Cassazione Civile, Sentenza n. 19200/2023 del 06/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della decisione del Consiglio Nazionale Forense che aveva rigettato il ricorso di Meloni avverso la sanzione disciplinare (sospensione di 2 mesi) irrogata dal Consiglio Distrettuale di Disciplina per aver prodotto in un processo civile una scrittura privata ritenuta falsa (firma apocrifa). Il ricorrente deduceva: nullità e vizi procedurali (mancata specificazione dell'addebito, illegittima sospensione del procedimento, violazioni del diritto di difesa), decorrenza e maturazione della prescrizione quinquennale dell'azione disciplinare, e soprattutto che la successiva revoca della sentenza penale per effetto della depenalizzazione rendeva necessario un nuovo e autonomo accertamento in sede disciplinare (contestando l'efficacia vincolante del giudicato penale revocato).
La decisione
Le Sezioni Unite hanno accolto solo il quinto motivo di ricorso: hanno ritenuto che, dopo la depenalizzazione del reato e la conseguente revoca della sentenza penale (ai sensi del d.lgs. n.7/2016 e dell'art. 673 c.p.p.), non può più operare l'efficacia vincolante della sentenza penale nel processo disciplinare (art. 653 c.p.p. non ostativa dopo la revoca). Ne consegue che il Consiglio Nazionale Forense dovrà procedere a un nuovo esame con autonomo accertamento dei fatti, pur potendo utilizzare il materiale probatorio raccolto in sede penale. Gli altri motivi, in particolare quelli relativi alla prescrizione, sono stati respinti o dichiarati inammissibili; la Corte ha confermato che, ratione temporis, si applica il termine quinquennale previsto dall'art. 51 R.d.l. n.1578/1933 e che il dies a quo, per i fatti connessi a procedimento penale, è il passaggio in giudicato della sentenza penale (qui dicembre 2013), per cui la prescrizione non era maturata. La sentenza impugnata è cassata limitatamente al motivo accolto e rinviata al CNF per nuovo esame. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 50 Codice Disciplinare (CDF)
Individua il dovere di verità e costituisce parametro di valutazione della gravità della condotta professionale contestata; la condotta consistente nella produzione di una scrittura falsa integra violazione del dovere di verità.
art. 51 R.d.l. n. 1578/1933
Fissa il termine quinquennale di prescrizione dell'azione disciplinare applicabile ratione temporis; nelle ipotesi correlate a giudizio penale il dies a quo decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale.
art. 38 R.d.l. n. 1578/1933
Distinzione tra il caso di illecito disciplinare che riguarda solo doveri professionali (dies a quo: commissione del fatto) e i casi collegati a fatti costituenti reato.
art. 44 R.d.l. n. 1578/1933
Regola i procedimenti disciplinari per fatti che costituiscono reato e ne stabilisce il collegamento con la pronuncia penale; implica che l'azione disciplinare, per tali fatti, decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale.
Prevedeva l'efficacia vincolante della sentenza penale di condanna nell'accertamento dei fatti in altri procedimenti; la Corte ha precisato che tale efficacia viene meno quando la sentenza di condanna è revocata (per es. per depenalizzazione) e quindi non è più ostativa all'autonomo accertamento disciplinare.
Consente la revoca della sentenza di condanna in esecuzione quando, ad esempio, il fatto non è più previsto come reato; la revoca comporta che la sentenza non può più vincolare il giudice disciplinare.
art. 4 e art. 12 d.lgs. n. 7/2016
Hanno depenalizzato alcuni reati e previsto la revoca delle sentenze penali irrevocabili per i reati abrogati; la Corte ha ritenuto che la revoca per depenalizzazione determina la cessazione dell'efficacia vincolante della sentenza penale nel procedimento disciplinare.
Disciplina la comunicazione all'incolpato nella fase preliminare disciplinare (diritto di accesso, deposito memorie, richiesta di audizione) e la scansione procedurale; la mancata audizione richiesta oltre i termini non invalida automaticamente il procedimento se l'incolpato ha potuto esercitare le difese.
Regolamento di disciplina (art. 17 e art. 18 e norme correlate)
Fissa termini e modalità per le fasi istruttorie disciplinari; le doglianze su inosservanza dei termini sono rilevanti solo se arrecano pregiudizio concreto alla difesa o incidono sulla validità del procedimento nel periodo in cui il dies a quo della prescrizione è effettivo.
Massime di principio
- Quando il procedimento disciplinare riguarda fatti che hanno dato luogo a un processo penale, il termine di prescrizione dell'azione disciplinare (se previsto da norme antecedenti) decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale che accerta responsabilità: il dies a quo è quindi la definitività del giudizio penale.
- Se la sentenza penale di condanna viene revocata per sopravvenuta depenalizzazione (o altro motivo di revoca ex art. 673 c.p.p.), l'efficacia vincolante del giudicato penale si estingue e il giudice disciplinare deve procedere a un autonomo accertamento dei fatti; tuttavia può utilizzare il materiale probatorio del processo penale come elemento di prova, senza considerarlo più vincolante.
- Atti compiuti prima che inizi il decorso del termine prescrizionale (ossia prima del dies a quo collegato al giudicato penale) non possono valere a interrompere o sospendere una prescrizione che non è ancora iniziata.
- La sospensione del procedimento disciplinare in presenza di un procedimento penale concorrente è obbligatoria quando i fatti sono sovrapponibili; ma la sospensione o l'atto volontario di parte non incidono sul computo della prescrizione se il termine prescrizionale non è ancora iniziato.
- Le impugnazioni basate su vizi procedurali anteriori al passaggio in giudicato del processo penale possono risultare prive di interesse se l'esito pratico non consente di incidere sul decorso della prescrizione o sulla concreta rimozione della sanzione; vanno invece valorizzate le nullità o le violazioni che pregiudicano il diritto di difesa in atto quando il procedimento disciplinare è effettivamente nel merito.
- In situazioni analoghe, è opportuno chiedere espressamente che il giudice disciplinare effettui un nuovo e autonomo esame delle prove qualora venga meno l'efficacia del giudicato penale (per revoca, depenalizzazione o altro), indicando gli elementi probatori utili a dimostrare o confutare la condotta contestata.
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