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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10127/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (subappaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un appalto di opere edili nel quale la società appaltatrice aveva subappaltato a una società specializzata il montaggio e smontaggio di ponteggi. La subappaltatrice otteneva decreto ingiuntivo per il corrispettivo pattuito. L'opponente sosteneva, invece, che la subappaltatrice avesse eseguito l'opera in modo non conforme e che ciò avesse contribuito a irregolarità nel cantiere rilevate dalla ASL, con sequestro e fermo dell'area per circa un mese e mezzo; per tale ragione eccepiva in compensazione un controcredito risarcitorio da inadempimento. Chiedeva inoltre di chiamare in causa il coordinatore della sicurezza per manleva, il quale a sua volta chiedeva di chiamare l'assicurazione. In primo grado e in appello l'opposizione è stata rigettata. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che il credito della subappaltatrice non fosse provato e che la corte territoriale avesse errato a ritenere non contestato il credito; 2) violazione degli artt. 163 e 183, comma 6, c.p.c., lamentando che la corte avesse considerato tardive le precisazioni contenute nella seconda memoria istruttoria e non avesse valutato correttamente allegazioni e documenti già prodotti; 3) violazione degli artt. 2697 e ss. c.c., per omessa considerazione dell'inadempimento della subappaltatrice e della documentazione probatoria del controcredito risarcitorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché non coglieva la ratio decidendi: la corte d'appello non aveva fondato il riconoscimento del credito sulla mera mancata contestazione, ma su un positivo accertamento dell'esecuzione della prestazione di subappalto e quindi del diritto al corrispettivo. Ha poi rigettato il secondo e il terzo motivo, ritenendo corretta la decisione di merito che aveva escluso la rituale allegazione, nell'atto di opposizione, dei fatti principali costitutivi del controcredito risarcitorio; la successiva integrazione in memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. è stata considerata tardiva quanto all'allegazione di fatti principali, essendo al più consentita per fatti secondari. La Corte ha inoltre osservato che la censura ex art. 2697 c.c. mirava in realtà a un nuovo riesame del merito, non consentito in cassazione, e che la motivazione dei giudici di merito era sufficiente e coerente. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La decisione ribadisce che la violazione della norma sulla non contestazione non sussiste quando il giudice di merito abbia fondato la decisione su un accertamento positivo dei fatti costitutivi del credito, e non sulla sola mancata contestazione.

  • art. 163 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per censurare l'impostazione del thema decidendum, ma la Corte non accoglie la doglianza perché i fatti principali del controcredito non erano stati allegati in modo specifico nell'atto introduttivo.

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    Le preclusioni istruttorie consentono la precisazione/modificazione delle domande ed eccezioni nelle prime difese successive, ma l'allegazione dei fatti principali costitutivi non può essere differita oltre i limiti temporali previsti; al più possono essere introdotti fatti secondari entro il termine ex n. 2.

  • art. 2697 c.c.

    La ripartizione dell'onere della prova è stata ritenuta correttamente applicata dai giudici di merito; la censura è stata letta come tentativo di ottenere un nuovo esame del fatto, non come reale violazione della regola probatoria.

  • art. 136 d.lgs. 81/2008

    È richiamato come disposizione asseritamente violata in relazione alla sicurezza del cantiere, ma la Corte osserva che la relativa allegazione era generica e non specificamente idonea a fondare il controcredito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Viene applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1-bis d.P.R. 115/2002

    Richiamato in relazione al meccanismo dell'ulteriore contributo unificato dovuto dalla parte soccombente, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, chi eccepisce in compensazione un controcredito risarcitorio deve allegare in modo specifico e tempestivo i fatti principali costitutivi del proprio diritto; il mero richiamo a documenti non sostituisce l'allegazione dei fatti.
  • Le preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c. consentono, al più, l'integrazione o precisazione di fatti secondari e mezzi di prova, ma non la tardiva introduzione dei fatti principali su cui si fonda la domanda o l'eccezione.
  • La censura di violazione dell'art. 2697 c.c. non può essere utilizzata per ottenere in cassazione un nuovo apprezzamento del merito o una diversa lettura delle risultanze istruttorie, quando il giudice di merito abbia motivato in modo effettivo e coerente.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. sulla non contestazione non è configurabile se la decisione impugnata si basa su un accertamento positivo dei fatti costitutivi del credito e non sulla sola mancata contestazione della controparte.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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