Cassazione Civile, Sentenza n. 14807/2020 del 10/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La Cassa Forense aveva chiesto al Tribunale la condanna dell’avvocato al pagamento di Euro 293.388,67, comprensivi di interessi, per contribuzione omessa; il Tribunale aveva accolto integralmente la domanda. Con atto stragiudiziale del 27 luglio 2001, l’avvocato aveva comunicato la cancellazione dall’Albo e chiesto la cancellazione dalla Cassa, il rimborso dei contributi versati, la compensazione con quelli non versati e la cancellazione del debito iscritto a ruolo. La Cassa aveva opposto che la restituzione prevista dalla L. n. 576 del 1980 riguarda soltanto i contributi soggettivi e che permaneva il debito contributivo. La Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza n. 242/2014, accolse l’appello soltanto quanto alla mancata compensazione delle spese di primo grado e respinse le ulteriori censure. L’avvocato ha proposto cinque motivi: (1) ha contestato che il credito non fosse stato specificamente contestato e ha censurato il mancato ricorso a una consulenza tecnica contabile; (2) ha sostenuto che la cancellazione dalla Cassa dovesse comportare la considerazione come pagati dei contributi soggettivi e di maternità non versati, con le relative sanzioni, e quindi l’azzeramento del debito; (3) ha eccepito la prescrizione dei crediti contributivi, deducendo l’indisponibilità della prescrizione e l’inefficacia dell’atto del 27 luglio 2001 e delle raccomandate inviate dalla Cassa tra il 4 dicembre 2001 e il 31 maggio 2008; (4) ha contestato la permanenza dell’obbligo contributivo e il principio solidaristico, anche perché risultava iscritto al sistema previdenziale della Camera dei Deputati; (5) ha invocato il giudicato esterno di una sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 134/2005, che avrebbe accertato l’insussistenza di obblighi contributivi a suo carico.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché cumulava in modo confuso e non sufficientemente specifico vizi eterogenei di violazione di legge e di motivazione, rimettendo impropriamente alla Corte il compito di individuare e qualificare le censure; la stessa impostazione generica e confusa rende inammissibile anche il secondo motivo. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato nel profilo validamente formulato: la Corte d’appello aveva esaminato nel merito la prescrizione e correttamente considerato interruttivi sia la dichiarazione extragiudiziale del 26 luglio 2001 sia le successive richieste della Cassa; il ricorrente non aveva adeguatamente censurato tale valutazione. A seguito dell’interruzione decorre un nuovo termine prescrizionale dal riconoscimento del diritto o dalla ricezione dell’atto di messa in mora, secondo il caso. Il quarto motivo è stato rigettato: la previdenza forense ha natura solidaristica, non esclusivamente mutualistica, e l’obbligo contributivo permane anche se, per circostanze individuali, l’accesso alle prestazioni sia altamente improbabile o l’avvocato sia iscritto a un altro sistema previdenziale; la cessazione del rapporto non elimina retroattivamente il vincolo solidaristico. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non ha prodotto né riprodotto il testo della sentenza invocata come giudicato esterno, né indicato dove e quando essa fosse stata fatta valere nel giudizio. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 9.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
Questa tecnica di formulazione del motivo, oltre a non essere sufficientemente specifica nella rappresentazione dei contenuti degli atti del processo ai quali fa riferimento, non è rispettosa del disposto dell’art. 360 c.p.c. e della natura del giudizio di cassazione che è a critica vincolata e non consente la critica generica derivante dall’ingiustizia della sentenza impugnata.
I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e ricondotti con chiarezza a uno dei vizi tassativamente previsti; non è consentito formulare censure generiche o demandare alla Corte l’individuazione del vizio e della norma applicabile.
La sentenza non enuncia né applica un principio autonomo sull’onere della prova ai sensi di questa disposizione.
La norma è richiamata nell’esposizione del primo motivo, ma non riceve dalla Corte una distinta interpretazione o applicazione.
artt. 113, 115, 167 e 416 c.p.c.
La sentenza non enuncia né applica un principio autonomo relativo a queste disposizioni.
Le disposizioni sono richiamate nelle censure del ricorrente, ma la Corte non ne offre una distinta interpretazione.
L. n. 576 del 1980, artt. 10 e 11
Gli avvocati assicurati, che svolgono un’attività libero -professionale riconducibile anch’essa all’area della tutela previdenziale del lavoro, garantita in generale dall’art. 38 Cost., comma 2 non solo beneficiano – assumendone il relativo onere con l’assoggettamento al contributo soggettivo ed integrativo (L. n. 576 del 1980, ex artt. 10 e 11) – della copertura da vari rischi di possibile interruzione o riduzione della loro attività con conseguente contrazione o cessazione del flusso di reddito professionale, ma anche condividono solidaristicamente la necessità che, verificandosi tali eventi, “siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita”, come prescritto dal richiamato parametro costituzionale.
I contributi soggettivo e integrativo si inseriscono in un sistema previdenziale solidaristico che copre i rischi professionali e finanzia mezzi adeguati alle esigenze di vita degli assicurati; non presuppongono una corrispettività individuale tra quanto versato e la prestazione concretamente percepita.
L. n. 576 del 1980, art. 21
La sentenza non interpreta né applica autonomamente la disposizione in relazione alla restituzione dei contributi; il richiamo alla sua portata compare nella ricostruzione delle posizioni delle parti.
La Corte non decide sulla portata della restituzione prevista da questa norma: la questione è prospettata nel ricorso, mentre il rigetto si fonda sulle ragioni esposte per gli altri motivi.
L. n. 576 del 1980, art. 22
Inoltre, va ricordato, ai particolari fini della presente fattispecie, ove si pretende di andare esenti dall’obbligo in quanto contemporaneamente iscritti al sistema previdenziale della Camera dei Deputati, che questa Corte di cassazione con la sentenza n. 30751 del 2019 (richiamando Cass. n. 10458 del 1998), ha recentemente affermato che il principio solidaristico ispira anche la disposizione di cui alla L. n. 576 del 1980, art. 22 che, al comma 4, prevede il versamento della misura minima dei contributi integrativi anche da parte di quei soggetti (membri del Parlamento, dei consigli regionali, della Corte Costituzionale, del Consiglio Superiore della Magistratura e presidenti delle province e sindaci dei comuni capoluoghi di provincia) che pure sono esonerati dal requisito della continuità dell’esercizio professionale durante il periodo di carica.
La disposizione, secondo la lettura richiamata dalla Corte, conferma la permanenza dell’obbligo di versare almeno i contributi integrativi minimi anche per categorie esonerate dalla continuità dell’esercizio professionale, in coerenza con la natura solidaristica del sistema.
L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9
Fermo restando tale accertamento, la presenza di un evento interruttivo comporta il decorso di un nuovo termine prescrizionale, il cui dies a quo non è più costituito dalla data originaria di scadenza del credito, ex art. 2935 c.c., ma da quella, a seconda dei casi, del riconoscimento del diritto o di ricezione dell’atto di messa in mora.
Una volta interrotta la prescrizione dei crediti contributivi, il nuovo termine decorre dal riconoscimento del diritto o dalla ricezione dell’atto di messa in mora, e non dalla scadenza originaria del credito.
Fermo restando tale accertamento, la presenza di un evento interruttivo comporta il decorso di un nuovo termine prescrizionale, il cui dies a quo non è più costituito dalla data originaria di scadenza del credito, ex art. 2935 c.c., ma da quella, a seconda dei casi, del riconoscimento del diritto o di ricezione dell’atto di messa in mora.
Nel caso di interruzione, il termine successivo decorre dal riconoscimento del diritto o dalla ricezione della messa in mora, anziché dalla data originaria in cui il credito poteva essere fatto valere.
Tale orientamento ha rimarcato come i motivi di ricorso per cassazione fondati su giudicato esterno, debbano rispondere ai dettami di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, che del principio di autosufficienza rappresenta il precipitato normativo (cfr. Cass. 18/10/2011 n. 21560, Cass. 13/3/2009 n. 6184; Cass. 30/4/2010 n. 10537); tanto sia sotto il profilo nella riproduzione del testo della sentenza passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il riassunto sintetico della stessa (cfr. Cass. 11/02/2015 n. 2617), sia sotto il profilo della specifica indicazione della sede in cui essa sarebbe rinvenibile ed esaminabile, in questo giudizio di legittimità (vedi Cass. cit. n. 21560/2011).
Chi fonda il ricorso su un giudicato esterno deve riprodurre il testo della sentenza, compresi gli elementi necessari a comprenderne il comando, e indicare specificamente dove essa sia reperibile nel processo; il solo riassunto non è sufficiente.
art. 38, comma 2, Cost.
Pertanto, non può ravvisarsi alcun stretto ed individualizzato nesso di corrispettività sinallagmatica tra contribuzione e prestazioni ed è questo criterio solidaristico che assicura la corrispondenza al paradigma della tutela previdenziale garantita dall’art. 38 Cost., comma 2.
La tutela previdenziale dei liberi professionisti può fondarsi sulla solidarietà e non richiede una corrispondenza individuale e sinallagmatica tra contributi versati e prestazioni ricevute.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
In caso di rigetto dell’impugnazione, ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto l’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è a critica vincolata: le censure devono essere specifiche e riferite in modo riconoscibile ai vizi previsti dalla legge. È inammissibile la sovrapposizione confusa di violazione di legge e vizio motivazionale, quando rimette alla Corte il compito di selezionare e qualificare le doglianze.
- Nel sistema previdenziale forense ispirato alla solidarietà, l’obbligo contributivo non dipende da una corrispondenza individuale tra contribuzione e prestazioni concretamente ottenibili; permane anche quando l’accesso alle prestazioni sia per il singolo altamente improbabile o quando questi sia iscritto a un altro sistema previdenziale.
- L’interruzione della prescrizione determina il decorso di un nuovo termine dal riconoscimento del diritto o dalla ricezione dell’atto di messa in mora, secondo la natura dell’atto interruttivo.
- Il motivo di ricorso fondato su un giudicato esterno deve riprodurre il testo della sentenza invocata e indicare specificamente la sede processuale in cui essa è reperibile; non bastano un riassunto sintetico né la sola allegazione dell’esistenza del giudicato.
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