Cassazione Civile, Ordinanza n. 26739/2025 del 04/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva presentato istanze di rimborso per imposte versate negli anni 2012, 2013 e 2014, per un importo complessivo di oltre 12,5 milioni di euro, assumendo di avere diritto al beneficio fiscale previsto per gli investimenti ambientali in relazione alle spese sostenute nel 2010 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico. Formatosi il silenzio-rifiuto, i ricorsi proposti in primo grado erano stati respinti; la CTR aveva poi accolto l’appello della contribuente e annullato i dinieghi. L’Agenzia aveva quindi proposto ricorso per cassazione, accolto con ordinanza n. 23877/2023, che aveva cassato la decisione di merito e rigettato i ricorsi originari. Contro tale ordinanza la società ha proposto revocazione ex art. 391-bis c.p.c., deducendo un errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c.: secondo la ricorrente, i crediti oggetto di rimborso sarebbero stati legittimamente indicati nelle dichiarazioni dei redditi delle annualità interessate mediante compilazione del quadro RX dei modelli Unico 2013, 2014 e 2015, e le spese per l’impianto fotovoltaico, non concorrendo alla formazione del reddito ai sensi degli artt. 56, 83 e 84 TUIR, non avrebbero potuto generare una perdita riportabile. La Corte ha ritenuto che la doglianza non colpisse un errore di fatto revocatorio, ma piuttosto prospettasse, al più, un errore di diritto sulla riportabilità delle spese/perdite e sull’assenza di dichiarazione integrativa per il 2010.
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che la decisione impugnata si fondava su fatti pacifici (realizzazione dell’investimento nel 2010, mancata presentazione di dichiarazione integrativa per il 2010, indicazione di perdite nelle dichiarazioni degli anni successivi) e che la censura della società non riguardava la supposizione o l’omissione di un fatto decisivo, ma sostanzialmente una questione di diritto. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio e la Corte ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
È la base processuale del ricorso per revocazione avverso le decisioni della Corte di cassazione.
L’errore revocatorio deve consistere in un errore di fatto; non è configurabile quando la censura investe, in realtà, la corretta applicazione della legge o la valutazione giuridica della fattispecie.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per la fissazione della discussione in camera di consiglio.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato nel pregresso giudizio di merito quale norma sulla decadenza dal diritto al rimborso entro il termine di 48 mesi dal pagamento.
art. 6, commi 16-19, L. 23 dicembre 2000, n. 388
Richiamato dalla contribuente quale fondamento del beneficio fiscale per investimenti ambientali (c.d. Tremonti Ambiente).
art. 56 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che le spese dell’investimento non concorrevano alla determinazione del reddito.
art. 83 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della non rilevanza delle spese ai fini del reddito d’impresa.
art. 84 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato dalla ricorrente per affermare la riportabilità delle perdite, ma la Corte osserva che la censura prospettava in sostanza un errore di diritto e non un errore di fatto revocatorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per la statuizione sull’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
Cass. SU n. 20013/2024
Richiamata a sostegno del principio secondo cui il ricorso per revocazione contro le pronunce della Cassazione è inammissibile se non deduce un vero errore di fatto revocatorio.
Massime di principio
- Il ricorso per revocazione avverso una decisione della Corte di cassazione è ammissibile solo se deduce un errore di fatto revocatorio, consistente nella supposizione di un fatto la cui verità è incontrovertibilmente esclusa dagli atti o nell’omissione di un fatto la cui verità risulta positivamente dagli atti; non è invece utilizzabile per contestare valutazioni giuridiche o la corretta applicazione di norme di diritto.
- Quando la decisione impugnata si fonda su fatti pacifici e la parte ricorrente li assume correttamente accertati, ma critica la conseguenza giuridica tratta dal giudice, la doglianza non integra errore revocatorio e il ricorso è inammissibile.
- La revocazione non può trasformarsi in un mezzo surrettizio per ottenere una nuova pronuncia sul merito o per far valere una diversa interpretazione della disciplina fiscale applicabile al rapporto controverso.
- In presenza di soccombenza, la parte ricorrente è condannata alle spese del giudizio di revocazione e, se dovuto, all’ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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