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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15003/2024 del 29/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IRPEF relativo all’anno d’imposta 2009, con cui l’Ufficio aveva rettificato la plusvalenza derivante dalla vendita di aree edificabili, assumendo che il prezzo di cessione indicato nell’atto fosse inferiore al valore rideterminato tramite perizia giurata ai sensi dell’art. 7 della L. 448/2001. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello la C.T.R. aveva invece ritenuto legittimo l’operato dell’Ufficio per la parte riferita alla plusvalenza da una delle aree vendute, sostenendo che, in presenza di un corrispettivo inferiore al valore rivalutato, si applicassero le regole ordinarie dell’art. 68 TUIR e quindi il valore storico di acquisto. Con il ricorso per cassazione la contribuente deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 7 L. 448/2001, censurando l’idea che la vendita a prezzo inferiore al valore periziato comportasse la decadenza dal beneficio della rivalutazione e il ricalcolo della plusvalenza sul valore storico; sosteneva, invece, che la norma attribuisce rilievo al solo maggior valore rideterminato e non prevede alcuna causa di decadenza per il caso di successiva cessione a prezzo inferiore.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso della contribuente. Ha ritenuto erronea la decisione della C.T.R., in quanto contrastante con il principio già affermato dalle Sezioni Unite nel 2020: l’indicazione, nell’atto di vendita, di un corrispettivo inferiore al valore rideterminato con perizia giurata non comporta decadenza dal beneficio né consente all’Amministrazione di rideterminare la plusvalenza sul valore storico del bene. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha accolto l’originario ricorso introduttivo della contribuente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell’Agenzia delle Entrate, mentre quelle di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 1, lett. a) e b), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    disciplina le plusvalenze tassabili su terreni edificabili e agricoli; nel caso concreto viene richiamato come base dell’accertamento della plusvalenza, ma non consente di superare gli effetti della rivalutazione ex art. 7 L. 448/2001 secondo il principio accolto dalla Corte.

  • art. 68 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    regola ordinaria di calcolo delle plusvalenze; non può essere applicata per recuperare il valore storico del bene quando il contribuente abbia validamente rideterminato il valore ai sensi dell’art. 7 L. 448/2001, anche se il prezzo di cessione sia inferiore al valore periziato.

  • art. 7 L. 28 dicembre 2001, n. 448

    la rideterminazione del valore dei terreni edificabili e agricoli mediante perizia giurata e imposta sostitutiva costituisce valore normale minimo di riferimento; il successivo trasferimento a prezzo inferiore non comporta decadenza dal beneficio né legittima il ricalcolo della plusvalenza sul valore storico.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    consente alla Corte, una volta esclusi ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito accogliendo il ricorso originario della parte contribuente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte rileva che non si applica l’ulteriore contributo unificato poiché la parte soccombente è un’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • In tema di plusvalenze su terreni edificabili o agricoli, la rideterminazione del valore mediante perizia giurata e imposta sostitutiva produce un valore normale minimo di riferimento che impedisce all’Amministrazione di tornare al valore storico di acquisto per tassare la successiva cessione.
  • La vendita del bene a un corrispettivo inferiore al valore rivalutato non determina, di per sé, la decadenza dal beneficio fiscale della rivalutazione.
  • L’assenza di una previsione normativa espressa di obbligo di indicare nell’atto il valore periziato o di alienare al medesimo prezzo esclude che il beneficio possa essere perso per il solo scostamento tra prezzo di cessione e valore rivalutato.
  • Quando la questione è già coperta da un principio di diritto consolidato e non residuano accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito accogliendo il ricorso introduttivo.
  • Il giudice di merito che applichi l’art. 7 L. 448/2001 come causa di decadenza o come deroga condizionata alla corrispondenza tra prezzo di vendita e valore periziato compie una falsa applicazione della norma.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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