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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 14817/2020 del 10/07/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Il lavoratore aveva chiesto il riconoscimento di 52 settimane annue di anzianità contributiva per ciascun anno del periodo 1995-2000, durante il quale aveva svolto attività di assistente di volo con contratto di part-time verticale ciclico. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1369/2013 depositata il 21 marzo 2013, aveva confermato la decisione. L’ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo articolato: ha denunciato violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 61/2000, dell’art. 5, comma 11, del D.L. n. 726/1984, convertito dalla L. n. 863/1984, e dell’art. 7, comma 1, della L. n. 638/1983, oltre a vizio di motivazione. Ha sostenuto che il D.Lgs. n. 61/2000, attuativo della direttiva 97/81/CE, non fosse applicabile ratione temporis perché i periodi di inattività erano anteriori alla sua entrata in vigore; ha inoltre argomentato che la disciplina previdenziale allora vigente imponesse di computare l’anzianità contributiva del lavoratore part-time in proporzione all’orario effettivamente svolto, senza includere i periodi non lavorati.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo corretta la decisione d’appello e confermando l’orientamento secondo cui, nel part-time verticale ciclico, l’anzianità contributiva utile per maturare il diritto alla pensione deve essere calcolata riproporzionando sull’intero anno l’ammontare dei contributi versati. Non possono quindi essere esclusi dal computo i periodi non lavorati che ricadono nell’ambito del programma lavorativo concordato. Il riferimento alla parità di trattamento di matrice eurounitaria serve da conferma di un principio già presente nell’ordinamento interno e non comporta l’applicazione diretta della direttiva alle pensioni legali di previdenza sociale. L’ente ricorrente è stato condannato a rifondere al lavoratore le spese, liquidate in euro 3.500 per compensi, euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 11, D.L. n. 726/1984, convertito dalla L. n. 863/1984

    il D.L. n. 726 del 1984, art. 5, comma 11, (in forza del quale ai fini della determinazione del trattamento di pensione l’anzianità contributiva “inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale” va calcolata “proporzionalmente all’orario effettivamente svolto”) va inteso, sia per formulazione della disciplina, sia (Cass. 02/12/2015, n. 24532), sia per ragioni di conformità rispetto alla normativa Eurounitaria (come interpretata dalla CGUE, 10 giugno 2010 cause riunite C-395/08 e C-396/08) sia anche per ragioni di parità di trattamento proprie già del diritto interno (Cass. 06/07/ 2017, n. 16677), nel senso che l’ammontare dei contributi versati ai sensi del D.L. 463 del 1983, art. 7 (o poi sulla base delle successive ed identiche previsioni di cui al D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 9, comma 4 e di cui al D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 11, comma 4), debba essere riproporzionato sull’intero anno cui i contributi stessi ed il rapporto si riferiscono, non potendosi quindi escludere dal calcolo dell’anzianità contributiva utile per acquisire il diritto alla pensione nei confronti dei lavoratori con rapporto a tempo parziale c.d. verticale ciclico, i periodi non lavorati nell’ambito del programma negoziale lavorativo concordato con il datore di lavoro.

    La proporzionalità prevista per il lavoro a tempo parziale riguarda l’ammontare dei contributi, da riproporzionare sull’intero anno di riferimento; non consente di sottrarre dall’anzianità utile al diritto a pensione i periodi di inattività previsti dal programma di part-time verticale ciclico.

  • art. 7, comma 1, D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983

    l’ammontare dei contributi versati ai sensi del D.L. 463 del 1983, art. 7 (o poi sulla base delle successive ed identiche previsioni di cui al D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 9, comma 4 e di cui al D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 11, comma 4), debba essere riproporzionato sull’intero anno cui i contributi stessi ed il rapporto si riferiscono, non potendosi quindi escludere dal calcolo dell’anzianità contributiva utile per acquisire il diritto alla pensione nei confronti dei lavoratori con rapporto a tempo parziale c.d. verticale ciclico, i periodi non lavorati nell’ambito del programma negoziale lavorativo concordato con il datore di lavoro.

    La disciplina contributiva richiamata va letta nel senso che i contributi del lavoratore part-time verticale ciclico sono rapportati all’intero anno cui si riferiscono e che i periodi non lavorati inclusi nel programma concordato rilevano per il calcolo dell’anzianità utile a maturare il diritto alla pensione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    Il rigetto del ricorso comporta, ricorrendone i presupposti processuali, l’obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel part-time verticale ciclico, l’anzianità contributiva utile per acquisire il diritto alla pensione non si calcola escludendo i periodi di inattività previsti dal programma di lavoro concordato: l’ammontare dei contributi va riproporzionato sull’intero anno cui il rapporto e i contributi si riferiscono.
  • La previsione secondo cui l’anzianità contributiva inerente ai periodi di lavoro part-time è calcolata proporzionalmente all’orario effettivamente svolto incide sul computo dell’ammontare contributivo, ma non comporta l’esclusione dall’anzianità utile dei periodi non lavorati del part-time verticale ciclico.
  • Il principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parziale può confermare l’interpretazione della disciplina previdenziale interna senza comportare, per ciò solo, l’applicazione diretta della direttiva 97/81/CE alle pensioni legali di previdenza sociale.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza

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