Cassazione Civile, Ordinanza n. 16439/2022 del 20/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il richiedente aveva impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Firenze che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il ricorso era articolato in due motivi, ma la Corte non entra nel merito dei motivi di protezione, perché rileva preliminarmente un vizio di ammissibilità della procura speciale per il giudizio di cassazione: trattandosi di giudizio soggetto all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008, la procura doveva essere rilasciata in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore doveva certificarlo espressamente. Nel caso concreto la procura, pur riportando la data e la firma del ricorrente, conteneva soltanto l'autenticazione della firma con formula generica, senza un'esplicita certificazione della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del decreto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile anche la costituzione del Ministero, perché effettuata solo per la partecipazione alla discussione orale e non mediante controricorso tempestivo. Sul piano decisivo, ha applicato l'interpretazione dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008 già chiarita dalle Sezioni Unite e ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte costituzionale: la procura speciale per il ricorso per cassazione deve contenere in modo esplicito la certificazione del difensore circa la sua data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato; la mera autenticazione della firma non basta. Non essendo osservato tale requisito, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25 gennaio 2008, n. 25
la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima
per i ricorsi in materia di protezione internazionale la procura speciale deve recare un'esplicita certificazione del difensore sulla data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato; la sola autentica della firma non è sufficiente.
richiamati come regole ordinarie sul rilascio della procura speciale, cui l'art. 35-bis introduce una disciplina speciale più rigorosa.
norma introduttiva dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008 nel rito speciale per la protezione internazionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.
artt. 3, 10, 24, 111 e 117, comma 1, Cost.
richiamati nel quadro della questione di legittimità costituzionale della disciplina della procura, poi dichiarata infondata dalla Corte costituzionale.
artt. 28 e 46, par. 1, direttiva 2013/32/UE
richiamati nel giudizio di costituzionalità, in relazione alla disciplina processuale della protezione internazionale.
artt. 46, 18 e 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamati nel giudizio di costituzionalità in relazione all'effettività della tutela giurisdizionale.
artt. 6, 13 e 14 CEDU
richiamati nel giudizio di costituzionalità della disciplina processuale.
Massime di principio
- Nel rito della protezione internazionale soggetto all'art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008, la procura per il ricorso per cassazione è valida solo se il difensore certifica espressamente che il rilascio è avvenuto in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato.
- La mera autenticazione della firma del conferente non equivale alla certificazione della data di rilascio della procura e non può surrogare il requisito richiesto dalla norma speciale.
- L'indicazione, nel testo della procura, della data di rilascio o degli estremi del provvedimento impugnato non basta se manca un'esplicita asseverazione del difensore sulla posteriorità rispetto alla comunicazione.
- Nel procedimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione, la partecipazione della parte intimata alla fase decisoria deve avvenire in forma scritta mediante tempestivo controricorso; un atto depositato solo per la discussione orale non integra valida costituzione.
- La violazione del requisito formale della procura speciale nei ricorsi ex art. 35-bis comporta una specifica sanzione di inammissibilità, ritenuta non irragionevole e compatibile con il diritto di difesa.
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