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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10453/2025 del 22/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di un controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, per l’anno d’imposta 2013 veniva emessa una cartella di pagamento per IRES, sanzioni e interessi, derivante dalla rettifica in diminuzione di un credito d’imposta. La contribuente impugnava la cartella davanti alla C.T.P. di Milano, che accoglieva il ricorso. L’Agenzia proponeva appello, ma la C.T.R. lo dichiarava inammissibile per tardività. In cassazione l’Agenzia deduceva, con unico motivo, nullità della sentenza per violazione dell’art. 51 d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 327 c.p.c. e dell’art. 6, comma 11, d.l. n. 119 del 2018, sostenendo che il termine lungo per impugnare era stato sospeso per nove mesi in presenza di controversia definibile, con conseguente tempestività dell’appello.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo: ha affermato che la C.T.R. non aveva considerato la sospensione di nove mesi dei termini di impugnazione prevista dall’art. 6, comma 11, d.l. n. 119 del 2018 per le controversie definibili, sospensione applicabile anche alla lite in esame, relativa all’impugnazione di una cartella di pagamento che recuperava a tassazione elementi negativi indebitamente dedotti. Ne è derivata la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per il giudizio di appello e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato come base del controllo automatizzato che ha originato la cartella di pagamento.

  • art. 51 d.lgs. n. 546 del 1992

    Invocato nel motivo di ricorso per censurare la declaratoria di tardività dell’appello.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato dalla C.T.R. quale termine lungo ordinario di impugnazione, ma la Corte ha precisato che doveva essere coordinato con la sospensione speciale prevista dalla normativa emergenziale/definitoria.

  • art. 6, comma 11, d.l. n. 119 del 2018

    Prevede la sospensione per nove mesi dei termini di impugnazione che scadono tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019 per le controversie definibili; la Corte ne ha riconosciuto l’applicabilità alla controversia, rendendo tempestivo l’appello.

Massime di principio

  • Quando una norma speciale prevede la sospensione dei termini di impugnazione per determinate controversie definibili, il termine lungo ordinario deve essere ricalcolato tenendo conto della sospensione, pena l’erronea declaratoria di tardività dell’impugnazione.
  • Nelle liti fiscali, la definibilità della controversia va verificata in concreto sulla base dell’oggetto dell’atto impugnato; se la lite riguarda una cartella di pagamento che recupera a tassazione componenti negativi indebitamente dedotti, la disciplina speciale sulla definizione può risultare applicabile.
  • L’erronea applicazione del solo termine ordinario di impugnazione, senza considerare una sospensione legislativa speciale, integra un vizio della decisione sulla tempestività dell’appello e comporta cassazione con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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