa e la complessità delle questioni. La Corte ha inoltre dichiarato che non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 8 L. n. 68/1999

    Non costituisce comportamento discriminatorio la previsione, in sede di bando di concorso riservato alle categorie L. n. 68 del 1999, ex art. 8 del requisito della sussistenza dello stato di disoccupazione anche al momento dell’assunzione trattandosi di previsione avente la finalità di tutelare, in conformità con il dettato legislativo e con i principi affermati dalla Corte di Giustizia UE, il disabile disoccupato rispetto ad altro soggetto, egualmente disabile ma nelle more fuoriuscito dalla categoria dei disoccupati.

    Nei concorsi riservati alle categorie protette ai sensi dell’art. 8, è legittimo richiedere che il candidato sia ancora disoccupato al momento dell’assunzione, poiché il requisito tutela prioritariamente il disabile privo di occupazione.

  • art. 28 D.Lgs. n. 150/2011

    Come chiarito dalla Corte territoriale, quella introdotta dal C. è un’azione per risarcimento danni per discriminazione D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 28.

    La domanda proposta è qualificata come azione antidiscriminatoria; la verifica della discriminazione va quindi condotta considerando il trattamento e i soggetti comparabili pertinenti rispetto alla caratteristica protetta.

  • art. 16, comma 2, L. n. 68/1999

    Si consideri, infatti, che previsione di cui alla L. n. 68 del 1999, art. 16, comma 2 (nel testo anteriore alle modifiche di cui alla sopra citata n. 114 del 2014) secondo la quale che i disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti dalle pp.aa. anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti agli essi riservati nel concorso non può indurre a superare il convincimento della rilevanza, in termini generali, dello stato di disoccupazione nel sistema dell’avviamento obbligatorio, atteso che, in altre disposizioni del medesimo testo legislativo, è ribadita la necessità dell’iscrizione agli elenchi dei disoccupati.

    La previsione speciale dell’art. 16, comma 2, nel testo allora vigente, non elimina in via generale la rilevanza dello stato di disoccupazione nel sistema del collocamento obbligatorio; va letta insieme alle norme che presuppongono l’iscrizione negli elenchi dei disoccupati.

  • art. 7, comma 2, L. n. 68/1999

    Si consideri, infatti, che previsione di cui alla L. n. 68 del 1999, art. 16, comma 2 (nel testo anteriore alle modifiche di cui alla sopra citata n. 114 del 2014) secondo la quale che i disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti dalle pp.aa. anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti agli essi riservati nel concorso non può indurre a superare il convincimento della rilevanza, in termini generali, dello stato di disoccupazione nel sistema dell’avviamento obbligatorio, atteso che, in altre disposizioni del medesimo testo legislativo, è ribadita la necessità dell’iscrizione agli elenchi dei disoccupati.

    La norma, letta sistematicamente con l’art. 8 della stessa legge, concorre a confermare che il collocamento e la riserva a favore delle categorie protette sono ordinariamente collegati allo stato di disoccupazione.

  • art. 8-bis D.L. n. 136/2004

    In tale decisione il giudice delle leggi, dopo aver evidenziato che le quote di riserva nelle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni postulano necessariamente lo stato di disoccupazione del soggetto interessato, anche dopo l’entrata in vigore della L. n. 68 del 1999, essendo solo consentito (art. 16 cit.) alle amministrazioni di prescindere dallo stato di disoccupazione qualora ritengano di saturare l’aliquota da riservare agli invalidi, anche in deroga al limite percentuale dei posti riservati nei concorsi pubblici ha ritenuto che la “legge ordinaria che, oltre a favorire l’accesso dei disabili al lavoro, ne agevola la carriera, produce una irragionevole compressione dei principi dell’eguaglianza e del merito, a danno dell’efficienza e del buon andamento della pubblica amministrazione”.

    La Corte richiama il principio, affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui le quote di riserva nelle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni presuppongono lo stato di disoccupazione, salve le specifiche deroghe previste dalla legge.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La sentenza impugnata va, in conseguenza, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto dell’originaria domanda.

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione, cassata la sentenza impugnata, può decidere la causa nel merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

    Nel caso concreto la Corte ha escluso la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della disposizione.

Massime di principio

  • In un concorso pubblico interamente riservato alle categorie protette ai sensi dell’art. 8 della L. n. 68/1999, la previsione del requisito dello stato di disoccupazione anche al momento dell’assunzione non costituisce discriminazione: è finalizzata a dare priorità al candidato disabile che sia ancora privo di occupazione rispetto a chi, pur disabile, abbia trovato lavoro nelle more.
  • Nell’accertare una discriminazione diretta in un concorso interamente riservato ai disabili, il termine di confronto deve essere individuato tra i candidati disabili in condizioni comparabili; non è appropriato confrontare il trattamento loro riservato con quello previsto per i candidati non disabili, quando la procedura è specificamente riservata alle categorie protette.
  • La disciplina speciale che consente, in una determinata ipotesi, l’assunzione di un disabile idoneo anche se non disoccupato non esclude che, in via generale, lo stato di disoccupazione continui a rilevare per l’iscrizione negli elenchi e per le procedure di avviamento obbligatorio.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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