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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26728/2025 del 04/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un atto di trasferimento, avvenuto nell'anno anteriore al fallimento del venditore, di un diritto di leasehold su un immobile sito a Londra, concluso per un prezzo ritenuto notevolmente inferiore al valore del bene; il fallimento ha inoltre chiesto la revoca della costituzione di un charge sul medesimo immobile, posta a garanzia di un finanziamento collegato all'operazione. Il Tribunale aveva accolto l'azione revocatoria fallimentare ritenendo non provato il pagamento di parte del prezzo mediante titoli di credito e non dimostrata la mancata conoscenza dello stato di insolvenza del venditore, oltre a ritenere gratuito il charge; la Corte d'appello ha confermato. In cassazione una società ricorrente ha dedotto: omessa pronuncia e violazione dell'art. 67 l. fall. per avere il giudice fondato la decisione sul mancato pagamento del prezzo anziché sulla sola sproporzione; extrapetizione e difetto di contraddittorio per avere ritenuto inesistenti i mezzi di pagamento e non evocati in giudizio gli originari titolari della provvista; motivazione apparente sulla mancata prova dell'inscientia decoctionis; motivazione apparente sulla revocabilità del charge. L'altra ricorrente ha dedotto: violazione dell'art. 67 l. fall. e degli artt. 2697 e 2729 c.c. per aver ritenuto provata la sproporzione e la conoscenza dello stato di insolvenza senza accertare il reale prezzo di mercato; omessa pronuncia sulla doglianza di mutamento della causa petendi; violazione di norme in tema di prova documentale dei titoli e motivazione apparente sul charge.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi e li ha entrambi rigettati. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo del ricorso principale perché cumulava in modo incompatibile censure di omessa pronuncia e violazione di legge, e perché non consentiva di individuare con chiarezza la censura; ha ritenuto infondato il motivo di omessa pronuncia del ricorso incidentale perché la Corte d'appello aveva comunque implicitamente respinto la doglianza sulla mutazione della causa petendi; ha dichiarato inammissibili le doglianze che miravano a una nuova valutazione del materiale probatorio (sproporzione, esistenza dei titoli, inscientia decoctionis), osservando che il giudice di merito aveva valorizzato l'assenza di prova della disponibilità dei titoli, l'anomalia dell'operazione e la non normale esecuzione dell'affare; ha escluso altresì il litisconsorzio necessario con i pretesi titolari originari della provvista, trattandosi di rapporti negoziali distinti; ha infine ritenuto sufficiente la motivazione sulla revocabilità del charge, che risultava costituito a garanzia del finanziamento concesso per l'acquisto del diritto reale. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti in solido, con liquidazione in favore dello Stato per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della parte controricorrente, e con applicazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 67, primo comma, n. 1, l. fall.

    La revocatoria fallimentare per atti a titolo oneroso richiede la prova della sproporzione oltre la soglia di legge e della conoscenza dello stato di insolvenza; il giudice di merito può valorizzare anche l'anomalia complessiva dell'operazione e l'assenza di prova dei mezzi di pagamento.

  • artt. 66 l. fall. e 2901, quarto comma, c.c.

    La costituzione del charge è stata qualificata come atto revocabile, in quanto posta a garanzia di un finanziamento collegato all'operazione e dunque soggetta alla disciplina della revocatoria ordinaria/fallimentare secondo la ricostruzione del giudice di merito.

  • art. 111 Cost.

    La censura di omessa pronuncia e di motivazione deve essere specifica e coerente; non è consentito cumulare questioni eterogenee in modo da demandare alla Corte la selezione delle censure.

  • art. 112 c.p.c.

    Non ricorre omessa pronuncia quando la decisione adottata comporta il rigetto implicito della domanda o del motivo di appello.

  • art. 101 c.p.c.

    Invocato per il preteso difetto di contraddittorio; la Corte ha escluso la necessità del litisconsorzio con i terzi titolari della provvista perché i rapporti erano autonomi.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è solo apparente se manca del tutto il percorso logico-giuridico; nel caso di specie la motivazione è stata ritenuta sufficiente e sopra il minimo costituzionale.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Il ricorso non può sovrapporre in modo indistinto errori di diritto, omessa pronuncia e vizi motivazionali; la Corte censura l'inammissibile commistione di doglianze.

  • art. 2697 c.c.

    La doglianza sulla prova dei fatti costitutivi non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio da parte della Cassazione.

  • art. 2729 c.c.

    La prova presuntiva richiamata dal ricorrente non consente di sovvertire l'apprezzamento di merito sull'anomalia dell'operazione e sulla conoscibilità dell'insolvenza.

  • art. 2193 c.c.

    Richiamato dal ricorrente incidentale in relazione alla prova dei titoli e alle risultanze documentali; la Corte non ne ha fatto applicazione autonoma, ritenendo la censura diretta in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti.

  • art. 32 d.lgs. n. 213/1998

    Richiamato a sostegno della tesi probatoria sui titoli di Stato; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché volta a contestare l'apprezzamento delle prove.

  • artt. 83 e ss. d.lgs. n. 27/2010

    Richiamati in tema di disciplina finanziaria e registrazioni degli intermediari; la Corte non ha accolto la tesi della sufficienza probatoria automatica delle registrazioni, valorizzando invece la valutazione del giudice di merito.

  • art. 133 d.P.R. n. 115/2002

    Le spese sono state liquidate in favore dell'Erario per l'ammissione della parte controricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è consentito cumulare in modo indistinto censure eterogenee e incompatibili, come omessa pronuncia e violazione di legge, se ciò impedisce di individuare con precisione la questione devoluta.
  • L'omessa pronuncia non ricorre quando la decisione di merito, pur non affrontando espressamente un motivo, ne comporta il rigetto implicito per incompatibilità logica con la soluzione adottata.
  • Le censure che mirano a contestare la valutazione delle prove o la ricostruzione del fatto sono inammissibili in cassazione se formulate come violazione di legge o vizio motivazionale, quando in realtà chiedono una nuova valutazione del merito.
  • Nell'azione revocatoria fallimentare per atto a titolo oneroso, la sproporzione tra prestazioni può essere desunta anche dall'assenza di prova dell'effettivo pagamento e dall'anomalia complessiva dell'operazione, oltre che dal valore oggettivo del bene rispetto al corrispettivo.
  • La prova della inscientia decoctionis può essere desunta dal contesto dell'operazione e dalla sua anomalia oggettiva, non essendo sufficiente allegare circostanze esteriori o generiche della controparti.
  • Il litisconsorzio necessario va escluso quando le pretese coinvolgono rapporti negoziali distinti e autonomi, anche se economicamente collegati tra loro.
  • La motivazione è solo apparente quando manca il minimo percorso logico-giuridico; se invece la sentenza espone le ragioni della decisione e richiama gli elementi di prova ritenuti decisivi, il vizio non sussiste.
  • La revocabilità di un atto di garanzia può essere affermata quando esso risulti funzionalmente collegato a un finanziamento destinato all'acquisto del bene oggetto di revocatoria.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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