Cassazione Civile, Sentenza n. 14808/2020 del 10/07/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (dipendente)
La controversia
La dipendente aveva svolto per un periodo prolungato mansioni superiori rispetto alla propria qualifica formale e aveva prodotto documentazione, proveniente dal dirigente competente dell'azienda sanitaria, attestante tale attività. Il Tribunale di Larino, con sentenza n. 142/2011, aveva riconosciuto il diritto alle differenze retributive. La Corte d'appello di Campobasso, con sentenza n. 98/2014 del 3 giugno 2014, accogliendo l'appello dell'azienda sanitaria, aveva riformato la decisione e respinto la domanda, ritenendo necessario un formale provvedimento scritto di assegnazione alle mansioni superiori. La dipendente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 28 del CCNL Comparto Sanità 1998-2001, contestando che il compenso per mansioni superiori di fatto richiedesse un atto formale di assegnazione; il secondo denunciava, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., contraddittorietà della motivazione.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché la contraddittorietà della motivazione non rientra, di per sé, nel vizio denunciabile ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. nella formulazione applicabile; non ricorrevano inoltre le anomalie motivazionali estreme che consentono il sindacato di legittimità. Ha accolto il primo motivo, affermando che, nel pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori effettivamente svolte non dipende dalla legittimità né dall'esistenza di un provvedimento formale di assegnazione, salvo che l'attività sia stata svolta all'insaputa o contro la volontà dell'ente, derivi da collusione fraudolenta o si ponga in contrasto con principi fondamentali dell'ordinamento. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Campobasso, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione, demandandole un nuovo esame del merito conforme ai principi enunciati.
Norme richiamate
art. 52, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001
in materia di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscere nella misura indicata nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 5, non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, nè all’operatività del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all’intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all’art. 36 Cost.
Il dipendente pubblico contrattualizzato ha diritto al compenso corrispondente alle mansioni superiori svolte di fatto anche se non sussistono i presupposti di legittimità per l'assegnazione e anche in assenza di un formale provvedimento, salvi i limiti indicati dalla Corte; la disciplina tutela una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato.
art. 36 Cost.
posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all’intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all’art. 36 Cost.
Il principio di proporzionalità della retribuzione alla qualità del lavoro prestato sostiene il riconoscimento del compenso per le mansioni superiori effettivamente svolte, indipendentemente dalla regolarità formale dell'assegnazione.
art. 360, n. 5, c.p.c.
In base a tale ultima disposizione, l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, quale risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, sicchè la ricostruzione del fatto operata dai Giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia meramente apparente, oppure sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili.
Nel testo applicabile, il vizio motivazionale denunciabile in cassazione è circoscritto alle anomalie che incidono sull'esistenza stessa della motivazione: motivazione mancante o apparente, argomentazioni manifestamente inconciliabili, perplesse o incomprensibili. La semplice contraddittorietà della motivazione non è sufficiente.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori svolte di fatto non è subordinato alla legittimità dell'assegnazione, alle condizioni previste dalla contrattazione collettiva o all'esistenza di un formale provvedimento del superiore gerarchico.
- Il diritto al compenso per mansioni superiori di fatto non sorge se l'attività è stata svolta all'insaputa o contro la volontà dell'ente, è frutto di collusione fraudolenta tra dipendente e dirigente, oppure ricorre una situazione di illiceità per contrasto con norme fondamentali, norme generali o principi basilari pubblicistici dell'ordinamento.
- Il riconoscimento economico delle mansioni superiori effettivamente svolte va distinto dall'acquisizione della qualifica superiore: il primo non comporta, per ciò solo, l'attribuzione della qualifica.
- Ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. nella formulazione applicabile, la mera contraddittorietà della motivazione non è denunciabile in cassazione; il controllo è limitato alle anomalie motivazionali che si traducono in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attengono all'esistenza della motivazione.
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