Cassazione Civile, Ordinanza n. 34859/2024 del 29/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 1995 notificato al socio di una società in accomandita semplice, determinato in via consequenziale rispetto al maggior reddito accertato nei confronti della società. Dopo una prima fase contenziosa, la decisione resa nel giudizio sul socio fu cassata per nullità per mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, con rinvio al giudice di merito; il giudizio di rinvio non venne però riassunto. L’Amministrazione emise quindi cartella di pagamento nei confronti del socio, che questi impugnò deducendo, in sintesi, che: a) il giudice d’appello aveva omesso di pronunciarsi sulla richiesta di rinvio/sospensione in attesa del giudicato relativo alla controversia societaria e agli altri soci; b) la cartella era illegittima perché, essendosi estinto il giudizio di rinvio, si sarebbe dovuto considerare l’effetto interruttivo dell’atto originario ai fini di prescrizione/decadenza, con richiamo all’art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e all’art. 2945, comma 3, c.c.; c) doveva essere valorizzato il giudicato favorevole sopravvenuto nel giudizio relativo all’accertamento della società, idoneo a travolgere anche l’atto emesso nei confronti del socio e quindi la cartella.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto decisivo il giudicato sopravvenuto formatosi nel giudizio relativo all’accertamento emesso nei confronti della società di persone, giudicato che ha annullato l’avviso societario per ragioni di merito e che, per effetto dell’unitarietà dell’accertamento e del litisconsorzio necessario tra società e soci, spiega effetti anche nei confronti del socio pretermesso. Ha quindi affermato che il venir meno dell’accertamento societario determina la caducazione anche dell’accertamento IRPEF emesso nei confronti del socio e, di conseguenza, della cartella di pagamento fondata su tale pretesa. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata decisa nel merito con accoglimento dell’originario ricorso del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; l’Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
è stato invocato per denunciare l’omessa valutazione/pronuncia sulla richiesta di rinvio o sospensione in attesa del giudicato societario.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato invocato per la dedotta violazione di legge in tema di prescrizione/decadenza e giudicato esterno.
art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
il ricorrente lo richiama per sostenere che l’estinzione del giudizio di rinvio incida sulla decorrenza dei termini e sulla permanenza degli effetti dell’atto impositivo.
è stato richiamato per sostenere che l’effetto interruttivo dell’atto introduttivo faccia decorrere i termini di prescrizione dopo l’estinzione del processo.
è richiamato come base normativa dell’unitarietà dell’accertamento dei redditi delle società di persone e dell’imputazione automatica ai soci.
non è espressamente discusso nella ratio, ma la sentenza richiama in via generale il tema dell’accertamento e degli effetti probatori del giudicato; il testo non offre una specifica interpretazione applicativa.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario relativo a società di persone e soci, l’accertamento del reddito è unitario: la controversia su uno degli avvisi coinvolge inscindibilmente società e soci, salvo questioni personali del singolo socio, con conseguente necessità del litisconsorzio originario.
- Il giudicato di annullamento formatosi sull’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, quando riguarda ragioni di merito non limitate alla sola posizione sociale, fa stato anche nei confronti dei soci pretermessi e può essere opposto all’Amministrazione finanziaria, che è stata parte del giudizio.
- L’annullamento definitivo dell’accertamento societario travolge anche l’accertamento emesso nei confronti del socio e, per derivazione, la cartella di pagamento fondata su tale pretesa.
- Il giudicato sopravvenuto può essere dedotto in cassazione se maturato dopo la sentenza impugnata e comunque nei termini per il deposito delle memorie.
- In presenza di una sopravvenienza decisiva che elimina il presupposto della pretesa impositiva, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente.
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