Cassazione Civile, Sentenza n. 19168/2023 del 06/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia sui criteri di calcolo dei trasferimenti statali compensativi per i minori introiti ICI derivanti dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali degli immobili di categoria D: il Comune sosteneva che, per verificare il superamento delle soglie (€ 1.549,37 e 0,5% della spesa corrente) nell'anno di riferimento, occorreva considerare tutti i minori gettiti decorrenti dal 2001 in poi; i Ministeri sostenevano che nelle soglie non devono essere conteggiati i minori gettiti già compensati e consolidati nei trasferimenti erariali. Secondo motivo dei Ministeri riguardava la decorrenza degli interessi richiesti (i Ministeri chiedevano decorrenza dalla data del versamento o, in subordine, dalla data della domanda riconvenzionale). Il Comune con ricorso incidentale deduceva che i Ministeri non avevano interesse a chiedere in giudizio la restituzione della somma che il Comune aveva riconosciuto e offerto di restituire.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso principale (interpretazione del metodo di calcolo) in favore dei Ministeri, con un significativo temperamento: ha stabilito che, ai fini della verifica del superamento delle soglie annuali, vanno esclusi dalla base di calcolo i minori gettiti ICI già compensati e consolidati nei trasferimenti erariali; tuttavia, ai fini della determinazione del minor gettito di ciascun anno, si devono considerare anche le autodichiarazioni effettuate in anni precedenti purché tali perdite non siano state anteriormente compensate e consolidate. Il secondo motivo dei Ministeri, relativo alla decorrenza degli interessi dalla data della domanda riconvenzionale, è stato rigettato: gli interessi pecuniari possono essere riconosciuti solo se richiesti espressamente e la domanda in tal senso era stata formulata solo in appello, perciò non può decorrere da data anteriore. Il ricorso incidentale del Comune (art.100 c.p.c.) è stato accolto: i Ministeri non avevano interesse ad agire per la parte di somma già riconosciuta dal Comune e offerta in restituzione, pertanto quella porzione non poteva essere oggetto di accertamento giudiziale da parte degli Amministratori, con conseguenze sulla domanda di recupero e sugli interessi. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e enunciato il principio di diritto di seguito riportato.
Norme richiamate
legge 23.12.2000 n.388 (art.53 e art.64)
"A decorrere dall'anno 2001 i minori introiti relativi all'ICI... sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali se di importo superiore a lire 3 milioni e allo 0,5 per cento della spesa corrente..." (art.64, commi 1-3)
La norma primaria riconosce il diritto a trasferimenti compensativi per i minori introiti ICI superanti determinate soglie e rimanda al decreto ministeriale i criteri e le modalità applicative; il consolidamento dei trasferimenti era già presupposto dalla legge (comma 2 e meccanismo di riduzione consolidata).
decreto del Ministero dell'Interno 1.7.2002 n.197 (art.2, art.3)
"Il contributo statale... è attribuito nell'anno successivo a quello in cui si è verificata la perdita del gettito dell'I.C.I. ed è consolidato nei trasferimenti erariali dei comuni interessati."
Il regolamento attua l'art.64 e stabilisce che il contributo, una volta attribuito e consolidato, deve essere escluso dal calcolo delle soglie negli anni successivi; il decreto però non esclude che, per ciascun anno, si considerino i minor gettiti non compensati.
decreto del Ministro delle finanze 19.4.1994 n.701
"procedura per l'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali"
Ha introdotto la facoltà di autodeterminazione provvisoria delle rendite che ha generato i minori gettiti ICI oggetto di compensazione statale.
Riferito nella doglianza dei Ministeri in relazione agli interessi sulle somme non dovute (prescrizioni e decorrenze), ma la Corte ha ritenuto che gli interessi pecuniari richiedono specifica domanda processuale.
Invocato nel ricorso incidentale del Comune: la Corte ha ritenuto che mancasse l'interesse ad agire dei Ministeri per la parte di credito già riconosciuta dal Comune e offerta in restituzione.
art.360 cod.proc.civ. (n.3 e n.4)
Norma di impugnazione in Cassazione: utilizzata per i motivi principali e per il ricorso incidentale.
art.5, comma 3, d.lgs. 30.12.1992 n.504
Ripresa in motivazione per spiegare il precedente aggancio della base imponibile ICI al valore contabile prima dell'autodeterminazione provvisoria.
art.1, comma 128, legge n.228/2012
"A decorrere dal 1° gennaio 2013 le somme a debito ... dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno sono recuperate a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero..."
Regola il recupero amministrativo delle somme dovute dagli enti locali al Ministero e disciplina la possibilità di rateazione su richiesta del Comune; utile per la valutazione delle conseguenze pratiche del recupero.
Massime di principio
- Per verificare il superamento delle soglie annuali previste dalla legge (importo fisso e percentuale della spesa corrente) vanno esclusi i minori gettiti ICI già compensati e consolidati mediante trasferimenti erariali: somme consolidate non concorrono nuovamente alla soglia.
- Per la determinazione del minor gettito di ciascun anno si devono comunque considerare tutte le componenti non compensate, incluse autodichiarazioni presentate in anni precedenti che non siano state oggetto di consolidamento: la valutazione va fatta anno per anno sul minor gettito non compensato.
- La prassi amministrativa e le circolari non vincolano il giudice nell'interpretazione della legge e del regolamento; valgono come elementi fattuali, ma non possono prevalere sul testo normativo.
- Gli interessi su crediti pecuniari (compensativi o restitutori) possono essere riconosciuti in giudizio solo se richiesti espressamente dalla parte; una richiesta tardiva (es. formulata solo in appello) non può far decorrere gli interessi da una data anteriore.
- Quando il debitore (ente locale) ha già riconosciuto e offerto la restituzione di una somma, l'Amministrazione non ha interesse ad agire giudizialmente per quella porzione: mancato interesse ad agire può determinare l'accoglimento del ricorso incidentale ex art.100 c.p.c.
- Nella pratica contabile e procedurale, è necessario distinguere tra il consolidamento contabile del trasferimento (e conseguente esclusione dalla soglia) e la presenza di perdite effettive non compensate che possono cumularsi anno per anno fino al superamento delle soglie.
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