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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19137/2023 del 06/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente ha censurato la sentenza del Consiglio Nazionale Forense per omissione di pronuncia sulla ripartizione e liquidazione delle spese di lite (art. 91 e 112 c.p.c.). Il procedimento disciplinare a suo carico era nato dall'accusa di aver ottenuto da un giudice di pace, senza la presenza del controparte, provvedimenti favorevoli poi non notificati; il CDD della Liguria aveva irrogato l'avvertimento. Il C.N.F. aveva però accolto il ricorso dell'avv. Novaro, ritenendola assolta in forza della pronuncia penale di assoluzione (art. 653 c.p.p.). La ricorrente ha dedotto che, essendo risultata completamente vittoriosa, il C.N.F. avrebbe dovuto comunque pronunciarsi e liquidare le spese di giudizio; l'omissione non poteva essere sanata con un'istanza di correzione di errori materiali poiché mancava la pronuncia sia nel dispositivo sia nel corpo della motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per cassazione, ritenendo sussistente l'omissione di pronuncia e la violazione dell'art. 112 c.p.c., e ha cassato la sentenza del C.N.F. in relazione. Ha rinviato il giudizio al C.N.F., in diversa composizione, affinché provveda esplicitamente sulla ripartizione e sulla liquidazione delle spese di lite e per liquidare le spese del giudizio di cassazione. Le Sezioni Unite hanno inoltre affermato che, nei procedimenti disciplinari a carico degli avvocati, si applica l'obbligo di provvedere sulla liquidazione delle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 91 cod. proc. civ.

    Applicabile anche al procedimento disciplinare davanti al C.N.F. per gli avvocati: il giudice deve pronunciarsi d'ufficio sulla liquidazione delle spese di lite, anche quando la parte si difende personalmente.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    L'omissione di pronuncia (anche sulla liquidazione delle spese) integra violazione dell'art. 112 e costituisce vizio correggibile con impugnazione, non con mera correzione di errori materiali se la pronuncia manca anche nella motivazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4) cod. proc. civ.

    Fondamento dei motivi di cassazione utilizzati per censurare la omessa pronuncia e la violazione delle norme processuali.

  • art. 653 cod. proc. pen.

    La formula assolutoria del giudice penale (assoluzione perché il fatto non sussiste) ha efficacia vincolante in sede disciplinare, come richiamato dal C.N.F. e dalla giurisprudenza.

  • art. 323 cod. pen.

    Norma penale richiamata nel quadro fattuale (accusa penale iniziale a carico della professionista per abuso d'ufficio/corruzione in atti giudiziari a seconda del contesto).

  • art. 36 legge 31 dicembre 2012, n. 247

    Richiama per il C.N.F. le norme del regio decreto sulle funzioni giurisdizionali; la mancanza di rimandi al codice di procedura penale per i procedimenti disciplinari degli avvocati è motivo per applicare l'art. 91 c.p.c.

  • art. 18 e art. 24 d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109

    Citati a confronto: per i procedimenti disciplinari a carico dei magistrati esistono rinvii alle norme penali; tale equiparazione non sussiste per gli avvocati e giustifica diversa applicazione delle norme processuali.

  • art. 59-65 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 (in particolare art. 63)

    Norme storiche richiamate per il regolamento della giurisdizione del C.N.F.; l'art. 63 contiene un rinvio limitato al codice di procedura penale (ex art. 473) solo per specifiche ipotesi, senza escludere l'applicazione delle norme civili in materia di spese.

Massime di principio

  • Nei procedimenti disciplinari a carico degli avvocati, se l'organo disciplinare decide in favore dell'incolpato (es. annulla la sanzione), deve comunque pronunciarsi sulla ripartizione e sulla liquidazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c.; l'omissione è vizio rilevabile in Cassazione.
  • La correzione di errori materiali non può sostituirsi all'impugnazione ordinaria quando manca una pronuncia sulle spese sia nel dispositivo sia nella motivazione: in tali casi l'unica rimedio è l'impugnazione per cassazione.
  • L'assoluzione penale con formula 'perché il fatto non sussiste' ha efficacia vincolante in sede disciplinare ai sensi dell'art. 653 c.p.p., ma ciò non esonera l'organo disciplinare dall'obbligo di decidere sulle spese processuali.
  • La scelta del difensore che opta per la difesa personale non impedisce il diritto alla liquidazione delle spese di lite a favore della parte vittoriosa.
  • In caso di cassazione per omissione di pronuncia il giudice di rinvio (qui il C.N.F. in diversa composizione) dovrà colmare l'omissione e potrà essere incaricato anche della liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

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