Cassazione Civile, Sentenza n. 19225/2023 del 06/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione della sentenza della CTR Liguria che aveva accolto l'appello di Clear Channel avverso la sentenza della CPT di Genova: contestazione dell'avviso di liquidazione relativo al canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (CIMP) anno 2010. Il ricorso articolato in cinque motivi denunciava, tra l'altro, difetto di giurisdizione del giudice tributario (art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.), violazione di norme e del principio del ne bis in idem in relazione a pronunce del giudice amministrativo sulle deliberazioni tariffarie, nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente (art.132 n.4 c.p.c.), omesso esame di fatti decisivi (art.360, comma 1, n.5 c.p.c.) e mancata considerazione che le deliberazioni comunali istitutive e tariffarie avrebbero rispettato i limiti di legge (art.62 co.2 lett. d) d.lgs. 446/1997 e disposizioni collegate).
La decisione
Il ricorrente ha rilasciato formale rinuncia al ricorso in cassazione; la Corte ha dichiarato estinto il processo per rinuncia. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate in virtù dell'accordo tra le parti. La Corte ha altresì precisato che l'art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115/2002 (contributo unificato aggiuntivo) non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. civ. 6-1, 12/11/2015, n.23175). Non è stata pronunciata alcuna statuizione di merito sulle questioni sostanziali relative alla legittimità delle deliberazioni tariffarie.
Norme richiamate
art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3
art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ.
Invocato dal ricorrente per dedurre difetto di giurisdizione del giudice tributario; la Corte di cassazione non si è pronunciata sul merito della questione poiché il ricorso è stato rinunciato e la causa è stata dichiarata estinta.
art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4
art. 360, comma primo, n. 4, cod.proc.civ.
Allegata nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente; non è stata affrontata nel merito per effetto della rinuncia al ricorso.
art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5
art. 360, comma primo, n. 5, cod.proc.civ.
Contestata l'omissione dell'esame di fatti decisivi; anche tale censura è rimasta senza esame di merito a seguito dell'estinzione del giudizio.
Richiamato nella prospettazione del ricorrente in relazione al giudicato esterno e al ne bis in idem con pronunce amministrative; nessuna valutazione di merito è stata resa dalla Corte per effetto della rinuncia.
Richiamato nella doglianza sul giudicato esterno; la questione non è stata decisa per estinzione del processo.
art. 132 cod. proc. civ., n. 4
art. 132, n. 4, cod.proc.civ.
Invocato con riferimento all'obbligo motivazionale; il vizio denunciato non è stato valutato nel merito a causa della rinuncia del ricorrente.
art. 62, comma 2, lett. d) d.lgs. n. 446/1997
art. 62, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 446 del 1997
Citato per sostenere che le deliberazioni comunali sulle tariffe rispettavano i limiti di legge; la Corte non si è pronunciata sul punto, essendo il processo estinto.
7-octies, allegato alla l. n. 43 del 2005
7-octies, allegato alla l. n. 43 del 2005
Richiamato tra le norme rilevanti nel motivo di ricorso; nessuna decisione interpretativa di merito è stata resa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha chiarito che tale norma, che prevede un contributo unificato aggiuntivo a carico del ricorrente soccombente, non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione; la Corte ha richiamato la giurisprudenza (Cass. n.23175/2015) per sottolineare l'interpretazione restrittiva della norma.
Giurisprudenza richiamata: Cass. Sez. civ. 6-1, 12/11/2015, n. 23175
Cass., Sez. civ. 6-1, 12/11/2015, n. 23175
Usata dalla Corte per confermare che l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, essendo la misura di stretta interpretazione e tipica dei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del processo e impedisce alla Corte di Cassazione di pronunciarsi sulle questioni di merito; le statuizioni impugnate nelle corti inferiori rimangono operative tra le parti.
- In caso di rinuncia, le parti possono concordare la compensazione integrale delle spese di giudizio; la Corte può omologare tale accordo dichiarando le spese compensate.
- L'art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115/2002 (contributo unificato aggiuntivo) non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione: la sua applicazione è limitata ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
- Quando si valuta se proseguire in cassazione, bisogna considerare che la rinuncia evita una pronuncia di legittimità che potrebbe chiarire questioni giuridiche importanti, ma può essere strategica per consolidare una situazione processuale evitando oneri ulteriori.
- Se il ricorrente solleva profili di giurisdizione o di contrasti con pronunce amministrative (giudicato esterno, ne bis in idem), la rinuncia impedisce l'ottenimento di un chiarimento della Corte di legittimità su tali questioni; tali profili rimangono senza decisione e possono essere oggetto di future iniziative solo nei limiti processuali consentiti.
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