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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26731/2025 del 04/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Un creditore aveva proposto opposizione allo stato passivo di un fallimento, dopo che il suo credito era stato ammesso solo in parte al chirografo e non anche per la somma di euro 70.000,00 in privilegio ex art. 2751-bis c.c., invocato quale preposto ai trasporti della società fallita. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione. Il creditore aveva quindi proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ma, prima della decisione, ha depositato istanza di rinuncia al ricorso dando atto di una transazione intervenuta; il fallimento ha accettato la rinuncia.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre precisato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese e che non si applica il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché tale previsione opera solo nei casi tipici di rigetto o di declaratoria di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non anche in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2751-bis c.c.

    privilegio ex art. 2751-bis cod. civ.

    è la base normativa invocata per il riconoscimento del privilegio del credito, ma la Corte non si pronuncia nel merito per intervenuta rinuncia

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la misura del raddoppio del contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché è prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia non vi è luogo a pronuncia sulle spese, salvo diversa disciplina applicabile nel caso concreto.
  • Il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 è misura eccezionale e di stretta interpretazione, applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non analogicamente alla rinuncia al ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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