Cassazione Civile, Sentenza n. 14815/2020 del 10/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (docente)
La controversia
La docente, ammessa a frequentare uno degli speciali corsi abilitanti previsti dal D.L. n. 97 del 2004 e inserita con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in forza dell’art. 1, comma 605, lett. e), della L. n. 296 del 2006, aveva agito per ottenere il riconoscimento del diritto all’inserimento senza riserva e all’immissione nei ruoli della docenza scolastica con decorrenza dall’anno scolastico 2007/2008, una volta conseguito il titolo abilitante. Il Tribunale di Udine aveva accolto parzialmente la domanda disponendo l’immissione in ruolo da tale decorrenza; la Corte d’appello di Trieste, con sentenza n. 518/2013 depositata il 3 marzo 2014, aveva respinto l’appello del Ministero. Aveva ritenuto che la legge collegasse automaticamente lo scioglimento della riserva al conseguimento del titolo e non consentisse al Ministero di differirne la spendibilità alle assunzioni dell’anno scolastico 2008/2009. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 1, comma 605, lett. e), della L. n. 296 del 2006. Ha sostenuto, da un lato, che le pronunce del giudice amministrativo, che avevano escluso l’illegittimità degli atti ministeriali e riconosciuto il potere dell’amministrazione di coordinare temporalmente i corsi e gli esami, impedissero al giudice ordinario di riconoscere il diritto della docente e di disapplicare quegli atti; dall’altro, ha contestato l’interpretazione della norma sulle graduatorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile la censura relativa al giudicato esterno, perché il Ministero non aveva rispettato gli oneri di specificazione e allegazione previsti dagli artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, c.p.c.: in particolare, non aveva riprodotto il testo integrale della sentenza amministrativa invocata né fornito le necessarie indicazioni per reperire il documento. Ha invece respinto la censura sulla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 605, lett. e), confermando che il conseguimento dell’abilitazione determina automaticamente lo scioglimento della riserva e che l’amministrazione non può imporre una data unica, differita, per tutti i corsisti, indipendentemente dalla data in cui ciascuno ha conseguito il titolo. Il docente ha diritto, da quel momento, all’inserimento senza riserva e all’assegnazione prioritaria del posto disponibile, senza attendere la conclusione di tutti i corsi. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.500 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge. La Corte ha escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, in ragione dell’esonero delle amministrazioni statali tramite prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 1, comma 605, lett. e), L. n. 296/2006
la previsione di cui all’art. 1, comma 605 cit., esclude la discrezionalità dell’Amministrazione di fissare una data unica per tutti i corsisti, a prescindere cioè da quella in cui ciascuno di essi ha conseguito l’abilitazione, trattandosi di provvedimento che incide sul diritto, maturato dal docente e riconosciutogli per legge, di ottenere l’inserimento nelle graduatorie senza riserva e l’assegnazione del posto con priorità, al conseguimento dell’abilitazione, senza dover attendere la conclusione di tutti i corsi.
Il conseguimento del titolo abilitante scioglie automaticamente la riserva e attribuisce al docente il diritto all’inserimento senza riserva e all’assegnazione prioritaria del posto disponibile. L’amministrazione non può rinviare tali effetti a una data comune successiva per tutti i corsisti.
art. 366, n. 6, c.p.c.
Questa Corte ha da tempo affermato che nel giudizio di legittimità, il principio della rilevabilità del giudicato esterno va coordinato con quello della necessaria completezza del ricorso per cui “la parte ricorrente che deduca l’esistenza del giudicato deve, a pena d’inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest’ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione.”
Chi deduce in cassazione l’esistenza di un giudicato esterno deve riprodurre nel ricorso il testo integrale della sentenza invocata; il mero richiamo a estratti della motivazione non soddisfa l’onere di specificazione.
art. 369, n. 4, c.p.c.
E’ altresì necessario che il ricorrente, ove non depositi l’atto unitamente al ricorso, fornisca indicazione per il pronto reperimento dello stesso e, quindi, precisi da chi, in che momento e con quali modalità il documento è stato prodotto (Cass. S.U. 27.1.2004 n. 1416).
Se il documento su cui si fonda la deduzione del giudicato esterno non è depositato insieme al ricorso, il ricorrente deve indicare in modo puntuale chi lo ha prodotto, quando e con quali modalità, così da consentirne il pronto reperimento; la mancanza di tali indicazioni rende la censura inammissibile.
art. 2909 c.c.
Il motivo è inammissibile, nella parte in cui eccepisce la formazione del giudicato esterno, perchè formulato senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4.
La deduzione dell’efficacia del giudicato esterno in cassazione è esaminabile solo se la parte rispetta gli oneri processuali di specificazione e produzione documentale; nel caso concreto la Corte non ha scrutinato nel merito l’eccezione di giudicato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Non è applicabile il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater perchè le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal versamento del contributo.
L’ulteriore contributo unificato previsto dalla disposizione non è dovuto dalle amministrazioni statali, esonerate dal versamento mediante il meccanismo della prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nelle graduatorie ad esaurimento, quando la legge ammette l’inserimento con riserva dei docenti che frequentano corsi abilitanti e dispone che la riserva si sciolga con il conseguimento del titolo, lo scioglimento opera automaticamente dalla data di conseguimento dell’abilitazione. L’amministrazione non può differire tale effetto a una data comune successiva né subordinare il diritto all’attesa della conclusione di tutti i corsi.
- Una volta conseguita l’abilitazione, il docente ha diritto all’inserimento senza riserva e all’assegnazione con priorità del posto disponibile, secondo la disciplina legale delle graduatorie.
- La parte che invoca in cassazione un giudicato esterno deve riprodurre nel ricorso il testo integrale della sentenza che assume passata in giudicato; il richiamo a soli stralci motivazionali non è sufficiente.
- Se la sentenza invocata come giudicato esterno non è depositata con il ricorso, la parte deve indicare chi l’ha prodotta, quando e con quali modalità, in modo da consentirne il pronto reperimento. L’inosservanza degli oneri di specificazione e allegazione rende inammissibile la censura.
- La pretesa del docente all’assegnazione del posto disponibile, quando si contesta la conformità alla legge degli atti di gestione della graduatoria, è qualificata come diritto soggettivo.
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