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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 14806/2020 del 10/07/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cassa previdenziale)

La controversia

L’ingegnere, iscritto all’albo dal 1959 al marzo 2007, pensionato INPDAI dal 1993 e titolare di partita IVA dal 19 maggio 1994, aveva svolto attività professionale per una società di ingegneria riconducibile al Comune di Roma. Inarcassa lo aveva iscritto d’ufficio per gli anni dal 2002 al 2007. Il Tribunale di Roma aveva respinto la domanda diretta a far dichiarare illegittima l’iscrizione e non dovuti i contributi, gli interessi e le sanzioni, accogliendo la riconvenzionale della Cassa e condannandolo a pagare euro 31.498,85 per contributi soggettivi, di maternità e sanzioni, nonché il contributo integrativo sulla sorte di euro 2.492,31. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 5667/2014 depositata l’8 luglio 2014, aveva confermato la decisione. Con il primo motivo il ricorrente ha contestato l’accertamento dei requisiti di continuità e di svolgimento di attività riconducibile alla professione di ingegnere, lamentando anche il mancato espletamento delle prove testimoniali dedotte. Con il secondo motivo ha censurato la liquidazione delle spese processuali, sostenendo che la questione sulla debenza del contributo integrativo fosse controversa.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato quanto alla dedotta violazione di legge: la Corte d’appello ha applicato il principio per cui rileva l’oggettiva riconducibilità alla professione dell’attività concretamente svolta, anche se non riservata per legge, quando le conoscenze tecniche del professionista influiscono sull’attività. È invece inammissibile la censura diretta a contestare l’accertamento fattuale, perché non individua un fatto storico decisivo omesso nei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c.; la Corte territoriale aveva desunto l’attività dai contratti di collaborazione e la continuità dalla pluralità degli incarichi, dal reddito e dal volume d’affari. Le prove testimoniali dedotte non avrebbero avuto carattere decisivo, perché non riguardavano il contenuto delle attività effettivamente svolte. Il secondo motivo è infondato: la Cassazione può censurare la statuizione sulle spese quando siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre la valutazione sull’opportunità di compensarle rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.500 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    che configura un vizio specifico denunciabile per cassazione, costituito dall’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (e cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)

    Il vizio motivazionale è circoscritto all’omesso esame di un fatto storico, discusso tra le parti e decisivo; non consente di chiedere alla Cassazione una nuova valutazione dell’accertamento fattuale.

  • L. 6/1981, art. 21

    la L. n. 6 del 1981, art. 21 stabilisce unicamente che l’iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità

    L’obbligo di iscrizione alla Cassa è previsto per ingegneri e architetti che esercitino la libera professione con continuità; l’attività rilevante ai fini contributivi non è limitata alle sole prestazioni riservate, ma comprende quelle oggettivamente connesse alla professione e alle competenze tecniche del professionista.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi

    Il controllo di legittimità sulla statuizione delle spese verifica che non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa; la scelta di compensarle, in tutto o in parte, appartiene invece alla discrezionalità del giudice di merito.

  • D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Ai fini dell’obbligo contributivo presso la cassa previdenziale di ingegneri e architetti, l’attività rilevante non è limitata alle prestazioni riservate per legge: rientrano anche attività non tipiche quando presentino un nesso oggettivo con la professione, richiedano le medesime competenze tecniche e consentano al professionista di mettere a frutto la formazione specifica.
  • La continuità dell’esercizio della libera professione può essere accertata dal giudice di merito sulla base di elementi complessivi quali la pluralità degli incarichi nel periodo considerato, il reddito percepito e il volume d’affari.
  • Dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la censura di legittimità non permette di rivalutare le risultanze istruttorie: occorre indicare un fatto storico, discusso tra le parti e decisivo, che sia stato omesso dal giudice di merito.
  • La Cassazione può sindacare la statuizione sulle spese per verificare che non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa; la decisione di compensarle, in tutto o in parte, resta affidata al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioniSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

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