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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19149/2023 del 06/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di merito che aveva confermato la condanna di Epifani per diffamazione per dichiarazioni rese durante un'audizione davanti alla Commissione parlamentare sui rifiuti. Il ricorrente deduceva: (1) l'inammissibilità dell'appello nei confronti di Formica Ambiente e Fiorillo per tardiva notifica, contestando la valutazione sulla regolarità del procedimento riparatorio di notificazione; (2) l'erronea esclusione, da parte della corte territoriale, del rapporto di immedesimazione organica con la Provincia di Brindisi e l'omesso esame dell'elemento soggettivo della diffamazione (ossia che le dichiarazioni erano rese nell'esercizio delle sue funzioni per l'ente e quindi non addebitabili personalmente); (3) l'omesso esame di fatti decisivi quali la regolarità della notificazione riparatoria, il difetto del dolo/colpa e la manleva da responsabilità.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto inammissibili i tre motivi: (1) il primo motivo sulla notifica è inammissibile per difetto di specificazione e per non aver allegato perché l'errore non fosse a lui imputabile, richiamando l'onere di verificare il domicilio professionale del difensore; (2) il secondo motivo è inammissibile perché, anche riconoscendo eventuale collegamento funzionale con l'ente, ciò non esclude la responsabilità personale del dipendente e non risultano in ogni caso azioni di regresso o prova di piena immedesimazione organica; (3) il terzo motivo è inammissibile perché i fatti lamentati non sono dati materiali indipendenti e, inoltre, il ricorso per cassazione è limitato dalle previsioni dell'art. 360 c.p.c., comma 4, quando l'appello confermi le ragioni della sentenza di primo grado. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in euro 4.500 oltre oneri e accessori).

Norme richiamate

  • art. 163 cod. proc. civ. (n. 3)

    Norma richiamata in relazione all'eccepita nullità della citazione per incertezza; nel processo il ricorrente aveva dedotto nullità ma senza efficacia in cassazione.

  • art. 291 cod. proc. civ.

    Norma richiamata in relazione alla rinnovazione del procedimento notificatorio; la Corte rileva che va rispettato l'onere di tempestività nella riattivazione.

  • art. 325 cod. proc. civ.

    Richiamato indirettamente per il criterio temporale (metà del termine) utile a valutare la tempestività della riattivazione del procedimento notificatorio.

  • art. 360 cod. proc. civ., comma 4

    Limita i motivi di cassazione quando la sentenza di appello conferma le ragioni della decisione di primo grado; invocata per dichiarare inammissibile il motivo di omesso esame.

  • Cass. Sezioni Unite

    Principio secondo cui il procedimento notificatorio può essere riattivato se il primo tentativo è fallito per cause non imputabili al notificante, con onere di tempestività.

  • Cass. Sezioni Unite

    Ulteriore precisazione sul termine ragionevole per la riattivazione del procedimento notificatorio (metà dei termini dell'art. 325 c.p.c.).

  • Cass. Sezioni Unite

    Richiamata per il tema dell'immedesimazione organica; le Sezioni Unite trattano i rapporti di occasionalità/immersione del fatto del dipendente nelle funzioni svolte per l'ente.

  • Cass. n. 4741/2005

    Principio sulla specificità e completezza del motivo in cassazione: obbligo di indicare fatti e circostanze rilevanti per consentire il controllo della Corte.

  • Cass. n. 8618/2019

    Richiamata in tema di onere del notificante di verificare il domicilio effettivo del difensore domiciliatario, specie in caso di trasferimento dello studio.

  • Cass. n. 16512/2017

    Conferma che la responsabilità dell'ente non esclude la responsabilità personale del dipendente e che l'ente può avere una responsabilità autonoma verso il terzo.

  • Cass. n. 24567/2016

    Richiama la circostanza che non risultano azioni di regresso introdotte dal dipendente verso l'ente; in mancanza, resta la responsabilità personale.

  • Consiglio di Stato

    n. 3532/2023; TAR Puglia n. 601/2017

    Decisioni amministrative che, nei relativi giudizi, hanno escluso dolo o colpa dell'apparato amministrativo; la Corte di cassazione osserva che tali accertamenti non cancellano automaticamente la responsabilità personale civilistica.

  • Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020

    Richiamata in relazione alla declaratoria dei presupposti per il pagamento degli importi di legge in caso di soccombenza in Cassazione.

Massime di principio

  • In caso di notificazione fallita, il notificante ha l'onere di verificare il domicilio professionale del difensore avversario (anche mediante albo professionale) prima di imputare l'errore a cause non a lui imputabili; la riattivazione del procedimento notificatorio deve avvenire con tempestività entro i termini indicati dalla giurisprudenza (metà del termine previsto dall'art. 325 c.p.c.), salvo prova di circostanze eccezionali.
  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e completi: indicare norme violate e i fatti specifici e le circostanze oggetto di censura. L'assenza di specificazione rende il motivo inammissibile.
  • La qualificazione delle dichiarazioni rese da un dipendente pubblico come 'atto amministrativo' o come espressione di funzioni dell'ente (immedesimazione organica) può influire sulla responsabilità dell'ente, ma non esclude automaticamente la responsabilità personale del dipendente; per ottenere la manleva occorre una precisa prova e ogni conseguente azione di regresso va adeguatamente esperita.
  • Gli accertamenti in sede amministrativa che esonerino l'ente o gli uffici da dolo o colpa non determinano automaticamente l'esclusione della responsabilità civile individuale dell'agente: sono necessari elementi probatori specifici in sede civile.
  • Lamentare omessi esami di fatti nei motivi di cassazione è efficace solo se gli 'omessi' sono dati materiali, verificabili e non semplici apprezzamenti giuridici o conclusioni deduttive; altrimenti il rimedio è inammissibile o improduttivo.

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