Cassazione Civile, Ordinanza n. 26584/2021 del 30/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione proposta da una società assicuratrice avverso una cartella esattoriale con cui le veniva richiesto il pagamento di una somma molto rilevante, quale garante di alcune società beneficiarie di agevolazioni pubbliche poi revocate. La Corte d’appello aveva annullato la cartella ritenendola illegittima perché non recava, o non allegava, l’atto presupposto di revoca del finanziamento; inoltre aveva condannato in solido Ministero ed agente della riscossione alle spese. Il Ministero ha ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 24, comma 32, L. 449/1997, come interpretato dall’art. 3, comma 8, L. 99/2009, sostenendo che, in caso di garanzia autonoma prestata in relazione ad agevolazioni pubbliche, la revoca non deve essere previamente notificata al garante e non è necessaria l’allegazione della revoca alla cartella. L’agente della riscossione ha proposto ricorso incidentale limitato alle spese, lamentando la condanna solidale poiché l’annullamento della cartella dipendeva esclusivamente dalla mancata difesa dell’amministrazione nel merito e dalla mancata prova della notifica del titolo esecutivo, attività estranea al concessionario della riscossione. Nel corso del giudizio di cassazione è intervenuto il fallimento della società resistente, ma la Corte ha dichiarato inammissibile l’intervento perché nel giudizio di legittimità non è ammessa la partecipazione di terzi che non abbiano preso parte alle precedenti fasi di merito, salvo eccezioni non ricorrenti.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale del Ministero, ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale dell’agente della riscossione e ha ritenuto inammissibile l’intervento del Fallimento della società resistente. Ha quindi cassato la sentenza della Corte d’appello di Roma con rinvio alla medesima Corte, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito impugnata è stata cassata perché la cartella esattoriale emessa nei confronti del garante non doveva essere annullata per mancata allegazione della revoca del finanziamento: nella disciplina speciale delle agevolazioni pubbliche, la garanzia prestata con richiamo alla normativa di settore può essere escussa a seguito della mera contestazione dell’inadempienza al beneficiario, senza necessità del definitivo provvedimento di revoca né della sua allegazione alla cartella notificata al garante.
Norme richiamate
viene richiamato come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto nei ricorsi per cassazione.
invocati dal ricorrente incidentale in tema di regolazione delle spese di lite.
art. 24, comma 32, L. 449/1997
Il provvedimento di revoca delle agevolazioni ... costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo
la norma disciplina il titolo per l’iscrizione a ruolo degli importi dovuti a seguito di revoca delle agevolazioni pubbliche.
... costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo ... nei confronti di tutti gli obbligati e quindi anche nei confronti dei soggetti che hanno prestato garanzia fideiussoria ...
è norma di interpretazione autentica; estende espressamente la riscossione anche ai garanti fideiussori.
consente la riscossione mediante cartella sulla base del titolo formato dalla revoca delle agevolazioni.
art. 43 legge fall.
richiamato per escludere l’interruzione del giudizio di cassazione per intervenuto fallimento.
richiamato per il deposito di memoria da parte del fallimento intervenuto.
art. 5, comma 4-bis, D.M. 527/1995
fidejussione bancaria o una polizza assicurativa, di pari importo della cauzione medesima, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta
indicato come esempio del modello di garanzia previsto nella disciplina delle agevolazioni.
D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, conv. in L. 19 dicembre 1992, n. 488
costituisce il sistema di concessione delle agevolazioni pubbliche richiamato dalla sentenza.
richiamata in relazione ai contributi per contratti di programma.
Massime di principio
- Nel sistema delle agevolazioni pubbliche disciplinate dalla normativa speciale, la garanzia fideiussoria o assicurativa prestata per la restituzione delle somme ha funzione autonoma e cautelativa, distinta dal rapporto principale tra amministrazione e beneficiario.
- Quando la polizza è redatta con richiamo espresso alla disciplina di settore, l’obbligazione del garante sorge a seguito della contestazione dell’inadempienza al beneficiario da parte dell’ente/concessionario, senza necessità di un formale provvedimento di revoca già definitivo.
- In tale materia, la cartella esattoriale notificata al garante non è nulla per mancata allegazione della revoca dell’agevolazione, se il titolo di riscossione deriva dalla disciplina speciale che consente l’escussione anche nei confronti dei garanti.
- Il principio generale sulla motivazione della cartella esattoriale va coordinato con il contenuto prescrittivo dell’atto e con la normativa speciale: la motivazione per relationem e l’allegazione degli atti presupposti sono richieste solo quando l’atto notificato sia il primo atto con cui si esercita la pretesa e l’ordinamento non preveda un diverso schema.
- Nel giudizio di cassazione non è ammissibile l’intervento di terzi che non abbiano partecipato alle precedenti fasi di merito, salvo le eccezioni espressamente riconosciute dalla giurisprudenza di legittimità.
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