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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26727/2025 del 04/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia riguarda la declaratoria di inefficacia, nei confronti della procedura concorsuale, di un contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato nel 2010 per la durata di trent'anni, con sede dell'attività in Roma. Il corrispettivo dell'affitto era stato regolato mediante compensazione con crediti derivanti da un aumento di capitale della società affittuaria. Il Tribunale aveva dichiarato inefficace l'atto ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 2, l. fall.; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che il contratto fosse finalizzato a sottrarre il ramo d'azienda alla garanzia dei creditori e che il corrispettivo fosse stato pagato con un mezzo anormale, tramite compensazione con controcrediti considerati inesistenti. In cassazione la società affittuaria ha dedotto, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 24 Cost. e 100 c.p.c., sostenendo la sopravvenuta carenza di interesse del fallimento a coltivare l'azione revocatoria, poiché l'immobile dove l'azienda era esercitata sarebbe stato aggiudicato in esecuzione forzata prima della sentenza d'appello e dunque il compendio non sarebbe stato più restituibile; la ricorrente ha quindi chiesto che tale difetto di interesse fosse rilevato d'ufficio anche in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso, chiarendo che l'oggetto del giudizio era il contratto di cessione/affitto dell'azienda, bene distinto dall'immobile in cui l'azienda eventualmente era ubicata. L'aggiudicazione dell'immobile in sede esecutiva non incideva quindi sull'interesse del fallimento all'azione revocatoria relativa al ramo d'azienda. Il ricorso è stato rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c., a un'ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 67, primo comma, n. 2, l. fall.

    richiamato quale base della declaratoria di inefficacia relativa dell'atto compiuto in pregiudizio della procedura concorsuale

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    invocato per denunciare violazione di legge in cassazione

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta carenza di interesse del fallimento

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere il difetto di interesse ad agire della procedura

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato in relazione alla proposta di definizione accelerata condivisa dalla Corte

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    applicato per la condanna della ricorrente a una somma equitativamente determinata per lite temeraria/infondatezza del ricorso

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    applicato per la liquidazione di un'ulteriore somma equitativa

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato quale norma introduttiva del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Ai fini dell'interesse ad agire in revocatoria o in una domanda di inefficacia, occorre verificare l'utilità concreta della pronuncia con riferimento al bene o al rapporto effettivamente impugnato; la sopravvenuta indisponibilità di un bene diverso non elimina di per sé l'interesse alla decisione.
  • L'azienda e l'immobile nel quale essa è esercitata sono beni giuridicamente distinti: la perdita o l'aggiudicazione dell'immobile non incide automaticamente sulla persistenza dell'interesse a contestare un atto avente ad oggetto il ramo d'azienda.
  • Nel giudizio di cassazione la deduzione di difetto di interesse deve confrontarsi con l'esatto oggetto della decisione impugnata e non può fondarsi su un'errata sovrapposizione tra il bene controverso e un bene diverso coinvolto in vicende esecutive.
  • Quando il ricorso è rigettato e la proposta di definizione accelerata è confermata, possono conseguire la condanna alle spese, la condanna ex art. 96 c.p.c. e il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAzione revocatoria
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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