Cassazione Civile, Ordinanza n. 25647/2022 del 31/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario confinante)
La controversia
La lite nasceva da lavori eseguiti su un immobile sito in un centro storico di Noto. I proprietari confinanti chiedevano la rimozione di una veduta e l'arretramento di tubazioni, nonché in sede riconvenzionale la demolizione dei vani e del terrazzino realizzati dalla vicina, sostenendo che non si trattasse di semplice ristrutturazione ma di nuova costruzione o di ampliamento volumetrico, in violazione delle distanze legali, delle norme urbanistiche locali, del D.M. 1444/1968 e del vincolo paesaggistico. Inoltre deducevano che le aperture sulla loro parete integrassero vedute tutelate, sicché il terrazzino avrebbe dovuto rispettare la distanza di tre metri ex art. 907 c.c. Infine censuravano il diniego di risarcimento, sostenendo che la violazione delle distanze producesse un danno in re ipsa. I motivi del ricorso per cassazione riproponevano sostanzialmente tali questioni: qualificazione delle opere come nuova costruzione anziché ristrutturazione; applicabilità delle distanze in zona A centro storico; esistenza di vedute e conseguente distanza maggiore per le nuove costruzioni; illegittimità degli accorgimenti adottati per impedire l'affaccio; sussistenza automatica del danno risarcibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, valorizzando l'accertamento di fatto della Corte d'appello secondo cui le opere costituivano mera ristrutturazione di manufatti preesistenti, senza avanzamenti e senza violazione del distacco originario, in un contesto in cui le norme urbanistiche locali recepivano l'art. 9 D.M. 1444/1968 per la zona A del centro storico. Ha respinto il terzo motivo perché la Corte territoriale aveva escluso, con accertamento di fatto non sindacabile, che le aperture dei ricorrenti integrassero vedute; quindi era applicabile l'art. 905 c.c. e non l'art. 907 c.c. Ha respinto anche il quarto motivo affermando che il danno da violazione delle distanze non è automaticamente in re ipsa in senso assoluto, potendo il giudice escluderne in concreto l'esistenza sulla base delle risultanze processuali. Il controricorso è stato dichiarato tardivo, con conseguente nulla sulle spese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il controricorso è tardivo se notificato oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso, con conseguente sua irrilevanza ai fini delle spese.
richiamato come norma sulle distanze legali tra costruzioni, ma ritenuto non violato alla luce della qualificazione delle opere come ristrutturazione conforme al distacco preesistente.
invocato dalle ricorrenti per la rimozione di tubazioni, ma le censure non hanno condotto all'accoglimento del ricorso.
regola la distanza delle nuove aperture e delle costruzioni rispetto agli edifici fronteggianti; si applica quando non sia accertata una veduta tutelata ex art. 907 c.c.
presuppone l'esistenza di una veduta legittima; se le aperture non consentono prospectio e inspectio, non opera la distanza di tre metri.
richiamato per distinguere tra ristrutturazione e nuova costruzione, ma la Corte ha confermato in fatto la qualificazione come ristrutturazione.
art. 9 D.M. 1444/1968
nei centri storici impone il rispetto delle distanze preesistenti tra i volumi edificati; la norma prevale su prescrizioni locali meno restrittive ed è immediatamente applicabile nei rapporti tra privati.
art. 41 quinquies l. urbanistica
costituisce il fondamento della cogenza del D.M. 1444/1968 nei rapporti interprivati.
la liquidazione equitativa presuppone la prova dell'esistenza del danno e della difficoltà di provarne l'ammontare.
richiamato come base della domanda risarcitoria, ma la Corte ha escluso in concreto la sussistenza del danno.
invocato in relazione alla violazione delle norme edilizie e alla tutela risarcitoria, ma il ricorso è stato rigettato.
richiamato nel quarto motivo, ma senza rilievo decisivo nella decisione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
consente di dare atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nella zona A dei centri storici, quando la disciplina urbanistica recepisce l'art. 9 del D.M. 1444/1968, nei rapporti tra privati conta il rispetto delle distanze preesistenti tra i volumi edificati; tale regola prevale su previsioni locali meno restrittive.
- La qualificazione dell'intervento come ristrutturazione o nuova costruzione è questione di fatto rimessa al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo nei limiti del vizio di legittimità, non mediante una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- La presenza di un vincolo di inedificabilità assoluta non comporta automaticamente la demolizione dell'opera o il ripristino dello stato dei luoghi, potendo restare salva la sola tutela risarcitoria ove ne ricorrano i presupposti.
- La tutela ex art. 907 c.c. presuppone l'esistenza di una vera veduta; se le aperture non consentono affaccio e veduta, si applica la disciplina delle nuove aperture ex art. 905 c.c., non quella delle distanze da osservare rispetto alle vedute.
- La violazione delle distanze legali non determina sempre e comunque un danno risarcibile in re ipsa in senso assoluto: il giudice può escludere in concreto la sussistenza del pregiudizio sulla base delle risultanze di causa.
- La liquidazione equitativa del danno richiede pur sempre la prova dell'esistenza del danno risarcibile, mentre l'equità opera solo sulla quantificazione quando il danno sia provato ma difficilmente determinabile nel suo ammontare.
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