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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 14810/2020 del 10/07/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un ex dipendente comunale ha impugnato il licenziamento disciplinare intimatogli il 3 agosto 2016 per condotte accertate, secondo la sentenza, nel periodo dal 12 marzo al 16 aprile 2015: allontanamenti dal posto di lavoro durante l’orario d’ufficio senza timbrare il badge, timbratura del badge di un collega e conseguenti ingiusto profitto, danno per l’ente e disservizio. Il Tribunale di Foggia aveva respinto l’opposizione contro l’ordinanza che aveva rigettato l’impugnazione del licenziamento; la Corte d’appello di Bari, con sentenza del 15 giugno 2018, aveva respinto il reclamo. In Cassazione il lavoratore ha proposto quattro motivi: (1) violazione delle regole sulla collegialità dell’UPD, sull’onere della prova e sulla valutazione dei verbali non protocollati, sostenendo che la contestazione fosse stata adottata dal solo presidente; (2) tardività dell’azione disciplinare, avviata nel giugno 2016 per fatti risalenti a oltre un anno prima, in violazione del principio di immediatezza; (3) omessa o insufficiente valutazione delle prove e delle condotte contestate, anche in relazione all’attività ispettiva che avrebbe giustificato gli allontanamenti; (4) difetto di prova della reiterazione delle timbrature del badge del collega, che sarebbe stata una sola, e conseguente erronea affermazione della dolosità. Il ricorrente ha inoltre denunciato vizi di motivazione e omessa pronuncia.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i profili di vizio motivazionale perché diretti a ottenere una nuova valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità nei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c.; ha dichiarato inammissibili le censure di omessa pronuncia, riferite a prove e istanze istruttorie anziché a domande o eccezioni di merito. Ha respinto il motivo sulla tempestività: il termine decorre dall’acquisizione, da parte dell’ufficio competente, di una notizia sufficientemente circostanziata per avviare correttamente contestazione, istruttoria e decisione; nella specie la notizia rilevante pervenne al Sindaco il 9 maggio 2016 con l’informativa via PEC sul rinvio a giudizio, e l’avvio del procedimento con nota del 7 giugno 2016 fu tempestivo. Ha respinto anche la censura sulla collegialità: la formazione collegiale della volontà è distinta dalla sua manifestazione esterna, che può essere sottoscritta dal rappresentante dell’organo; nell’attività dell’UPD la collegialità è necessaria per le valutazioni e deliberazioni, non per gli atti preparatori o strumentali. La mancata protocollazione dei verbali non determina invalidità del procedimento disciplinare. Le restanti censure sulla ricostruzione dei fatti e sulla prova degli addebiti sono state dichiarate inammissibili perché sollecitavano una diversa valutazione del materiale istruttorio. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità: euro 200 per esborsi ed euro 5.500 per compensi, oltre spese forfetarie del 15% e accessori di legge. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 55-bis D.Lgs. 165/2001

    in tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento disciplinare dall’acquisizione della notizia dell’infrazione (D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 55-bis, comma 4) assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell’ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una “notizia di infrazione” di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l’avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell’addebito, dell’istruttoria e dell’adozione della sanzione;

    Il termine per la conclusione del procedimento decorre solo quando l’ufficio competente acquisisce elementi sufficientemente circostanziati per avviare correttamente il procedimento; una notizia generica, che richieda accertamenti preliminari, non è sufficiente. La contestazione è tardiva se l’amministrazione resta ingiustificatamente inerte pur disponendo degli elementi necessari.

  • art. 112 c.p.c.

    il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all’art. 360, comma 1, n. 4 cit. codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l’omissione è denunciarle soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione

    L’omessa pronuncia rilevante ai sensi dell’art. 112 c.p.c. riguarda domande di merito, non la mancata decisione su istanze istruttorie o la mancata assunzione o valutazione di una prova.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    in base all’art. 360 c.p.c., n. 5 – nel testo successivo alla modifica, ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis – la ricostruzione del fatto operata dai Giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili

    Il sindacato di legittimità sulla ricostruzione del fatto è circoscritto alla mancanza assoluta di motivazione o a contraddizioni e incomprensibilità manifeste; non consente una nuova valutazione del materiale probatorio.

  • art. 55-bis, comma 4, D.Lgs. 165/2001

    l’interpretazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis, comma 4, non può essere ispirata ad un eccessivo formalismo ma deve essere coerente con la sua ratio, che è quella di tutelare il diritto di difesa dei dipendenti pubblici, senza alcuna eccezione, anche per i casi più gravi di condotte penalmente rilevanti, ma tenendo conto dei principi di cui agli artt. 54,97 e 98 Cost.

    Le regole del procedimento disciplinare devono essere interpretate in modo funzionale alla tutela del diritto di difesa, senza formalismi eccedenti tale finalità; per la validità della sanzione rileva anche che sia garantita la terzietà dell’UPD.

  • art. 97, comma 1, Cost.

    quella indicata è l’unica interpretazione della normativa in oggetto ad essere conforme al principio del giusto procedimento – cui deve conformarsi l’azione della P.A. anche in sede di procedimento disciplinare a carico dei dipendenti – che è posto a garanzia dei principi di pubblicità e di trasparenza dell’azione della P.A. ai quali va riconosciuto il valore di principi generali, diretti ad attuare sia i canoni costituzionali di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost., comma 1), sia la tutela di altri interessi costituzionalmente protetti, come il diritto di difesa nei confronti della stessa Amministrazione (artt. 24 e 113 Cost.)

    La disciplina dei termini procedimentali va letta in modo coerente con il giusto procedimento, la pubblicità, la trasparenza, l’imparzialità e il buon andamento, nonché con la tutela del diritto di difesa.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all’art. 360, comma 1, n. 4 cit. codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l’omissione è denunciarle soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione

    Il motivo di ricorso per nullità della sentenza per omessa pronuncia è configurabile solo quando manchi una statuizione su una domanda o eccezione di merito, non quando si lamenti l’omesso esame di prove o istanze istruttorie.

  • art. 2697 c.c.

    E’, infatti, jus receptum che il giudice del merito è libero di scegliere le risultanze istruttorie ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti in discussione e di dare liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge

    La Corte non ricava nel caso concreto una diversa regola di riparto dell’onere probatorio: chiarisce che la selezione e la valutazione delle prove appartengono al giudice di merito e non possono essere contestate in Cassazione mediante una mera richiesta di rivalutazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

    In caso di rigetto dell’impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, il termine per la conclusione del procedimento disciplinare decorre quando l’ufficio competente acquisisce una notizia dell’infrazione sufficientemente circostanziata da consentire l’avvio corretto della contestazione, dell’istruttoria e della decisione. Una notizia generica che richieda accertamenti preliminari non fa decorrere il termine; la tardività presuppone un’inerzia ingiustificata nonostante la disponibilità degli elementi necessari.
  • La formazione della volontà di un organo collegiale deve avvenire secondo le regole collegiali, ma la sua manifestazione esterna può essere compiuta e sottoscritta dal soggetto che rappresenta l’organo, senza necessità della firma di tutti i componenti.
  • Nell’attività dell’ufficio per i procedimenti disciplinari, la collegialità è richiesta per le attività valutative e deliberative, non necessariamente per quelle preparatorie, istruttorie o strumentali, verificabili successivamente dall’intero consesso.
  • La mancata protocollazione degli atti del procedimento disciplinare del pubblico impiego contrattualizzato non determina, di per sé, l’invalidità del procedimento o della sanzione: la protocollazione è una modalità organizzativa e la validità va valutata in relazione agli elementi propri dell’atto e alle garanzie effettivamente assicurate.
  • Il vizio di omessa pronuncia riguarda la mancanza di una statuizione su una domanda o eccezione di merito; non ricorre per il mancato esame di un elemento di prova o per il mancato accoglimento di un’istanza istruttoria.
  • La scelta e la valutazione delle risultanze istruttorie spettano al giudice di merito. In Cassazione non è ammissibile una censura che, pur prospettata come violazione di legge o omesso esame, miri soltanto a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti; il sindacato sulla motivazione resta limitato ai vizi previsti dall’art. 360, n. 5, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieLicenziamento disciplinareRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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