Cassazione Civile, Sentenza n. 19112/2023 del 06/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il contribuente richiedeva il rimborso del credito d'imposta spettante sui dividendi percepiti nel 1998 dalla Società Edilizia Villa Whitaker S.p.A., dichiarando di essere residente e fiscalmente imponibile nel Regno Unito e di non avere stabili organizzazioni in Italia. L'Agenzia contestò la residenza fiscale del contribuente e la sussistenza della tassazione dei dividendi nel Regno Unito, negando il diritto al rimborso. In primo grado la CTP di Pescara rigettò il ricorso, la CTR d'Abruzzo accolse l'appello del contribuente e riconobbe che i dividendi erano stati assoggettati a tassazione nel Regno Unito e che il contribuente aveva diritto al rimborso del credito d'imposta; l'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione su più motivi (residenza, applicazione degli articoli della Convenzione Italia-Regno Unito, onere della prova e mancanza di certificazione fiscale estera).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto inammissibili i vari motivi di ricorso, in particolare perché: l'Amministrazione non aveva proposto appello incidentale per contestare la residenza già accertata in primo grado; la CTR aveva espressamente accertato che i dividendi erano stati assoggettati a tassazione nel Regno Unito e tale documentazione non era stata efficacemente contestata dall'Agenzia; le censure relative all'onere della prova e alla mancanza della certificazione prevista dalla Convenzione sono state considerate tentativi di riesame del merito non ammissibili in sede di legittimità e, con riferimento all'art.29 della Convenzione, irrilevanti rispetto alla fattispecie concreta richiamata (art.10, par.4, sottopar. a)). La Corte ha condannato l'Agenzia al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 7.600,00 oltre oneri.
Norme richiamate
Convenzione tra Italia e Regno Unito
art. 10, par. 4, sottoparagrafo a); art. 24; art. 29, par. 2
L'art.10(4)(a) è stato interpretato come norma applicabile per accertare che i dividendi siano stati assoggettati a tassazione nel Regno Unito; l'art.29(2) (certificazione dell'autorità fiscale estera) è stato ritenuto non determinante nella fattispecie, trattandosi di un'ipotesi distinta da quella valutata (rimborso derivante da convenzione e inclusione in dichiarazione estera).
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
art. 14; art. 105, comma 1, lett. a); art. 2
L'art.14 e l'art.105(1)(a) descrivono il meccanismo del credito d'imposta attribuito al socio sui dividendi distributi; l'art.2 è stato richiamato nel contesto della determinazione della residenza fiscale in combinato con le norme civili.
Codice civile
Richiamato in relazione alla determinazione della residenza/centro degli interessi: la Corte ha ritenuto che la questione fosse già stata accertata in primo grado e non efficacemente impugnata dall'Amministrazione.
Codice civile
Norma sull'onere della prova: la Corte ha escluso che vi sia stata una violazione perché non è emersa un'errata attribuzione dell'onere probatorio da parte del giudice di merito e perché l'Agenzia non ha dimostrato puntualmente le proprie contestazioni.
Codice di procedura civile
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.; art. 115 c.p.c.; art. 116 c.p.c.
Gli errori dedotti ai sensi dell'art.360 sono stati ritenuti inammissibili o consistenti in un sindacato di merito. L'uso dell'art.115/116 c.p.c. è stato richiamato per sottolineare che la valutazione comparativa delle prove è rimessa al giudice di merito.
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito
Richiamato solo in rapporto alla regolamentazione delle udienze pubbliche e della discussione in Cassazione (riferimento procedurale alla udienza in cui è stata svolta la relazione).
Massime di principio
- Se in primo grado il giudice accerta la residenza fiscale di una parte e l'altra parte non propone appello incidentale tempestivo, la questione sulla residenza può risultare preclusa in sede di appello e in cassazione.
- In tema di convenzioni contro le doppie imposizioni, il riconoscimento del diritto a sgravi o rimborsi dipende dalla prova che i proventi siano stati effettivamente tassati nello Stato estero: se il giudice di merito accerta tale tassazione e la documentazione non è stata efficacemente contestata, la Cassazione non riesamina i fatti.
- L'onere della prova (art. 2697 c.c.) rimane centrale: la parte che deduce una situazione estera di imposizione deve fornire documentazione adeguata; tuttavia la mancata produzione di specifici certificati esteri non equivale automaticamente a inefficacia probatoria se esistono altre prove idonee e non contestate.
- Le doglianze in Cassazione che consistono nella mera rivalutazione del materiale probatorio o del merito vengono dichiarate inammissibili; la Corte verifica principalmente errori di diritto o violazioni procedurali rilevanti.
- La certificazione dell'autorità fiscale estera prevista dalle convenzioni può essere utile ma non è sempre indispensabile: la valutazione va fatta caso per caso in base alla prova complessiva presentata e alla specifica disposizione convenzionale richiamata.
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